Andrea Pubusa
Può il legislatore dire che ciò che è rosso è bianco? E se lo dice cosa succede? Vincola l’interprete? Perché questa domanda in apparenza assurda? Perché la nuova legge sulla legittima difesa ora passata all’esame della Camera per l’approvazione definitiva sembra, mutatis mutandis, dire che una cosa che non c’è, invece c’è.
Infatti, il nuovo testo sulla legittima difesa riconosce «sempre» la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa «se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi», «usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Insomma, se uno spara in casa ad un intruso c’è sempre proprozionalità tra difesa e offesa…anche se la proprorzione non c’è! E’ il legislatore che lo impone, benché il ladro non abbia un’arma in mano, non è neppure necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.
Oggi, la disciplina dell’art. 52 codice penale è lineare: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa“. Come si vede, i paletti sono chiari e logici. Tra difesa e offesa deve sempre esistere una proporzione, devono essere di uguale natura e qualità, posso dare uno schiaffo a chi fa per darmelo, ma non posso né sparargli né pestarlo con un crick. Nel nuovo testo invece si dice che in casa posso sparare anche se il ladro è disarmato . Una sorta di Far West in miniatura, che, tuttavia, dubito che in generale torni utile a chi vuole maggior sicurezza. E’ più probabile che la nuova disciplina crei quella mentalità degli eroi western, e cioé che bisogna essere sempre pronti a sparare per primo. E’ meglio essere il più svelto!
Osservazione analoga può essere rivolta alla nuova disciplina de«l’eccesso colposo». Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto“.
Ora è ben chiaro che il principio di proporzionalità demanda al giudice un attento esame della situazione, considerando anche le circostanze e gli elementi contenuti in questo nuovo testo. Come si fa, ragionevolmente, a non ritenere che l’intrusione in casa, specie di notte, non determini un grave turbamento? Ed è anche ragionevole credere che questo possa condurre a reazioni non giustificate in una situazione normale. E’ evidente che la necessità di difesa di sé e della famiglia appare più impellente in queste circostanze. Il legislatore tuttavia non può dire che c’è proprozionalità se questa, tenuto conto di tutte le circostanze anche putative, manca. Se un ladruncolo senza armi di fronte alla reazione del padrone di casa si paralizza, è proporzionata la fucilazione?
C’è poi in molti un’altra convinzione, e cioé che questa nuova disciplina valga ad evitare una procedura a chi ammazza o ferisce un estraneo nella propria casa. Anche questa è una pia illusione. Di fronte a un evento di quella natura è sempre il giudice che deve accertare i fatti e assumere una decisione secondo le norme della procedura penale. Non è possibile pensare che si possa fare come nei film western, dove chi estrae per primo la pistola e fa fuoco, rimette l’arma nel fodero, monta a cavallo e se ne va. Siamo ancora in uno Stato di diritto!
Morale della favola: con la nuova legge si introduce una legislazione illogica perché forzata, si rende grossolana una discilpina ora adeguata, senza alcun serio beneficio.
1 commento
1 Aladin
26 Ottobre 2018 - 09:09
Anche su Aladinews: http://www.aladinpensiero.it/?p=88974
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