Andrea Pubusa
Gli avvocati devono essere prudenti, devono sempre considerare che le loro opinioni possono essere diverse da quelle degli altri protagonisti delle vicende giudiziarie, senz’altro degli avversari, ma sopratutto di chi è chiamato a decidere: il giudice. Qui, semplificando, vale il vecchio detto di quel saggio allenatore di calcio, che a chi, a fine gara, gli chiedeva la sua opinione su un rigore rispose: “il rigore c’è quando l’arbitro fischia”. Quindi, in questa ottica, ben si comprende l’impugnazione al Tribunale del provvedimento della Commissione di garanzia elettorale che chiede al Consiglio regionale di dichiarare la decadenza dalla carica della presidente della Regione. E si comprende anche il conflitto di attribuzioni sollevato dalla presidente della Regione davanti alla Corte costituzionale. Per chi invece non esamina il caso come difensore, c’è maggiore libertà di opinione. Può anche sostenere che i due rimedi avanzati dai legali della Todde siano inutili per una ragione molto semplice: l’atto della Commissione di garanzia non definisce la procedura, non è l’atto finale, è un atto interno al procedimento che si conclude con una delibera del Consiglio regionale. Solo questa delibera può disporre la decadenza e solo allora sorge l’interesse ad agire della Todde. Quindi, al momento, non c’è lesione e non c’è interesse ad agire della presidente. E allora? Allora il Tribunale dovrebbe dichiarare il ricorso improcedibile per carenza di interesse all’azione giudiziaria. Lo stesso dovrebbe fare la Corte costituzionale investita del conflitto di attribuzione. Se la decadenza può essere dichiarata solo dal Consiglio regionale, come può ipotizzarsi una violazione delle attribuzioni dell’organo regionale da parte della Commissione di garanzia, il cui atto non è definitivo, ma solo investe l’Assemblea regionale della decisione finale? Tanto più che questa può anche dissentire da quanto stabilito dalla Commissione e non disporre la decadenza. Il Consiglio regionale è un organo legislativo, non vincolato alle determinazioni di organi amministrativi, quale è la Commissione di vigilanza elettorale.
Ma ora i ricorsi sono stati proposti e non ci rimane che attendere la loro decisione. Certo è che se il Tribunale ritenesse corretto l’atto della Commissione, il Consiglio potrebbe andare di avviso diverso, ma il ricorso avrebbe creato una inutile difficoltà.
1 commento
1 Aladin
20 Marzo 2025 - 07:34
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