Il lavoro e i diritti dei lavoratori

1 Maggio 2009
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a cura di Gianna Lai

La 5^ D del Liceo Pedagico “E. D’Arborea” di Cagliari, con la guida della Prof. Gianna Lai, ha svolto una ricerca su “Lavoro e Costituzione”, conclusosi con un elaborato che ha ottenuto il Primo Premio nel Concorso nazionale “A Scuola di Costituzione”, indetto dal CIDI, dall’Ass. Naz. Magistrati, dalla Fondazione Basso, coll’alto Patronato del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione giudicatrice Tullio De Mauro, e consegnato alla scolaresca al Senato. Pubblichiamo oggi, Primo Maggio, uno stralcio di questa bella ricerca, nel quale si riassumono le norme che tutelano il lavoro.

La Costituzione è un patto tra i cittadini  nella Repubblica, è legge che fonda l’ordinamento giuridico e istituzionale.

Eppure mi pare che il bambino da che va al doposcuola comunale sia migliorato tanto. La sera a casa lo vedo leggere…..Sa che cosa legge? La COSTITUZIONE!”.
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag.27

La Costituzione e il Lavoro, gennaio 1948
Art.1- La Repubblica si fonda sul lavoro.
Art.3- L’uguaglianza dei cittadini. La Repubblica, guardando alle concrete condizioni di vita dei cittadini, interviene attivamente a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza e la libertà dei cittadini. Senza lavoro, senza sanità o istruzione pubbliche, salute e sapere sarebbero merci alla portata di chi se le può permettere.
Art. 4- Il lavoro come diritto. La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto
Art. 35- Le tutele del lavoro. Una protezione giuridica di rango costituzionale anche per la cura della formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori.
Art. 36-La giusta retribuzione. Che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa.
La garanzia che sia la legge, il Parlamento, a stabilire la durata massima della giornata lavorativa, e che non si possa rinunciare a riposo e ferie.
Art. 37-Le tutele per la donna lavoratrice e per il lavoro dei minori. Una protezione costituzionale per i più deboli anche in termini di uguale salario e, per la donna, di condizioni di lavoro che consentano l’adempimenti della essenziale funzione familiare.
Art. 38-Le tutele sociali per chi non può lavorare. Si costituzionalizza il sistema della previdenza, secondo il principio della solidarietà, che sta alla base dello Stato sociale.
Art.39- La libertà sindacale. Un articolo apposito perché, durante il fascismo, i sindacati furono messi fuori legge e vietate manifestazioni e proteste operaie. Il riconoscimento del conflitto sociale come espressione dei diversi interessi tra lavoratori e datori di lavoro. La possibilità per i sindacati di stipulare Contratti collettivi, strumento giuridico che regola le condizioni di lavoro: l’orario, il salario, le mansioni, con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie.
Art.40- Il diritto di sciopero. Un articolo apposito lo costituzionalizza, perché durante il fascismo lo sciopero era reato.
L’esercizio nell’ambito delle leggi che lo regolano. Una di queste, la garanzia delle prestazioni minime indispensabili nei servizi pubblici essenziali..
Art. 41-L’iniziativa economica privata. E’ libera, deve essere utile socialmente, e non deve essere dannosa alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana: perché il profitto non venga dallo sfruttamento del lavoro, fuori da qualsiasi regolamentazione legale e contrattuale (per esempio, il lavoro nero), o in situazione di pericolo per la salute dei lavoratori e per l’ambiente.
L’iniziativa economica pubblica e privata, secondo il principio della programmazione economica,
viene indirizzata a fini sociali, attraverso i programmi e i controlli determinati dalla legge, cioè dal Parlamento.
Art. 45-La funzione sociale della cooperazione. a carattere di mutualità. In termini di distribuzione ai soci di beni, servizi e occasioni di lavoro, che la Repubblica riconosce e si impegna a sostenere.
Art. 46-Il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Il fine è l’ elevazione economica e sociale del lavoro, ma è un diritto che ha suscitato scarsissimo interesse e ha avuto scarsissima applicazione.
Vedi anche Umberto Terracini, Perché la Repubblica è fondata sul lavoro, L’Unità, 20-12-2007, da La nascita della Costituzione italiana di E. Santarelli.

La Carta dell’Unione Europea e il Lavoro, giugno 2007
La dignità
Art.5- Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.
La libertà
Art.15- Libertà professionale e diritto di lavorare. Le garanzie per i cittadini dei Paesi Terzi che lavorino nel territorio degli Stati membri.
L’uguaglianza
Art.20-23-Uguaglianza davanti alla legge e parità tra uomini e donne.
La solidarietà
Art.27-28-28-30-31-32-33- Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa, di negoziazione e di azioni collettive, di accesso ai servizi di collocamento. Tutele per licenziamento ingiustificato. Condizioni di lavoro giuste ed eque. Divieto del lavoro minorile, l’età minima non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo. Protezione dei giovani nel luogo di lavoro. Le garanzie per la vita familiare e professionale.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Lavoro, dicembre 1948
Art.4- Proibizione della schiavitù.
Art.23-24-25 Diritto al lavoro e ad una equa retribuzione, diritto di fondare sindacati, diritto al riposo e alle ferie, a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere del lavoratore e della sua famiglia.

Lo Statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970.
La legge dà efficacia ai diritti di organizzazione e alle libertà sindacali garantite dalla Costituzione, tutelando il posto di lavoro e la libertà e la dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Reintegro per via giudiziaria, in caso di licenziamento senza giusta causa. Viene tutelata la libertà di sciopero e l’attività sindacale, attraverso il diritto di costituire la Rappresentanza sindacale unitaria, il cui compito è la contrattazione aziendale.
Il sindacato entra a pieno titolo nei luoghi di lavoro, espressione della democrazia e della garanzia della rappresentanza.
Vedi anche Guglielmo Epifani, Il lavoro alla base di tutto, L’Unità, 19-1-2008

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