Raffaele Pilloni
Nella tarda mattinata del 2 luglio è arrivata l’approvazione definitiva del Senato sul ddl sicurezza, che diventa pertanto legge dello Stato. Si tratta di un provvedimento che introduce consistenti novità: si potranno organizzare le ronde, vengono inasprite alcune norme anti-racket, ritorna il reato di oltraggio ma soprattutto l’immigrazione clandestina diventa reato penale. Proprio quest’ultimo tema ha calamitato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica in generale, sovrastando talvolta gli altri contenuti del provvedimento (che non sono certamente esenti da profili da verificare). Urge tuttavia un’analisi sul reato di clandestinità prima di tutto dal punto di vista giuridico e dei suoi profili di costituzionalità; in secondo luogo risulta interessante un esame con la lente politica, magari mediante alcuni riferimenti agli altri stati europei che si sono trovati di fronte al problema dell’immigrazione.
Per quanto riguarda la fattispecie incriminatrice, nell’articolato del provvedimento è stabilito che al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) sono apportate alcune modifiche, tra cui l’aggiunta dell’art. 10 bis rubricato “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” che afferma: “[…] lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale (non è prevista l’oblazione)”. E’ stabilito poi che “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento”: questo significa che, nel momento un immigrato brutalmente definibile come “clandestino” fosse già destinatario di un provvedimento di espulsione, non si vede la ragione per cui debba essere soggetto ad un procedimento penale che si concluderà, anch’esso (provata la clandestinità naturalmente), con l’espulsione. Va detto poi che il giudice di pace è il giudice competente per questo reato.
Principalmente occorre concentrarsi sulla ratio del provvedimento: l’effetto deterrente che dovrebbe accompagnare la norma non dovrebbe tradursi in altro risultato se non nell’allontanamento dei migranti “clandestini”. Peraltro, come è già stato osservato nel parere della VI commissione del Csm “una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate; peraltro già la normativa vigente consente alle autorità amministrative competenti di disporre l’immediata espulsione dei clandestini”. Non solo: non va trascurato il profilo organizzativo, il fatto che la macchina giudiziaria verrà onerata di un ulteriore carico che potrebbe comportarne una paralisi, come già paventato in diverse sedi.
Sotto il profilo costituzionale non mancano le perplessità in ordine soprattutto al “fondamento giustificativo della norma”, sovrapponendosi all’espulsione intesa come misura amministrativa già esistente, nonché sul criterio di proporzionalità rispetto alla condizione di mera irregolarità dell’immigrato: proprio la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha rimarcato quest’ultimo aspetto, escludendo che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia indicativa di una pericolosità sociale dello stesso. L’ingresso o la presenza illegale dell’immigrato dunque non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante. Sulla stessa scia si era incardinata la decisione che nel 1995 aveva portato la Corte Costituzionale a dichiarare incostituzionale il reato di “mendicità”, argomentando proprio a partire dalla condizione del soggetto.
Va precisato, sul versante comunitario, che il Parlamento europeo ha approvato, nel novembre 2008, l’introduzione di una carta, la cosiddetta carta blu, che avrà lo scopo di richiamare in Europa immigrati qualificati secondo un indice prestabilito di qualifiche attuabile discrezionalmente dai singoli Stati membri dell’U.E. Il Parlamento europeo inoltre ha adottato una direttiva che prevede l’applicazione di sanzioni penali ai datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari. Appare lecito definire le misure adottate in Italia quantomeno “primitive” poiché, nonostante alcuni paesi europei, tra cui Francia, Regno Unito e Germania prevedano il reato in questione (con delle differenze enormi ad esempio sull’obbligatorietà dell’azione penale, non prevista generalmente nei paesi di radici giuridiche anglosassoni, nonché sulla non sovrapposizione della sanzione penale rispetto a quella amministrativa), hanno comunque già adottato - soprattutto la Germania- delle misure tendenti ad un’integrazione degli immigrati anche clandestini “qualificati”, in ossequio alle intenzioni del legislatore europeo: non a caso la Germania è divenuta un esempio per le politiche dell’immigrazione.
5 commenti
1 Giulio Lobina
6 Luglio 2009 - 11:38
Ancora una volta una legge di questo nostro Stato non si occupa della tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati. I bambini Fantasma…che giungono dagli altri stati stranieri non solo hanno difficoltà ancora oggi ad integrarsi…ma ancora per loro non è stata studiata alcuna misura “alternativa” alla detenzione. Ad essi si aggiungeranno i bambini nati da “irregolari” che per paura di esser denunciati, magari partoriranno lontani dagli ospedali…rischiando in salute e anche in prestazioni sanitarie “umane” come l’Iscrizione al SSN. Uno Stato che respinge i barconi senza controlli, che pensa di risolvere l’immigrazione clandestina con pene pecuniarie altissime…non ha ancora capito che se taluno scappa dalla sua terra, rischiando la morte in mare…ha necessità d’esser Accolto e salvato. Non d’esser rispedito a casa, nè tanto meno d’esser imputato di un reato. Siamo alle solite: un Presidente del Consiglio che porta avanti un LODO per non essere processato…e dall’altra parte una sofferenza totale di chi, bambini compresi…ha solo il “peccato originale” d’esser straniero, d’abitare in un paese in guerra, di patire la fame…e di desiderare una vita migliore. A costo di rischiare la morte in mare. Ma se non ci prendiamo cura dei bambini…come Stato non valiamo davvero nulla. E’ tempo di gridare che esiste una Costituzione, che va rispettata e che la vita è un diritto sacrosanto e inviolabile.
Giulio Lobina, Tutore Volontario di Minori Stranieri Non Accompagnati.
2 perrone remo
31 Agosto 2009 - 14:02
ciao io sono un 33 enne ragazzo italiano che da un anno convive con una ragazza ucraina oggi siamo andati in questura a richiedere il permesso di soggiorno per gravidanza ed essendo lei irregolare la anno denunciata!!!!!ora cosa devo fare?il permesso ce lo danno ma la denuncia resta…mi sembra che siamo arrivati a star peggio che nella republica delle banane…se sapete dirmi cosa succede ora ve ne sarei grato
3 Antonio Orpello
20 Settembre 2009 - 09:27
Il procedimento penale sarà archiviato o la ragazza sarà assolta
4 amina salina
24 Novembre 2009 - 14:02
Che succedera ai datori di lavoro che per una ragione o per l’altra non riusciranno a passare la sanatoria delle badanti,magari per il reddito basso o perche’ all immigrato non e’ stato fatto il contratto d’affitto da parte di terzi’
5 Gallitognotta Nerina
18 Maggio 2010 - 12:18
penalmente in cosa si incorre se si da lavoro a un extracomunitario senza permesso di soggiorno?
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