Andrea Pubusa
Ormai è noto. La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni. La Corte ha rilevato che “l‘oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari“. La Consulta - come si ricorderà - si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta ‘legge Calderoli’, sottolineando - ai fini di compatibilità costituzionali - la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi. Quindi, in estrema sintesi, la Consulta ritiene che la legge vada riscritta, ma che è costituzionalmente legittimo che una legge di quella natura possa essere deliberata in quanto prevista dalla Costituzione. In realtà l’art. 116 recita: “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata“.
Come si vede, l’ultimo comma, introdotto con revisione del 2001, ammette la esistenza di leggi che differenziano l’autonomia fra le regioni. Il che, in sé, non è da giudicare negativamente. L’autonomia deve attagliarsi alla storia e alle caratteristiche delle regioni. Non c’è dubbio, ad esempio, che la Sardegna, in quanto, isola può avere ed ha necessità di materie diverse rispetto ad un territorio del continente. Tuttavia la Corte ha già spiegato che ciò non può comporatre una differenziazione nelle prestazioni e nelle funzioni.
Da questo punto di vista la decisione della Corte, che dichiara inammissibile il referendum sulla possibilità di legiferare in forza dell’art. 116, comma terzo, pare comprensibile. Per vietare l’approvazione di una legge di questo tipo, occorre abrogare lo stesso comma, con provedimento di revisione costituzionale.
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