Legalità e giustizia nella vicenda di Mimmo Lucano

2 Ottobre 2021
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Rosamaria Maggio

Normalmente non commento le sentenze, neanche non definitive, tanto più anche nel caso di Lucano per il quale vale il principio costituzionale della presunzione di innocenza.
Né condivido le posizioni di chi da destra e sinistra gridano al complotto e mettono in discussione l’autonomia della magistratura.
In questo caso perciò voglio entrare nel merito dei comportamenti di Mimmo e per quel che ne posso sapere come cittadino comune, che non conosce gli atti né vuole sostituirsi a Procuratori ed organi giudicanti, si è, come tutti, fatta una idea.
Prendo le mosse da un articolo de Il sole 24 ore di 2 anni fa, (11.4.19), in cui la nota testata, certamente non rappresentativa di un popolo di sinistra, evidenziava nell’articolo “L’inchiesta stroncata dalla Cassazione e il processo a Mimmo Lucano”, che l’indagine era stata stroncata dal GIP e dalla Cassazione in sede cautelare, cui seguiva comunque il rinvio a giudizio del GUP del Tribunale di Locri.
Già il GIP aveva parlato di congetture, errori procedurali ed inesattezze.
Con la sentenza il Tribunale sposa le tesi della Procura ed anzi aggrava la pena quasi raddoppiandola, malgrado le valutazioni del GIP e della Cassazione. Non solo. Ma è altresì inusuale che l’organo giudicante sancisca una sanzione maggiore di quella richiesta dalla Procura.
Come ben spiega nel suo pezzo del 30 settembre 21 Paolo Frosina de Il Fatto Quotidiano, Lucano non ha favorito l’immigrazione clandestina, perché quel capo d’accusa è stato fatto cadere dallo stesso PM. Le condanne attengono a reati contro la PA
(associazione a delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di delitti, falso in atto pubblico e in certificato, truffa aggravata, abuso d’ufficio e peculato), per i quali i PM avevano ritenuto la continuazione che invece il Tribunale ha escluso, con la conseguenza di sommare le pene per ciascun reato.
Saranno i legali di Lucano a predisporre l’appello una volta che le motivazioni della sentenza del Tribunale di Locri saranno depositate.
A noi però è consentito di fare una valutazione del comportamento di quest’uomo, un Sindaco, Pubblico ufficiale, il che aggrava la sua posizione, che compie dei comportamenti che possono essere considerati di attenzione e sensibilità nei confronti dell’umanità oppure dei reati che vanno dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed altri reati a questo connessi.
Anche al fine di capire che cosa ognuno di noi può fare per soccorrere l’umanità e che cosa no.
E’ il grande problema del rapporto tra legalità è giustizia.
Devo cioè sempre osservare la legge qualunque essa sia o ci sono dei casi in cui posso violarla?
I giuristi conoscono le esimenti, la legittima difesa, lo stato di necessità, ecc.
Ma nel caso di Lucano ci troviamo in queste ipotesi?
Che cosa comporta la legalità?
Che cosa è giusto? E’ un concetto assoluto o relativo?
Se ammettessimo che l’osservanza della legge è subordinata al fatto che i destinatari possano osservare le leggi che ritengono giuste, evidentemente avremmo il grosso problema della inosservanza generalizzata delle norme e sarebbe impossibile sanzionarne l’inosservanza.
Contemporaneamente sarebbe odioso ritenere sempre e comunque coattive tutte le norme a prescindere dalla loro giustezza.
La risposta può giungere dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza costituzionale. In quest’ultimo caso nel nostro ordinamento è possibile ricorrere alla suprema Corte in via incidentale per vedere eliminate dall’ordinamento norme in contrasto con la Costituzione e quindi ritenute ingiuste in relazione all’idea di giustizia contenuta nei principi costituzionali.
Nelle parole di gustavo Zagrebelsky forse una risposta:
“Se c’è un carattere del diritto odierno sul cui significato occorre riflettere per raggiungere una qualche consapevolezza delle implicazioni circa l’essenza del giuridico, è per l’appunto la “ragionevolezza”, un altro modo di dire “giustezza”. La legge irragionevole, sproporzionata, arbitraria, come ci dice la giurisprudenza di tutte le Corti Costituzionali di questo mondo, è un non diritto, un diritto invalido.” (La virtu’ del Dubbio, G. Zagrebelsky, ed Laterza).

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