Andrea Pubusa
Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 luglio, il presidente della Repubblica ha firmato il decreto di scioglimento delle camere. Le elezioni anticipate si terranno il prossimo 25 settembre.
Ma quali saranno i poteri del Parlamento fino a quella data? Quali saranno gli atti che potrà adottare? In caso di scioglimento anticipato delle camere, il Parlamento rimane comunque in carica fino all’insediamento delle nuove camere per sbrigare gli affari correnti, dando prima di tutto la precedenza alla conversione in legge dei decreti-legge varati dal governo dimissionario. Il mandato delle camere è ridotto a svolgere l’ordinaria amministrazione, perché il Parlamento, una volta sciolto, è di fatto delegittimato rispetto a un Parlamento nel pieno dei suoi poteri.
La precedenza va, dunque, alle urgenze, benchè nessuna norma vieti al Parlamento sciolto di continuare a esaminare i progetti di legge attualmente in esame, ma è chiaro che le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, l’organo che stabilisce il calendario dei lavori, daranno la precedenza ai provvedimenti più urgenti per la continuità dell’azione statale.
Salteranno i progetti di legge divisivi, come per esempio la riforma della cittadinanza (il cosiddetto “ius scholae”) o il testo sulla parziale depenalizzazione della produzione di cannabis.
Al di là di questi provvedimenti, lo scioglimento delle camere potrebbe avere effetti negativi anche sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione europea per rilanciare l’economia italiana. L’approvazione di questa legge tuttavia è tra i 55 obiettivi che l’Italia deve portare a termine entro la fine dell’anno per poter richiedere la terza rata dei fondi, da circa 19 miliardi di euro. Tra le altre cose, il testo contiene la controversa messa a gara delle concessioni balneari e la proposta di modernizzare il settore dei trasporti non di linea, tra cui rientrano i taxi, che nelle scorse settimane hanno creato divisioni tra i partiti della maggioranza di governo.
Se il Parlamento non riuscirà a concluderne l’esame, i provvedimenti rimasti in sospeso decadranno alla fine della legislatura in corso, a eccezione dei decreti-legge in fase di conversione, delle proposte di legge di iniziativa popolare e delle leggi che il presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento.
In caso di decadenza, dunque, i testi di proposte di legge devono essere ripresentati nella prossima legislatura e il loro esame riparte dall’inizio, ossia dall’esame nelle commissioni.
- In Sardegna ci si e’ interrogati con preoccupazione sulla sorte della proposta riguardante l’insularità, che, a quanto si legge in scritti ufficiali, e’ un disegno di legge non una proposta d’iniziativa popolare. E’ inutile negarlo il pericolo era reale. Rientra una legge costituzionale nell’ordinaria amministrazione e nelle urgenze? Istintivamente e ragionevolmente la risposta è negativa. La modifica della Costituzione non è, per sua natura, ordinaria amministrazione né può essere annoverata fra le urgenze. Ma la legge e’ in dirittura d’arrivo con ampiio consenso. Cosi’ i capigruppo in sede di programmazione dei lavori della Camera hanno deciso di poterla votare nonostante l’ordinaria amministorazione Il pericolo d’inciampo pare scampato. I probemi vengono ora. Come declinare questo principio in concreto? Questo e’ il problema. Ricordiamoci che nell’originario testo dell’art. 119, pre revisione del titolo V, l’insularita’ era contemplata. Ma non ci fu adeguata attuazione.
1 commento
1 Aladinpensiero
23 Luglio 2022 - 10:12
Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=134841
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