Il Tar boccia Solinas. Ai sardi fin dall’inizio della pandemia è stata negata una disciplina di tutela della salute in violazione dello spirito dell’art. 32 Cost.

17 Settembre 2020
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Andrea Pubusa

Un decreto annunciato, quello del Presidente del Tar Sardegna, dati i precedenti, tutti favorevoli al governo. Scontata anche la tesi di fondo: la competenza è statale, la Regione in autonomia non può restringere la libertà di circolazione e soggiorno neppure per motivi di sanità e sicurezza.  La base di tutto - vedi il post precedente - è l’art. 16, che demanda al legislatore statale la discplina ordinaria e i provvedimenti attuativi, La via da seguire sarebbe dunque quella di un’intesa Regione Sarda/Governo da far rifluire in atti dello Stato.
Scontate, dunque, anche le argomentazioni del presidente del Tar Sardegna, che, al pari degli altri Tar regionali, hanno seguito la via dell’allineamento alll’indirizzo governativo.
Cosa dice il decreto del Presidente del Tar?
Il ricorso del governo proposto presenti ragionevoli probabilità di esito favorevole per le seguenti ragioni:
- le disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza nazionale (e
sovranazionale) da Covid-19 e per l’emanazione dei necessari interventi di
tutela della salute, attribuiscono al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri (D.P.C.M.) la competenza primaria all’adozione delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, all’esito del
procedimento dettato dall’art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35 (successivamente in parte modificato con decretolegge 30 luglio 2020, n. 83);
- ai sensi del successivo art. 3, comma 1, dello stesso d.l. n. 19 del 2020, le
Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una
parte di esso”, “possono introdurre misure ulteriormente restrittive” ma
solo “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento”, nei limiti delle attività di loro competenza e senza incisione
delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia
nazionale;
- tale distribuzione di funzioni, tenuto conto del carattere nazionale (e
sovranazionale) della emergenza da Covid 19, risulta coerente con le
disposizioni di rango costituzionale che regolano la distribuzione delle
competenze fra gli organi dello Stato e le Regioni ed è ispirato ai principi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché del principio pure
costituzionale di leale collaborazione;
- le regioni possono quindi adottare eventuali misure interinali e di
ulteriore profilassi, giustificate da «specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario» per il territorio regionale, da
esercitare per ragioni di urgenza e nelle more dell’adozione di un nuovo
D.P.C.M.;
- la specifica questione degli spostamenti fra regioni è peraltro disciplinata
espressamente dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, all’art. 1, comma 3,
stabilisce che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti
interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a
specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette
aree»; il successivo comma 4 dell’art. 1 detta analoga disposizione per gli
spostamenti da e per l’estero che possono essere limitati secondo principi
di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi
internazionali;
- tali disposizioni riservano, dunque, allo strumento del D.P.C.M., previsto
dall’art. 2 del Decreto legge n. 19 del 2020, eventuali interventi limitativi
della circolazione delle persone sia tra le varie regioni italiane che da e
verso l’estero;
- nella fattispecie, l’ordinanza impugnata, adottata l’11 settembre 2020,
nella parte in cui, agli articoli 10, 11 e 12, detta, con decorrenza dal 14
settembre 2020, regole riguardanti coloro che intendono fare ingresso nel
territorio regionale, non risulta emanata nel rigoroso rispetto delle citate
disposizioni e comunque in presenza di situazioni sopravvenute (dopo
l’emanazione dell’ultimo D.P.C.M, in data 7 settembre 2020) di tale
urgenza da dover giustificare un intervento che risulta limitativo della
circolazione delle persone fra le regioni nonché da e verso l’estero;
- le disposizioni impugnate devono ritenersi effettivamente limitative della
circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti
coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare
ingresso nel territorio regionale (con esclusione dei soggetti indicati
all’articolo 12), la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test
(sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore
precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato
preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore
dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private
accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi “l’isolamento
domiciliare”, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori
diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente;
- non risulta pertanto condivisibile la tesi, sostenuta negli scritti difensivi
della Regione, secondo cui le misure in contestazione non inciderebbero
sulla libera circolazione delle persone prevedendo solo un sistema di
verifica e controllo degli ingressi volto ad accertare la presenza del virus
per evitarne la diffusione;
- le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone,
incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della
Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite
dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate
con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed
urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in
determinate aree.

Fin qui l’argomentazione strettamente giuridica, difficilmente contestabile.
Non sono condivisibili le argomentazioni di merito
. Dice il decreto: “”l’aggravamento del rischio sanitario, determinato dall’incremento dei
contagi accertati nella regione, che ha determinato l’adozione delle misure
in contestazione non sembra comunque di tale rilevanza da giustificare
l’adozione di una misura, che incide sulla libera circolazione delle persone”.
Non pare condivisibile neanche l’uòteriore affermazione: “l’indicato rilevante incremento dei contagi nella Sardegna si è verificato
in relazione al forte afflusso turistico del mese di agosto in condizioni che
non sono peraltro destinate a ripetersi con l’imminente termine della
stagione estiva”. Idem  per la successiva: “non risulta dimostrata una insostenibile pressione sul sistema sanitario
regionale, tale da imporre limitazioni alla libera circolazione delle persone,
anche perché l’incremento del numero dei contagiati nella regione è stato
in buona parte determinato dall’incremento del numero dei test e della
rilevazione del virus in numerosi soggetti asintomatici;  la misura contestata non appare - dice il presidente del Tar -  pertanto adottata nel rispetto delle
indicate disposizioni normative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nella
regione nonché in presenza di ragioni di necessità ed urgenza tali da
giustificare l’adozione, con ordinanza regionale (e non con un D.P.C.M), di
una misura limitativa della libera circolazione delle persone fra le regioni e fra le nazioni.
Sulle considerazioni di fatto,  non si può concordare. In effetti sono espressione di un atteggiamento dei non sardi (dei “continentali”), che vedono la Sardegna più come espressione geografica che come comunità di cittadini. Per noi indigeni la percezione è diversa, ossia che la Sardegna era sostanzialmente libera dal virus e che la pretesa centralistica di adottare una disciplina non articolata per aree regionali, non disponendo controlli per i turisti in entrata, abbia portato alla diffusione dei contagi in tutta l’Isola. Nell’insieme i provvedimenti adottati nei mesi scorsi e anche oggi, lasciano noi abitanti dell’isola alla mercé di irresponsabili portatori di contagio che vengono d’oltremare. C’è qualcuno che può provare il contrario?

2 commenti

  • 1 Aladinpensiero online
    17 Settembre 2020 - 19:19

    Anche su Aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=112635

  • 2 Giorgio
    17 Settembre 2020 - 22:15

    Caro Professore,
    Capisce bene che in tutta la vicenda c’è un legittimo sospetto che le motivazioni alla base dell’atteggiamento del governo nei confronti della Regione Sardegna siano, essenzialmente, di carattere politico.
    Se ad emanare le stesse ordinanze del Presidente Solinas fosse stato un Presidente PD o M5S, probabilmente il Governo non avrebbe avuto niente da eccepire.
    Così va il mondo
    Saluti

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