Prescrizione dei reati: tra il nero e il rosa ci sono altre sfumature

5 Dicembre 2019
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Andrea Pubusa

Come già un anno fa, in occasione dell discussione della proposta di legge (M5S) contro la corruzione (c.d. “spazza corrotti”) gli oppositori sono tornati alla carica della norma che introduce il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, anche in caso di assoluzione. Il testo - come si sa - è stato approvato e dal gennaio dell’anno venturo, una volta superato il primo grado, i reati non potranno più andare in prescrizione, indipendentemente dalla lunghezza del processo.
Sono scesi in campo gli avvocati, che hanno indetto addirittura uno sciopero, facendo un discorso da difensori più che da giuristi-cittadini, più badando ai loro clienti che agli interessi generali del paese. Sulla questione - a mio avviso - non è ragionevole una disciplina uguale per reati di diversa gravitù. La prescrizione è un istituto giuridico fondato sul decorso del tempo e sull’ovvia considerazione che il tempo cancella o attenua ogni cosa. E, dunque, trascorso un periodo di tempo fissato, caso per caso, dalla legge la situazione di diritto si conforma a quella di fatto, anche se questa è contra legem. Così, chi, senza titolo, possiede un immobile ininterrottamente per vent’anni, pacificamente e pubblicamente e con l’animo del proprietario, diviene proprietario per usucapione.
In campo penale la precrizione estingue i reati dopo un certo periodo di tempo dal fatto:  la convinzione su cui si fonda è elementare: dopo un certo numero di anni non è più nell’interesse della comunità perseguire i reati. Alcuni paesi affrontano la questione vincolando gli uffici dell’accusa a tempi definiti, in altri stabilendo dei limiti di legge. In Italia i tempi di prescrizione si calcolano in base alle pene massime previste per i diversi reati, mentre non c’è prescrizione per i reati che prevedono come pena massima l’ergastolo.
Ora se però esaminiamo bene l’istituto e la ratio possiamo già rendere più articolato il nostro giudizio: per esempio, ha senso spendere tempo e risorse per emanare sentenza definitiva contro un imputato per un furto d’auto avvenuto 20 anni fa? Secondo il comune sentire la risposta è negativa. Ma è altrettanto negativa se parliamo di uno stupro o di una violenza su un minore o per reati contro la pubblica amministrazione? Se un amministratore si è arricchito con mazzette, rilasciando permessi di costruzione dubbi o non intervendo per la demolizione, è giusto che goda il frutto dei suoi reati e l’azione penale venga paralizzata per il decorso del tempo, anche se è intervenuta la sentenza di primo grado? Orbene, se teniamo conto che gli istituti giuridici basati sul decorso del tempo si fondano sostanzialmente sull’oblio della situazione pregressa, è evidente che ci sono fatti che rimangono nella coscienza della comunità e suscitano una domanda di giustizia anche a distanza di molti anni.
Ci sono poi altri aspetti, che però paiono secondari. Per esempio, secondo taluni, la prescrizione è un rimedio alla frequente lunghezza dei procedimenti. Ancora, impedisce che una persona sia soggetta alla procedura per troppi anni, con gli annessi patemi d’animo, il disdoro sociale e simili. Ma anche questo è solo parzialmente vero. Da avvocato consiglio l’appello o il ricorso in Cassazione dopo la sentenza di primo o secondo grado, quando, codice alla mano, so che sta per maturare la prescrizione. Quindi la lungaggine e l’intralcio degli uffici giudiziari superiori è causato proprio dal desiderio di acchiappare la prescrizione!
Detto questo, sposterei l’attenzione sul merito della riforma. Ecco il quesito: può essere individuata una disciplina che, ancorché non soddisfi appieno le contrapposte esigenze, quantomeno le concili in modo accettabile? A me pare che dovrebbe badarsi alla natura del reato o, il che è lo stesso, alla misura della pena. Si potrebbe stabilire che per i reati lievi si applichi la vecchia disciplina, mentre quella nuova marca  M5S trovi applicazione nei reati più gravi. Un tempo, quando tutto era più semplice, avrei lasciato l’attuale disciplina per i reati di competenza del Pretore (pena massima fino a tre anni), mentre avrei introdotto la nuova disciplina per quelli di competenza degli altri giudici: Tribunale e Corte d’assise. La ragionevolezza di questa partizione nasce anche dal fatto che per i reati più lievi da molte parti si propone una depenalizzazione. Naturalmente, si può anche tener conto dell’interesse delle vittime, introducendo regole a salvaguarduia del risarcimento. Insomma, rimanendo nell’ottica dell’abolizione la riforma può essere affinata.
Mi paiono eccessive invece le reazioni che sparano ad alzo zero. Come, per esempio, quella dell’avvocato Giulia Bongiorno, al tempo ministro della Pubblica amministrazione e noto penalista, che ha definito la riforma della prescizione  una “bomba atomica” pronta a scoppiare sul processo penale. La Bongiorno, fra l’altro, ben sa che della prescrizione di solito fruiscono gli imputati che possono permettersi una buona difesa e per lungo tempo. E’ dunque uno strumento che di fatto contrasta col principio dell’eguaglianza sostanziale degli imputati davanti alla legge.
Un’altra questione è quella della individuazione del momento in cui il decorso della prescrizione dev’essere interrotto. La legge individua la data d’inizio del conteggio nel giorno del deposito della sentenza di primo grado. Molti proponevano che l’interruzione dovesse operare dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero e non dalla sentenza di primo grado. Questa proposta si fondava su un  dato spesso trascurato, e cioè che la maggior parte dei processi va in prescrizione prima della sentenza di primo grado, addirittura durante la fase delle indagini. Tra il 60 e il 70 per cento del totale dei processi prescritti, infatti, non riesce nemmeno ad arrivare alla prima udienza.
Nel contesto di un dibattito vivace e perfino acceso, c’è un punto su cui tutti concordiamo: la necessità d’intervenire a fondo sull’organizzazione della giustizia. Il guardasigilli Alfonso Bonafede, fin dall’ascesa al ministero, ha indicato la via: nuovi investimenti nella giustizia per accelerare lo svolgimento dei processi.  Con più risorse, in termini di magistrati e personale amministrativo, i processi saranno più veloci. Parole sante e ovvie, ripetute tante volte da ministri e addetti ai lavori, ma sempre disattese o quasi. Possiamo sperare in meglio per il futuro?

 

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