Andrea Pubusa
Devo essere sincero il percorso delineato dal Consiglio regionale sulla vicenda della decadenza non mi convince. Mi spiego. Si è intrapresa la via della dilazione. Prima l’impugnazione giudiziaria del provvedimento della Commissione di vigilanza, dopo il dibattito e la deliberazione dell’Assemblea regionale. Naturalmente c’è la non dichiarata speranza che la magistratura annulli l’atto della Commissione di vigilanza oppure che i tre gradi del giudizio durino quanto la legislatura. Nell’un caso e nell’altro la legislatura finisce senza conseguenze e senza presa di posizione del Consiglio.
E se invece i giudici decidessero in fretta e respingessero il ricorso della Todde? Qualcuno ha già dichiarato che l’Assemblea dovrebbe adeguarsi. Si può anche ritenere che non sia così, ma certo che il Consiglio avrà maggiore difficoltà a scostarsi non solo dalla Commissione di vigilanza ma anche dalla sentenza degli organi giurisdizionali.
In realtà, non si comprende la necessità del ricorso al Tribunale in un caso in cui l’atto della Commissione di vigilanza non è conclusivo del procedimento, posto che la legge prevede che la conclusione sia sancita dalla delibera del Consiglio regionale. L’atto dunque ha carattere endoprocedimentale, non lesivo perche’ non ancora definitivo ed efficace. Di più, il Consiglio regionale può dissentire e discostarsi da quanto ritenuto e deciso dalla Commissione di vigilanza. Questa è un semplice organo amministrativo, l’Assemblea regionale imvece è un parlamento con potestà legislativa e col potere di decidere sulla sua composizione ed esistenza. Non a caso il suo scioglimento e la rimozione del Presidente della Regione rientra nella competenza del Presidente della repubblica in forza dell’art. 50 dello Statuto speciale, che è legge costituzionale.
Queste garanzie sono conseguenza della natura non amministrativa dei supremi organi regionali e che ne delineano il rango costituzionale.
E se il Consiglio delibera la non decadenza della Todde tutto finisce lì? Probabilmente sì. Tuttavia il governo, sentita la Commissione per gli affari regionali, può chiedere al Capo dello Stato di revocare il Presidente della Regione e di sciogliere il Consiglio. Occorre che il presidente della regione abbia violato la costituzione o abbia commesso reiterate e gravi violazioni di legge. Ipotesi che nel caso di specie non sussistono. Di queste ptevisioni statutarie non ha tenuto conto la Commissione di vigilanza quando ha deciso di proporre la decadenza della Todde per una irregolarità, che, se sussiste, non è reiterata nè grave.
2 commenti
1 ALDO LOBINA
6 Febbraio 2025 - 15:45
Parto dall’ultima considerazione: “nè reiterata né grave? Ci sono inadempienze previste per legge che contempla la decadenza di chi ne è responsabile. La gravità evidentemente è ritenuta tale se la “pena” è la decadenza. La legge cui si sono richiamati i giudici mi pare non debba considerare “la reiterazione”, per il semplice fatto che perché essa si manifesti nel caso di specie si dovrebbe accedere a nuove elezioni. Ci sono state situazioni in assemblee di rango inferiore, per utilizzare codici che piacciono al professore, che furono minacciate di scioglimento dall’allora esistente Coreco perché si erano ostinate a non volere dichiarare ineleggibile un componente appunto ineleggibile. Ci sono situazioni in cui tutti sono tenuti al rispetto delle leggi, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, gli organismi di controllo, lo stesso presidente della Repubblica. Il Consiglio regionale non è legibus solutus.
Il rango costituzionale del Consiglio regionale obbliga appunto i componenti del Consiglio a rispettare le leggi, anche quelle che ne determinerebbero la decadenza, visto il sistema presidenziale vigente.
Appare molto chiaro che a fronte di un atteggiamento “anticostituzionale” di una assemblea eletta, obbligata a rispettare il giudizio del potere giudiziario, quando dovesse arrivare la conferma della decadenza, vi sarebbe un naturale e conseguente intervento del Presidente della Repubblica, che scioglierebbe come un solvente una ostinata assemblea. Che andrebbe a casa allora non in forza del presidenzialismo, ma dell’autorità del capo dello Stato, supremo custode della Costituzione della Repubblica. Se una legge dello Stato ha dato ad un organismo “amministrativo” come il professore lo definisce, la potestà di decretare la decadenza di rappresentanti eletti, come è anche la presidente Todde, non si vede perché si discuta di rango e si voglia creare una sovraordinazione che è surretizia. Rango è parola piena di significati che però in uno stato democratico non sono immuni da meccanismi di dissoluzione. Tanto più che nuove elezioni democratiche, risanerebbero tosto l’istituto, attribuendogli ogni potestà.
Ho già osservato che l’assemblea regionale ha fatto bene a prendere tempo, dando alla stessa Todde la possibilità di un ricorso, che ci auguriamo tutti di rapida soluzione in un senso o nell’altro.
2 Aladin
6 Febbraio 2025 - 17:05
Anche su aladinpensiero online: https://www.aladinpensiero.it/?p=161693
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