Sulla ragionevolezza del “Green pass”

16 Settembre 2021
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 Red

Per alimentare la discussione sul green pass pubblichiamo questo articolo (tratto da MicroMega) del costituzionalista Paolo Veronesi, non senza rilevare che la sua interessante trattazione sembra contenere una prima contraddizione laddove afferma la straordinaria gravità e pericolosità della pandemia e, tuttavia, ritiene ragionevole per fronteggiarla non  l’obbligo vaccinale generalizzato, ma il semplice onere di munirsi di green pass per svolgere talune attività o accedere a certi luoghi. L’onere, ossia avere un vantaggio a seguito dello svolgimento di un’azione, è giustificato in relazione a situazioni non straordinariamente pericolose per la salute, ma lo stesso Veronesi non sembra ritenere che questo sia il caso nostro: ci sono già 130 mila morti  e c’e’ lo sconquasso del sistema sanitario a causa dei ricoverati e ricoverandi.
Una seconda contraddizione è rinvenibile nella decisione di non imporre l’obbligo vaccinale, dunque di lasciare “libertà di vaccinazione”, e poi imporre l’obbligo del green pass in molte delle attività quotidiane di lavoro e di svago. Dall’esercizio di una libertà non può nascere un obbligo o una sanzione.
Noi siamo vaccinati e pronti a fare subito il terzo, ma la mancata imposizione dell’obbligo di vaccinazione è solo frutto della scellerata composizione di questo governo e delle sue immancabili contraddizioni. Se non ora, di fronte a 130 mila morti, l’obbligo vaccinale, quando?
Ecco ora l’articolo di Veronesi.

Il “certificato verde” non costituisce un attentato alle libertà ma è una misura giustificata e proporzionata per tutelare al massimo le scelte individuali sulla propria (e altrui) salute, riducendo i rischi di tutti.

 

Paolo Veronesi

Si fatica insomma a far comprendere che non esiste, al momento, alcun obbligo di vaccinarsi (tranne che per talune categorie specificamente e ragionevolmente individuate dalla legge, ossia i medici e il personale sanitario), e che questa scelta calibrata, anziché espressione di codardia, è un autentico omaggio alla responsabilità individuale: un atto di fiducia nel senso del singolo per se stesso e per gli altri, nei cui confronti si decide di accantonare le maniere forti e puntare sulla ragione.

Che la legge abbia introdotto, accanto a un obbligo di vaccinarsi (per ora) alquanto circoscritto, il “certificato verde” per frequentare taluni luoghi “sensibili” o compiere alcune attività che obbiettivamente presentano maggiori rischi di contagio, non costituisce dunque un attentato alle libertà, bensì l’affermazione di un più calibrato onere. Tale scelta limita di certo, ma solo temporaneamente, talune prerogative dei singoli, ma opera ciò per legge – come si deve – in modo giustificato e proporzionato, basandosi su riscontri scientifici e per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre prossimo).In questa materia, come ha più volte affermato la Corte costituzionale, gli oneri sono meno costrittivi degli obblighi e offrono maggiore spazio all’autodeterminazione individuale. È inoltre una decisione del tutto ragionevole – e nient’affatto eversiva del principio di uguaglianza – stabilire per legge che chi assume sul serio il dovere di solidarietà verso gli altri, i malati e i vulnerabili, sottoponendosi costantemente a test (se così predilige) o vaccinandosi (come suggerisce la scienza) goda di maggiori libertà di movimento e di azione rispetto a chi la solidarietà e il suo essere uno tra molti decida di dimenticare o non comprenda fino in fondo.Da tempo il nostro ordinamento (come molti altri) ha così abbandonato la logica forzatamente obbligatoria delle politiche vaccinali del passato, salvo per le situazioni in cui la sua adozione appaia o ritorni ancora indispensabile. Ci si è insomma orientati vero una politica decisamente più mite, cercando in tal modo di scalfire il meno possibile le libertà individuali e calibrando le imposizioni proporzionandole al rischio concreto. Si è cioè cominciato a lavorare di bisturi e non di accetta, anche se il ritorno all’obbligatorietà di molti vaccini, com’è accaduto nel 2017, e come la Corte ha più che giustificato nel 2018, dimostra che questa strada presenta anche zone d’ombra.Neppure nella situazione generata dalla pandemia, con gli almeno 130.000 italiani deceduti, con il rischio spesso purtroppo realizzato di occupare oltremisura gli ospedali (ritardando essenziali funzioni diagnostiche e chirurgiche), con l’accertata e asimmetrica riduzione delle speranze di vita in varie zone del Paese, con l’economia colpita da una crisi profonda, si è deciso di usare le maniere forti in materia vaccinale, preferendo invece – sulla scia di quanto appena detto – la strada dell’intervento calibrato e più rispettoso delle proporzioni. L’uso del green pass – piaccia o non piaccia – è il precipitato di tutto ciò, ed è quanto meno singolare che molti lo contestino e auspichino l’introduzione di obblighi non già invocando maggiore sicurezza (come sarebbe del tutto ragionevole) ma denunciando il vulnus alle libertà che esso provocherebbe. È esattamente il contrario: il green pass serve a tutelare al massimo le scelte individuali sulla propria (e sull’altrui) salute, riducendo i rischi di tutti e favorendo la ripresa di una sorta di normalità, ma senza introdurre altri obblighi in una materia così delicata (come pur si potrebbe).In un tale quadro, distinguere la condizione e le possibilità di chi si è vaccinato (o si sottoponga a test) non significa derogare al principio di uguaglianza, né tanto meno porre in essere odiose discriminazioni, come qualcuno afferma. Le fattispecie poste a raffronto sono, infatti, obbiettivamente diverse e, come ricorda da sempre la Corte costituzionale, si ha violazione del principio di uguaglianza quando a situazioni uguali si offrono discipline diverse, non già quando, per situazioni difformi, si stabiliscono normative ragionevolmente adottate in considerazione di quelle specifiche diversità.

Si tratta di passaggi che la stessa Corte costituzionale ha già affrontato proprio nella sua più che consolidata giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate, ma che sembrano essere state dimenticate da molti. Si tratta di quella stessa Corte che, sin dalla sua sentenza d’esordio (n. 1/1956), e poi altre innumerevoli volte – come, del resto, tutte le Corti costituzionali del mondo democratico – ha spiegato fino all’esaurimento che nessun diritto nasce illimitato, che ogni diritto incontra i limiti dei necessari bilanciamenti derivati dal confluire, nella medesima fattispecie, di tante altre prerogative e interessi di rilievo costituzionale, che esiste anche un dovere di curarsi alla luce di quanto sancito dall’art. 32 Cost. (quando la salute dei singoli fosse essenziale per la salute altrui, non già quando si tratti di libere scelte personali, incidenti, cioè, solo su chi le adotta, come nel fine vita).

È tutto ciò a tradurre in atto quell’altrimenti troppo vago riferimento al “rispetto della persona umana” che si staglia nel secondo comma dell’art. 32 Cost.: nel senso, cioè, del contemporaneo rispetto di sé e degli altri.

Anche le prime pronunce giurisprudenziali italiane ed europee in materia confermano questi assunti, consolidati da tempo.

Valga la recentissima decisione della Corte EDU, resa il 24 agosto 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di sospensiva avanzata da 672 vigili del fuoco francesi che contestavano la prescritta vaccinazione obbligatoria loro imposta. Ed è significativo che il Conseil Constitutionnel, tra maggio e agosto 2021, si sia già espresso un paio di volte sullo strumento analogo al green pass adottato in Francia, ritenendo infondate le relative quaestiones di costituzionalità.

Ma si pensi altresì a quanto sancito, proprio pochi giorni fa, dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-bis, 2 settembre 2021, n. 4531 e n. 4532, che ha rigettato le istanze cautelari presentate avverso gli atti amministrativi adottati in applicazione dell’art. 9-ter, commi 1 e 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52 – introdotto dall’art. 1, comma 6, d.l. 6 agosto 2021, n. 111 – con il quale si è imposto l’obbligo del green pass per il personale scolastico sino alla data del 31 dicembre 2021, con sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non lo producesse. Eloquenti sono le argomentazioni del nostro giudice amministrativo: quanto alla pretesa violazione del diritto a non vaccinarsi, esso replica che tale prerogativa non possiede una valenza assoluta né può essere definita incomprimibile, dovendo invece essere bilanciata con altri interessi pubblici essenziali (la necessità di garantire la salute pubblica, circoscrivere il diffondersi della patologia, assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza). Il diritto in oggetto, continua il T.A.R., è stato peraltro riconosciuto dal legislatore ammettendo, in alternativa al vaccino, la sottoposizione a un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo. La presentazione dell’esito del test in sostituzione del certificato verde dà infatti corpo a una facoltà rispettosa della scelta di non sottoporsi alla vaccinazione: essa è stata prevista nell’esclusivo interesse di costoro, e, conseguentemente, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare su chi voglia beneficiare di tale alternativa rispetto a quanto messo autorevolmente a disposizione dallo Stato e dalla scienza.

In precedenza, si segnalano (almeno) queste ulteriori pronunce nostrane in materia (ma altre si attendono): il Tribunale di Belluno, 14 maggio 2021 (in F. it. 2021, 6, I, c. 2227), ha ritenuto legittimo il collocamento forzoso in ferie dell’operatore sanitario che, pur svolgendo mansioni che lo portavano a stare a stretto contatto con il pubblico, si rifiutava di sottoporsi alla somministrazione obbligatoria del vaccino contro il Covid; si v. altresì l’ord. del Trib. Modena, sez. lav., 23 luglio 2021, n. 2467, la quale non accoglie la richiesta di affermare la nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione di due fisioterapiste operanti presso una RSA le quali rifiutavano di sottoporsi al vaccino anti-Sars. Si assuma inoltre quanto sancito dal T.A.R. Lecce, sez. II, 5 agosto 2021, n. 480, che non ha accolto la richiesta di sospensiva sul provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione adottato nei confronti del sanitario che non aveva effettuato la vaccinazione, dopo avere appurata l’impossibilità di adibire lo stesso ad altre mansioni che non lo ponessero in contatto con gli utenti e con il personale sanitario della struttura

È frequente, tra i contrari alla vaccinazione o al green pass, menzionare a proprio sostegno il Regolamento (UE) 2021/953, nonché (soprattutto) la successiva modifica apportata al suo 36° Considerando. Si vietano qui le discriminazioni dirette e indirette nei confronti di chi abbia scelto di non vaccinarsi. L’intero provvedimento sostiene tuttavia a spada tratta le misure vaccinali e – come già accennato supra – il divieto di discriminare chi scelga di non vaccinarsi non significa affatto divieto di adottare misure che diversifichino, in modo ragionevole e proporzionato, l’atteggiamento da tenere nei loro confronti rispetto a quanto va destinato ai vaccinati, ai guariti, a chi si sottopone a un test recente ecc.: senza impedire ai contrari alla vaccinazione il godimento delle libertà ma prescrivendo nei loro confronti accortezze ulteriori, determinate appunto dalle scelte da essi stessi adottate (come, ad esempio, la necessità di sottoporsi a un test recente, comunque idoneo, in pratica, a sostituire il green pass di chi è vaccinato). Inoltre – l’ha sottolineato Roberto Bin (www.laCostituzione.info del 26 luglio 2021), la disposizione europea in oggetto «non è contenuta nel testo normativo, bensì nei “considerando”, il n. 36 di 64, cioè nella motivazione di un atto che ha l’obiettivo di fare del green pass il documento sufficiente a circolare liberamente tra i 27 stati dell’Unione: non c’entra nulla con le misure che i singoli Stati emanano per regolare la circolazione all’interno del proprio territorio».

È un clamoroso errore contestare che il Governo eviterebbe di introdurre l’obbligo di vaccinazione (ma si vedrà in futuro se non verrà esteso quanto ora già previsto) perché sarebbe altrimenti costretto a indennizzare gli eventuali danni provocati dall’inoculamento. La giurisprudenza costituzionale è ferma nell’affermare, ormai da molti anni, che sottoporsi a vaccinazioni obbligatorie e persino solo raccomandate, le quali – seppur rarissimamente – possono generare conseguenze più sfavorevoli rispetto alla normale tollerabilità, impone allo Stato di procedere con l’equo indennizzo di chi abbia così osservato i suoi doveri di solidarietà (ex art. 2 Cost.). Né un “bugiardino” che stabilisca eventualmente altro potrà mai negare tutto questo – che è costituzionalmente necessario – e neppure impedire che venga chiamato a rispondere e a risarcire il danno chi lo abbia, in modo doloso o colposo, cagionato.

Le variegate contestazioni in atto, con l’abbandono dello “spirito di gruppo” che aveva accompagnato il primo e il secondo lockdown – quand’erano ancora più severe le misure costrittive della libertà – testimoniano che questo è un momento storico assai delicato: esso porta insomma soltanto alla luce un clima che, da molto tempo, aleggia nell’aria (e non solo presso i nostri lidi). Il vaccino e il certificato verde (oltre che le persone aggredite fisicamente e/o verbalmente perché amiche della scienza o dei dati oggettivi) sono solo i pretesti e le vittime sacrificali del momento, le cartine al tornasole di un disagio e di un atteggiamento che cova neanche tanto sotto le braci ed è probabilmente destinato a esacerbarsi su questi e anche su altri (ora persino imprevedibili) terreni.

Questa è insomma una fase in cui la scienza e la biopolitica sono diventate le “nemiche”, in quanto espressione di “ufficialità”, dimenticando che non c’è nulla di meno ufficiale e monolitico della scienza, sempre pronta a ri-verificare e mettere in dubbio i propri approdi in un dialogo mondiale.

Non è indifferente a tutto ciò lo stato di crisi dei partiti e delle società intermedie dedicate alla politica, il loro sfarinamento, il loro separarsi e ri-coagularsi con ritmi ormai sempre più parossistici, la loro incapacità di procedere oltre semplici slogan. Non sanno e non riescono più a governare il malessere, la rabbia e gli umori del momento – tarpando conseguentemente le ali agli eccessi o addirittura alle assurdità – e almeno taluni di essi si fanno invece, sempre più spesso, megafoni acritici di tutto ciò che circola nello spazio fisico e virtuale, talvolta addirittura alimentandolo (consapevolmente o inconsapevolmente).

Tutte le società vivono e hanno vissuto momenti tragici e di rottura del loro tranquillo convivere – com’è accaduto e sta accadendo con l’esperienza della pandemia – ma non sempre l’esprimersi della frattura determina il rafforzarsi delle stesse comunità proprio in prossimità di quelle linee d’interruzione della normalità. Ed è davvero preoccupante quando così non è.

Paolo Veronesi è Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara
Il testo è un estratto dall’Editoriale che comparirà del fasc. 3/2021 di BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto

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