Alcuni insegnamenti politico-istituzionali dalla pandemia

11 Maggio 2020
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Andrea Pubusa

Rispetto ai cavalli guidati da Conte, i vari governatori leghisti sembrano tante mosche cocchiere, che non incidono sul cammino del convoglio Italia se non nel renderlo più confuso e difficile. Come? E l’autonomia? Tranquilli! Con gli anni mi sto convincendo che di autonomia ce ne sia poca e per la Sardegna, studiandone la storia, penso che avessere ragione Emilio Lussu, lo Statuto speciale, paragonato a un felino, somiglia più al gatto che alla tigre, e a noi andrebbe bene una tigre. Tuttavia, l’autonomia non va scambiata per assenza di responsabilità, per incapacità di cogliere i momenti in cui occorre unità.  E’ un valore la differenziazione, ma in certi momenti anche la disciplina.
Che c’entra con l’autonomia far aprire qualche tavolino di bar o ristorante una settimana prima? La linea del governo è abbastanza chiara e si fonda su indicazioni scientifiche e sul principio di precauzione, indiscutibile di fronte a fenomeni gravi, pericolosi e sconosciuti. Vediamo - dice il governo - cosa succede dopo una riapertura molto cauta e poi decidiamo aperture ultriori generalizzate o articolate per territori, a seconda dell’andamaneto dei contagi.
I presidenti leghisti, con la loro condotta che mette davanti il tatticismo partitico e di schieramento al dovere istituzionale, stanno dando all’autonomismo un colpo micidiale, pensando di fare il contrario.
Conte, i pentastellati in questa vicenda, tenendo dritta la barra, appaiono la vera garanzia di guida razionale per il paese, con una collaborazione di Zinga e la confermata inconsistenza e inaffidabilità di Renzi. Non è un caso che Conte, col suo modo dialogante e pacato, goda di un alto gradimento fra gli italiani. E non è un caso che Salvini e Renzi perdano consensi.
Sul piano costituzionale va delineandosi un diritto dell’emergenza, che dev’essere seguito con grande spirito critico e senza sconti, ma anche con ragionevolezza.
Non pochi costituzionalisti, acconciando il testo costituzionale alle loro opinioni, dicono che la Carta presenta vuoti, non disciplina le emergenze. In realtà, vorrebbero modifiche in direzione della possibilità di sospensione delle libertà costituzionali e di ammissione di dichiarazione dello stato di eccezione. In realtà, l’Assemblea costituente non votò un emendamento in questa direzione e la Carta disciplina la massima emergenza, la guerra, mettendo al centro il Parlamento. Art. 78 “Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari”. Questo è lo schema seguito per far fronte alla pandemia. Non si prevede alcuna sospensione delle libertà individuali e collettive, ma solo il conferimento al Governo dei poteri necessari per  la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. I poteri necessari sono quelli diretti alla tutela di un diritto fondamantale, quale è la salute (art. 32). Proprio per questo è di esclusiva competenza statale “la profilassi intrenazionale” (art. 117, co. 2 lett. q). Lo Stato poi può intervenire in caso di gravi pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica, sostituendosi alle regioni (art. 120). Si ricordi che l’art. 5 Cost. pone anche il principio unitario accanto a quello delle autonomie locali e del decentramento. La leale collaborazione deve essere  poi reciproca, bidirezionale Stato/Regioni e Regioni/Stato. Sono sempre salve le riserve di legge, come quella centrale in tema di libertà di circolazione e soggiorno (art. 16).
Questo è il diritto dell’emergenza ed ha al centro il Parlamento. Se le Camere deliberano con la necessaria precisione nel conferire i poteri al Governo, calibrando millimetricamente poteri vincolati e discrezionali, se la leale collaborazione bidirezionale funziona, non ci possono essere pericoli per la democrazia; l’unità d’indirizzo è salva ed efficace e sono salve le prerogative regionali e quelle individuali.
La sentenza del Tar Calabria ricostruisce il quadro più o meno nel modo ora descritto. Diverso il decreto del Presidente del Tar Sardegna in tema di librerie. Allora Solinas, nella sua azione ondivaga e schizofrenica, ordinò di tener chiuse le librerie sarde in presenza di una situazione epidemica meno grave della media nazionale. Lì mancava il presupposto per una disciplina più restrittiva di quella nazionale. Nel caso della Calabria invece mancava in capo alla Presidente il potere di ampliamento alla luce del dpcm di riferimento.
Nella vicenda calabra ci sarebbe semmai da discutere dell’ammissibilità del ricorso al Tar in luogo del conflitto di attrribuzioni davanti alla Consulta, ma la questione ci porterebbe su un terreno eccessivamente tecnico, improprio in questa sede. Qui si è voluto solo dire che, tutto sommato, tenuto conto anche delle diverse sedute di confronto parlamentare, la tenuta democratica pare accettabile.
Detto questo, tuttavia, il meccanismo costituzionale varato per l’emergenza funziona ed è esente da pericoli se i soggetti politici e istituzionali sono fedeli alla Costituzione, se prevalgono i comportamenti leali e corretti. Se non è così e, puta caso, il governo e gli organi costituzionai di garanzia non sono in mani sicure il meccanismo può condurre ad una deriva autoritaria. Questa consapevolezza ci deve spingere ad essere estremamente vigilanti e pronti alla mobilitazione.

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