Quante inesattezze sulla Todde!

5 Gennaio 2025
4 Commenti


Andrea Pubusa

Sarebbe perfino divertente sentire i commenti sulla pretesa decadenza della Todde e sullo scioglimento del Consiglio regionale sardo, se non fosse per la cattiva informazìone. Così ad esempio, un “autorevole” dirigente di FI, fra l’altro avvocato, ammonisce con aria solenne e preoccupata la Todde: “l’avverto delle gravi conseguenze di una sua attività dopo la notifica del provedimento della Commissione di garanzia elettorale. Essendo decaduta - prosegue - gli atti della Giunta regionale sono illegittimi e possono esporre la Regione a risarcire danni”. Doppio strafalcione! Anzitutto, la Todde non è decaduta per la semplice ragione che il procedimento non è concluso. La parola fine la darà il Consiglio regìonale quando delibererà sulla questione. Potrà condividere l’accertamento della Commissione di garanzia e accogliere le sue conclusioni in ordine alla decadenza. Ma può anche essere di avviso contrario e non dichiarare la decadenza. Quindi, al momento gli atti della Todde e della giunta sono perfettamente legittimi. E se, alla fine della vicenda, il Presidente della Repubblica, competente secondo lo Statuto speciale, richiesto dal governo, disporrà la decadenza della Todde e scioglierà il Consiglio? Gli atti saranno sempre legittimi perche’, quando son stati adottati, gli organi erano in carica. Esiste una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in questo senso, si parla di “funzionario di fatto” per indicare il soggetto o i soggetti che esercitano funzioni pubbliche quando poi per vizi vari la loro nomina viene annullata.  Quindi, non c’e pericolo per la permanenza ed efficacia degli atti della presidenza, della giunta e del Consiglio.

Quanto detto consente di affermare che al momento in relazione alla decadenza la Todde non deve impugnare alcunche’ perche’ finora non c’è alcuna decadenza. Il giudice adito non può annullare qualcosa che non esiste e non si sa se esisterà. Gli avvocati spesso impugnano atti interni al procedimento anche se non ancora lesivi, ma lo fanno per prudenza, trovando meccanismi per procrastinare la decisione fino all’emanazione dell’atto definitivo, se lesivo, che ovviamente andrà impugnato.

Discorso a parte merita l’impugnazione della sanzione pecuniaria disposta dalla Commissione di garanzia. Ma la questione qui non interessa.

4 commenti

  • 1 Aldo Cappai
    5 Gennaio 2025 - 11:13

    Ndi bogat is ogus a unu tzurpu!

  • 2 Aladin
    5 Gennaio 2025 - 12:07

    Anche su aladinpensiero online: https://www.aladinpensiero.it/?p=160642

  • 3 Giacomo Meloni
    6 Gennaio 2025 - 01:37

    Mi solleciano una posizione della Confederazione Sindacale Sarda-CSS sulla vicenda Todde ed in particolare se la CSS ritenga esagerata la richiesta di decadenza della consigliera reg.le Alessandra Todde per evidenti errori nella rendicontazione e soprattutto in quanto la stessa non avrebbe osservato le norme obbligatorie e senza deroghe previste per ogni candidato che intenda presentarsi a libere elezioni(vedi Legge Reg. le N°1 del 1994 e la Legge N° 515 del 1993 art.7,comma 3).
    Rispondo che mi sono imposto un atteggiamento di prudenza per una materia complessa come questa su cui è necessario che prendano posizione le donne e gli uomini di legge. Per questo sto leggendo molti pareri giuridici di esperti della materia e diffido dei pareri di parte, impregnati di ideologismo. Non accetto tifoserie e condanno chi parla senza conoscere la materia. Nondimeno sono convinto che la Todde abbia commesso gravi errori ed i suoi diretti collaboratori abbiano dimostrato superficialità ed incompetenza amministrativa. Non accetto neppure che si sminuisca il ruolo del Collegio di Garanzia Elettorale della Corte d’Appello di Cagliari, composto da Giudici molto esperti e competenti.

  • 4 Giorgio Piras
    6 Gennaio 2025 - 10:33

    L’opinione del Prof. Pubusa è esatta e condivisibile, ma incompleta. Bisogna infatti aggiungere che mentre nel caso del parlamentare la decisione della camera di appartenenza di deliberare o non deliberare la decadenza è insindacabile per disposto dell’art. 66 della Costituzione, invece la decisione del Consiglio Regionale di dichiarare o non dichiarare decaduta la Todde potrà essere contestata da qualunque elettore col ricorso elettorale al Tribunale di Cagliari in composizione collegiale ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. N. 150/2011.

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