Red
Pubblichiamo una sintesi del ddl intercettazioni, segnalando ch’esso più che tutelare la privacy costituisce un ostacolo alle indagini. E’ evidentemente contraddittorio porre come presupposto delle intercettazioni l’esistenza di sufficienti indizi, che invece, proprio con le intercetyazioni si vogliono accertare. Così come più che tutelare la riservatezza impedisce il diritto di cronaca il divieto di dare notizia delle carte processuali anche quando non sono più secretate.
Ora, che ci siano stati abusi è innegabile. Atti processuali finiti in prima pagina, benché ancora coperti da segreto, ce ne sono stati troppi, così come gli italiani non possono essere un popolo di intercettati. Il rimedio però è peggiore del male, e sopratutto mira a fini diversi dalla equilibrata tutela della privacy, punta alla tutela dei potenti, a impedire un sindacato democratico sulle loro azioni anche quando sono penalmente rilevanti. La limitazione alla manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa è da vedere sempre con sospetto e da contrastare fermamente. L’art. 21 Cost., d’altronde, non ammette limitazioni preventive a questa libertà, prevedendo semmai la sanzione degli abusi a notizia avvenuta.
Giustamente giornalisti e magistrati criticano il ddl, anche se bisogna ammettere che non sempre taluni giornalisti e magistrati hanno trattato questa materia con la prudenza e ponderazuine che merita. Insomma, reazione sciagurata ad un esercizio spesso disinvolto di importanti funzioni sociali e pubbliche. E - si sa - degrado chiama degrado in una involuzionee di cui è difficile vedere la fine. Ma non si può buttare il bambino con l’acqua sporca; è giusto reagire a difesa sopratutto dell’art. 21 Cost.. Senza libertà di stampa ogni altra libertà è perduta.
Ecco ora il nuovo testo del ddl intercettazioni, frutto del maxi-emendamento presentato dal governo.
Il pacchetto di modifiche, che porta la firma del Guardasigilli Angelino Alfano, recepisce di fatto il testo approvato in commissione Giustizia il 19 febbraio più alcuni emendamenti presentati da governo e relatore nel ‘comitato dei nove’ della commissione.
EVIDENTI INDIZI COLPEVOLEZZA - Il Pm potrà chiedere di intercettare solo se ci saranno ‘evidenti indizi di colpevolezza’ e solo se saranno ‘assolutamente indispensabili’. Nelle indagini di mafia e terrorismo basteranno ’sufficienti indizi di reato’. La richiesta dovrà essere autorizzata da un Gip collegiale del capoluogo del distretto. Ma il giudice dovrà poi compiere una valutazione autonoma del caso.
VIA IL MAGISTRATO CHE PARLA TROPPO - La toga che rilascia “pubblicamente dichiarazioni” sul procedimento affidatogli ha l’obbligo di astenersi. E sarà sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ ufficio.
OMESSO CONTROLLO - Il ddl prevede l’ammenda da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che ometteranno di esercitare “il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni”.
DIVIETO PUBBLICAZIONE - Prima era vietato scrivere di tutto fino all’inizio del dibattimento. Ora si prevede che per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, resti il divieto di pubblicazione anche parziale fino alla conclusione delle indagini preliminari. E sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l’indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di ché se ne potrà pubblicare il contenuto. Fanno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Per quelle permane il divieto di pubblicazione.
RETTIFICHE SENZA COMMENTO - Cambia anche la norma sulle rettifiche perché nel ddl si dice che dovranno essere pubblicate nella loro interezza, ma “senza commento”. E si disciplinano anche quelle su internet.
NO A NOMI E IMMAGINI PM - Stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti penali a loro affidati”, salvo che l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca.
CARCERE PER I GIORNALISTI - Torna il carcere per i cronisti, ma la pena diventa da 6 mesi a un anno (era da uno a 3 anni) quindi oblabile: cioé trasformabile in sanzione pecuniaria.
REATI INTERCETTABILI - Potranno essere intercettati tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione di materiale pornografico anche relativo a minori.
INTERCETTAZIONI AMBIENTALI - Si potranno usare le ‘cimici’ solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un’attività criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi.
LIMITI DI TEMPO - Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di mafia, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20.
RELAZIONE SU SPESE E ‘TETTO’ - Ci sarà un tetto di spesa stabilito dal ministero della Giustizia, sentito il Csm. Entro il 31 marzo ogni procuratore trasmetterà a Via Arenula una relazione sulle spese per le intercettazioni dell’anno precedente.
PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI - Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sue sue utenze.
ARCHIVIO RISERVATO E DIVIETO DI ALLEGARE VERBALI A FASCICOLO Telefonate e verbali saranno custoditi in un archivio presso la Procura. E le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei Centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di Corte d’Appello. I procuratori dovranno gestire e controllare questi Centri e avranno 5 giorni per depositare verbali e intercettazioni. Se dal loro deposito però ci sarà pregiudizio per le indagini, si potrà ritardare la consegna, ma non oltre la data dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo.
NO A UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI - Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.
STOP A INTERCETTAZIONI PER 007 - Se un Pm volesse intercettare un telefono usato da esponenti dei Servizi e quindi anche da ‘body guard’ dovrà informarne entro 5 giorni il presidente del Consiglio che potrà apporre il segreto di Stato.
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