Marco Salis
Pubblichiamo la lettera che il Prof. Marco Salis, docente di Idraulica nell’Ateneo Cagliaritano, ha inviato al Prof. Francesco Bertolino sullo scempio di Cala Sisine. La missiva è utile per le importanti considerazioni tecnico-idrogeologiche che contiene. E sopratutto pone un quesito: il Piano di Assetto Idrogeologico regionale contiene delle prescrizioni sul sito. Che fine hanno fatto? Sono state aggirate? E gli organi di vigilanza?
Caro Francesco,
leggendo la tua e-mail-denuncia anch’io sono rimasto esterrefatto. A parte le considerazioni di natura “estetico-naturalistiche” (sulle quali, peraltro, mi trovi d’accordo), la costernazione deriva soprattutto da una questione che è molto più grave e niente affatto soggettiva.
Ho avuto l’onere di coordinare la redazione del Piano di Assetto Idrogeologico della regione Sardegna (PAI): detto piano classifica la Codula come Area di Pericolosità Idraulica molto elevata (Hi4) in quanto suscettibile di inondazione frequente (vedi Soverato) dovuta, evidentemente, alle particolarità morfologiche della valle e all’idrologia della zona.
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano (vedi sito RAS), che sono legge regionale dal dicembre 2004, al Capo II art. 27 stabiliscono, per dette zone:
In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria;
b. gli interventi di manutenzione straordinaria;
c. gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;
d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
e. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali;
f. la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall’articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
e. nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;
h. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;
i. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
l. nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell’ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all’aperto.
In ogni caso, anche se si trovasse una “scappatoia” per far rientrare l’intervento in qualcuna di queste possibilità (punto L?), per qualunque intervento sono richiesti Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica che DIMOSTRINO, che le opere non incrementano il livello di rischio, che è direttamente connesso alla presenza delle persone nell’area: orbene, poiché tale opera è proprio volta ad incrementare il traffico e la presenza di persone, ne deriva che è dichiaratamente contraria alle norme del piano.
Mi domando: è stata seguita la normativa vigente? Sono state ottenute tutte le autorizzazioni? Sono stati effettuati tutti i controlli da parte dei numerosi enti preposti?.
Questa altro non è che un esempio di una lunga serie di scempi del nostro territorio, frutto di visioni miopi e poco rispettose dell’ambiente. Ed anche del buon senso.
Ti saluto cordialmente indignato.
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