Andrea Pubusa
L’attacco dei Pratobello e dell’opposizione in Consiglio regionale contro il disegno di legge sulle aree idonee verte principalmente su due punti. La richiesta di inserimento di un articolo, simile all’art. 1 della Pratobello, contenente il richiamo alla potestà legislativa in materia urbanistica dello Statuto sardo, la eliminazione o la revisione dell’art. 3 del d.l., che consente ai sindaci di fare istanza di deroga alla previsione della legge, ossia prevede che un’area dichiarata inidonea nella legge possa essere invece inserita fra le idonee.
Si tratta di due questioni non dirimenti. E spiego il perché. Il richiamo allo Statuto in legge è irrilevante ed anzi frutto di una cattiva tecnica legisativa, introdotta a suo tempo dalle regioni ed ora divenuta prassi. Quale sia la potestà legislativa esercitata dalla Regione in una legge si desume non tanto dalla dichiarazione esplicita trasfusa in un articolo, ma dall’intero testo della legge. Leggendo l’insieme dell’articolato si desume quale è la potestà regionale esercitata ed anche quali obiettivi e finalità la legge intende perseguire. Sotto questo profilo la dichiarazione programmatica non ha alcun valore legislativo ed è solo un modo per appesantire e peggiorare il testo della legge.
La proposta Pratobello24 ne offre un esempio chiaro all’art. 1, il quale è rubricato “Obiettivi e finalità” e recita:
“La presente legge, in attuazione della Legge Costituzionale n. 3 – Statuto della Regione Autonoma
della Sardegna - art.3 lettera «f» e delle disposizioni di cui all’art.6 delle Norme di Attuazione dello
Statuto speciale – D.P.R. 22 maggio 1975, n.480, ha come obiettivo:
1. la pianificazione territoriale e il governo del territorio sardo al fine di prevenire la
compromissione del giusto equilibrio tra aree urbanizzate e il tessuto territoriale, dei compendi
naturalistici, aree sottoposte a piani di tutela e valorizzazione, zone di protezione speciale, siti di
importanza comunitaria e aree oggetto di pianificazione strategica ed economica.
2. la disciplina urbanistica delle aree oggetto di programmi economici, ambientali e strategici di
natura comunitaria, statale e regionale.
3. la regolamentazione urbanistica degli interventi relativi a progetti di produzione di energia
rinnovabile da realizzarsi a solo scopo di autoconsumo attraverso l’utilizzo di superfici già edificate
o da edificare, aree già sottoposte a pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle zone
agricole, commerciali e industriali.
4. la regolamentazione urbanistica degli interventi in aree ed edifici di proprietà pubblica,
comprese le comunità energetiche promosse dalle amministrazioni pubbliche, con eventuale
partecipazione di partner industriali privati da selezionare attraverso bando pubblico come da
norme vigenti”.
Data l’imutilità della previsione, su questa richiesta d’integrazione della minoranza e dei Pratobello 24, bene farebbe la maggioranza a non fare barricate, perché si tratta di enunciazioni prive di portata normativa.
Sulla richiestaa di deroga, si può inserire un procedimento rinforzato per la concessione, come, ad esempio, un referendum cimunale. Si tenga però conto che la deroga deve essere richiesta da un sindaco. Ed è difficile che il primo cittadino faccia una istanza stravagante e distruttiva, rischiando di attirarsi la critiche dei cittadini-elettori del comune. Una deroga inoltre rihiede una puntuale istruttoria ed una esauriente motivazione perché si tratta di venire contro e correggere una previsione di non idoneità dell’area dichiarata ex lege. Quindi, siamo in presenza di una procedura “pesante”, di non agevole utilizzazione. Si vuole aggravare ulterioremente il procedimento col referenedum? Bene, anche se è difficile che la consultazione popolare dia esito psitivo anche in quei casi in cui l’installazione di pale e pannelli possa gravare su aree nascoste o già degradate. Si tenga senpre conto del fatto che la transizione energetica è utile e necessaria. Non si dimentichi inoltre che, se la Regione non provvede, decide lo Stato, utilizzando i suoi poteri sostitutivi. Per fortuna, però, l’ostruzionismo ha lasciato il campo alla collaborazione. Meglio tardi che mai.
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