Andrea Pubusa
Il Tar Sardegna ha rigettato il ricorso di tante associazioni, di Italia Nostra, del Comitato per la riconversione della RWM di Domus Novas. E’ il primo tempo di una partita, il cui finale sarà giocato a Roma davanti al Consiglio di Stato. Anche se è probabile che - come spesso accade - l’Aula di Giustizia non sarà il luogo in cui i principi fondamentali del nostro ordinamento racchiusi nella Costituzione e nelle Carte e nei deliberati internazionali, avranno la loro rigorosa applicazione.
il Tar Sardo lo dice chiaramente, mette le mani avanti fin da subito, quando afferma “preliminarmente, che non possono costituire oggetto di valutazione, da parte del giudice amministrativo, restando dunque estranee al giudizio, le questioni ampiamente trattate nel ricorso, riguardanti - in termini generali - la condivisibilità morale o politica dell’attività svolta nello stabilimento RWM (produzione industriale di esplosivi per uso bellico) e la sua finalità commerciale di vendita a paesi terzi di tale produzione“. Insomma, il fatto che la Carta Costituzionale ponga al centro la persona, che ripudi la guerra non è rilevante giuridicamente. Così come non interessa che Trattati e deliberati internazionali abbiano detto che non è ammesso per i paesi europei produrre e vendere armi utilizzate per la perpetrazione di crimini contro l’umanità. Queste sono opinioni politiche o morali, non è diritto.
Le sentenze - come suol dirsi - si rispettano, ma non è certo mancanza di riguardo alla funzione giurisdizionale, dire che possono non condividersi. E in questo punto certamente l’opinione del Tar sardo non è condivisibile. Le Costituzioni, le Carte internazionali, i Trattati e le risoluzioni di organismi sovranazionali è vero che contengono spesso precetti morali, ma la funzione loro è proprio quella di dare a questi il carattere della giuridicità, di trasformarli da regole etiche in norme giuridiche. Di più, poiché sono le leggi fondamentali degli ordinamenti, hanno un valore precettivo e interpretativo basilare: vincolano non solo le funzioni esecutive, amministrazione e giuridizione, ma anche quella legislativa. Infatti, solitamente le leggi contrastanti con tale normazione basica subiscono una sanzione dall’ordinamento, consistente spesso nell’annullamento o in altro.
Il Tar Sardegna avrebbe dovuto confermare tali concetti ormai patrimonio della scienza giuridica, semmai avrebbe potuto osservare che, nel giudizio contro il Comune di Iglesias e la RWM, la discussione non verte direttamente suI fatto che gli ordigni RWM facciano a pezzi scuolabus e bambini al seguito, ospedali e chi c’è dentro, squarcino città e facciano stragi rientranti nei crimini contro l’umanità. Avrebbe potuto rilevare che l’oggetto del giudizio è un altro, che il thema decidendum è differente, precisamente ci si chiede se le bombe per uso bellico siano o no esplosivi nuovi rispetto ai prodotti che li compongono, e cioé se nella produzione degli ordigni ci sia o meno trasformazione chimica. Sì perché se c’è - come sostengono Italia Nostra e gi altri - allora ci vuole la procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) e l’autorizzazione all’ampliamento è illegittima, perché la VIA non è stata chiesta. Se invece non c’è trasformazione chimica allora tutto è a posto, almeno per quanto attiene alla produzione, mentre è rimesso ad altri organi (politici e amministrativ) impedirne l’utilizzo a fini bellici fuori dall’Europa e nei conflitti condannati dalle organizzazzioni internazionali.
Ora, siccome il Consulente tecnico nominato dal Tar ritiene che non ci sia reazione chimica nel mettere insieme i prodotti per creare gli esplosivi, tutto è a posto. All’esito degli accertamenti esperiti il consulente incaricato, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Il materiale esplosivo, acquistato da terzi, non subisce modifiche chimiche, ovvero le sue caratteristiche chimiche restano inalterate. È vero che la carica delle testate di guerra o pani di miscela esplosiva presenta caratteristiche diverse dal materiale esplosivo che la compone, ma ciò è dovuto alla diluizione (fenomeno fisico) del materiale esplosivo in materiali non esplodenti e/o energizzanti.
Visto che i processi per la produzione delle cariche delle testate di guerra e pani di miscela esplosiva sono di tipo meccanico/fisico, non essendoci trasformazione chimica degli esplosivi utilizzati e che la reazione di reticolazione dell’HTPB non produce un prodotto chimico, la fabbrica della società RWM non è da considerarsi un impianto chimico integrato”. Viene da dire, senza imputare al giudice una decisione che spetta agli organi politici: quanto son banali le procedure che producono tragedie!
“Il Collegio ritiene che l’approfondita e articolata relazione del CTU sia chiaramente esplicativa delle caratteristiche dell’attività svolta all’interno dello stabilimento dalla società RWM“, quindi il raddoppio degli impianti di produzione si può ben fare. Ci penserà il governo - almeno così si spera - a impedire che quelle bombe siano causa di tante altre tragedie. Ci penseranno Stato e Regione a rendere inutile la produzione di bombe e a riconvertire quella fabbrica micidiale.
3 commenti
1 Aladinpensiero online
22 Agosto 2020 - 09:43
Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=111552
2 Tonino Dessì
25 Agosto 2020 - 10:58
Mah. I giudici talvolta si bevono di tutto, essendo n che loro, spesso, di cultura generale media o medio bassa. Che la “diluizione” non sia anche un fenomeno chimico è un’affermazione peritale che lascia esterrefatti.
3 Tonino Dessì
25 Agosto 2020 - 10:59
Mah. I giudici talvolta si bevono di tutto, essendo anche loro, spesso, di cultura generale media o medio-bassa. Che la “diluizione” non sia anche un fenomeno chimico, è un’affermazione peritale che lascia esterrefatti.
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