Andrea Pubusa
(ingresso al Palazzo di giustizia)
Sono stato sempre refrattario alle perdite di tempo e allo spreco di energie. Nell’attività forense è più il tempo perso nella aule di giustizia (spesso in attese estenuanti) che quello utilmente impiegato. Per questo ho sempre preferito i riti veloci: quello amministrativo e quello del lavoro, lontani, almeno nella volontà del legislatore, anni luce dal processo civile ordinario. Da giovane mi garbava anche il processo penale: col vecchio rito, quando si arrivava al dibattimento, salvo casi complessi e importanti, si iniziava e si finiva subito, con la lettura immediata del dispositivo come nel processo del lavoro.
Per i non addetti ai lavori mi spiego. Nelle cause civili, se gli avvocati stanno trattando per una conclusione bonaria, devono recarsi in udienza e scriverlo a verbale, chiedendo un rinvio. Accade così che se un avvocato è di Carbonia, deve venire a Cagliari per questo quasi inutile adempimento. Nel processo amministrativo, a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, vengono ad ogni udienza centinaia di avvocati da tutta Italia, spesso dal giorno prima per scongiurare le conseguenze di un ritardo di aereo o dei treni. Una massa di gente in movimento (con costi a carico dei clienti) perché? Per arrivare al cospetto del collegio e pronunciare la fatidica frase “se non occorrono ulteriori chiarimenti, mi rimetto agli atti scritti” e, oplà, la causa viene presa a decisione. Ora si tenga conto che quando il fascicolo giunge a Palazzo Spada contiene tutti gli atti e la sentenza di primo grado e lì poi si arricchisce dell’appello, delle memorie delle controparti e ancora di quelle dell’appellante. Cosa ci sia ancora da dire nella discussione orale è facile comprendere: niente. Tant’è che un giudice relatore scrupoloso, che si è letto tutto l’incartamento, giunge all’udienza col dispositivo della sentenza pronto. Fino a poco tempo fa bastava dare al commesso d’udienza una mancia e all’uscita ti dava già l’esito. Nessuno scandalo, la causa era stata trattata con centinaia di pagine scritte.
Analogamente nel processo civile, all’udienza di discussione, tutto si faceva e si fa fuorché discutere: gli avvocati prima dicevano “si confermano le connclusioni e si chiede la spedizione a sentenza“, poi abbreviato fino a dire solo “pronta!“. Ma, per pronunciare quella sola parola, decine di avvocati venivano e vengono costretti a recarsi in udienza e a perdere la mattina, specie i foresti. Andate in Corte d’appello il giorno dell’udienza e vedrete una grande aula colma di avvocati. Si può obiettare: gli avvocati potevano anche non comparire. Nein. La mancata comparizione conduce ad un rinvio e innesca un meccanismo di cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti. Al Tar e al Consiglio di Stato la causa viene presa a decisione, ma nel verbale si dà atto dell’assenza dell’avvocato. E chi perde la causa (perché uno di solito perde), leggendo che il proprio difensore non è comparso che fa? Lo crocifigge, anche se è incolpevole e ha fatto un’ottima difesa scritta.
Da tanti anni andavo predicando nel deserto, anche in vista del nuovo codice del processo amministrativo, che sarebbe bastato nel verbale d’udienza inserire una formula neutra (es. “esaminate le difese degli avvocati delle parti“) e si poteva ovviare alla certificazione dell’inutile presenza dell’avvocato nel 95% dei casi all’udienza di spedizione della causa a decisione.
Ora il Covid ha costretto a porsi il problema. Il Presidente del Consiglio di stato nei giorni scorsi ha diramato una nota in cui invita gli avvocati, salvi i casi eccezionali di necessità di discussione orale, a chiedere la trattazione scritta per evitare la concentrazione in uno spazio ristretto di centinaia di avvocati. E’ un passo avanti, ma bisogna stabilirlo in una norma di procedura. Se le parti non chiedono la discussione in presenza, la causa viene mandata a decisione sulla base degli atti scritti, dando atto della regolare attività difensiva dei legali.
Lo stesso può dirsi per le udienze civili. Salva l’audizione di testi o qualche altro adempimento, si può fare tutto online: i verbali d’udienza, le istanze e simili. Si è fatto così al tempo del contingentamento, si può fare sempre.
Si dirà. E il sacrosanto contradditorio? Con la trattazione scritta, salvo il penale, è garantito, facendo salva, ovviamante, l’udienza in presenza nel caso in cui il giudice la disponga o le parti, anche una sola, la ritengano necessaria e ne facciano richiesta. C’è poi la trattazione in teleconferenza che ha dato buona prova nei Tar al tempo della chiusura totale la primavera scorsa.
Chi si rechi la mattina di ogni santo giorno a qualsiasi Palazzo di giustizia o sede giudiziaria vede una folla di persone aggirarsi nei meandri e nella aule. Con poche norme si può, come d’incanto, farle rimanere a casa o al lavoro. Le aule di giustizia saranno finalmente luoghi poco frequentati. Ci andranno solo le persone che devono svolgere attività in presenza. Forse meno del 10% di quelle che finora hanno affollato e affollano quei luoghi tristi.
2 commenti
1 gio
3 Novembre 2020 - 08:44
Caro Professore,
lo stesso discorso è valido per un buon 90% dell’attività di tutte le pubbliche amministrazioni.
Spiace che sia stata necessaria una pandemia perché si prendesse coscienza di ciò che era già evidente a tutti, tranne che ai decisori
2 Aladinpensiero
3 Novembre 2020 - 09:51
Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=114823
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