La legge Zan vieta condotte violente e repressive, non le opinioni diverse espresse con metodo democratico

24 Giugno 2021
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Andrea Pubusa

Cosa dice, in estrema sintesi, la legge Zan, approvata alla Camera il 4 novembre 202? Ssi riallaccia alla legge Mancino che contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica, intervenendo sull’articolo 604 bis del codice penale.
C’è poi una parte non repressiva ma che mira a diffondere una cultura della tolleranza. In particolare viene istituita una data italiana, il giorno 17 maggio, quale “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”.
Ma vediamo articolo per articolo il testo?
Nell’articolo 1 della ddl Zan contro l’omotransfobia e la misoginia si stabilisce in premessa che: per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
L’articolo 2 della legge modifica l’articolo 604 bis del codice penale sui reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
L’articolo 604 bis recita: “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il ddl si limita ad aggiungere in coda “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientatamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”.
L’articolo 3 fa una modifica identica all’articolo 604 ter del Codice Penale, integrando l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità.
L’articolo 4 è la cosiddetta clausola di salvaguardia. Il ddl precisa: “Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
L’articolo 5 allinea altre norme di legge alla stessa fattispecie. Prevede anche la sospensione condizionale della pena che può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.
L’articolo 6 modifica l’articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa: nella valutazione si terrà conto anche dei reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
L’articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l’omotransfobia il 17 maggio.
l’articolo 8 stabilisce norme e interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni attraverso una strategia nazionale triennale.
L’articolo 9 riguarda i centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
L’articolo 10  introduce rilevazione statistiche sulla discriminazione di genere.
Da cosa nasce il contrasto. Intanto dagli umori razzisti e omofobi ancora molto diffusi e tollerati  in Italia. Altri paventano una compressione della libertà di manifestazione del pensiero e di opinione.
In realtà, questo delicato problema è già stato affrontato dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale in relazione ad altri casi. Per esempio, la libertà di formazione e associazione a partiti politici pone come requisito semplicemente una modalità nella partecipazione alla politica nazionale: deve avvenire con metodo democratico. In altre parole, si può sostenere ciò che si vuole, salvo il fascimo vietato per espressa disposizione costituzionale, l’importante che si segua il metodo democratico. ossia la libera e rispettosa espressione di opinioni e programmi da sottoporre al dibattito pubblico e a libere elezioni. Dei cittadini possono optare per una società socialista o comunista, l’importante che l’obiettivo venga perseguito senza violenze, con le modalità democratiche ammesse dalla Carta.
Analogamente nel caso dell’omofobia, si può essere contro, ma questa opinione dev’essere avanzata con metodo democratico, con la libera discussione pubblica.
Non sembra, dunque, fondata la preoccupazione del Vaticano, che paventa una limitazione del suo magistero. Può sostenere che la coppia è solo quella ad immagine di Adamo ed Eva, ma non deve compiere atti o iniziative volte a coartare la volontà altrui e ad imporre la propria.
Libertà di pensiero, azione democratica e attività violenta e prevaricatrice sono concetti ben distinguibili. Non si vede perché in questo caso si vogliono complicare le cose con argomentazioni che mischiano libertà di opinione e azione prevaricatrice. Son due cose diverse.

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