Andrea Pubusa
Con Vittorio Angiolini ci siamo conosciuti tanti anni fa, ai convegni cui partecipavamo al seguito dei nostri rispettivi maestri, Umberto Allegretti e Giorgio Berti. E abbiamo legato fin da subito, anche perché venivamo entrambi dai movimenti studenteschi e della sinistra. Abbiamo anche condifeso un poveraccio cacciato dall’Italia in applicazione delle recenti disposizioni di stampo fascista. Ora, lui assiste, insieme al Prof. Marco Cuniberti, Beppino Englaro nella drammatica vicenda della figlia Eluana, che pare finalmente avviarsi alla conclusione. Gli ho chiesto così di parlarcene, anche perché essa costituisce un terribile banco di prova dello stato delle libertà e della laicità delle istituzioni nel nostro Paese.
D. Anzitutto, Vittorio, puoi riassumerci la vicenda?
R. Senza ripercorrere per intero la lunga e dolorosa vicenda di Eluana Englaro, basterà qui ricordare, perché i lettori comprendano meglio, che, con la sentenza della prima sezione del 16 ottobre 2007, n. 21748, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi del Tutore, Sig. Beppino Englaro, e del Curatore Speciale, Avv. Franca Alessio.
D. Puoi dirci cos’ha detto la Cassazione?
R. Ha enunciando il seguente principio di diritto:
“Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.
D. E poi cos’è successo?
R. Sulla base di tale principio di diritto, ed in fedele esecuzione dello stesso, nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Milano, Prima Sezione Civile il 25 giugno 2008 si è nuovamente pronunciata sul caso su istanza del sig. Englaro.
D. E cos’ha disposto?
R. Ha accolto l’”‘istanza di autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest’ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico” e, nel contempo, ha dato “disposizioni relative all’attuazione in concreto di tale misura”.
D. Ma tale decreto che effetti ha?
R. Il decreto della Corte d’Appello in quanto “provvedimento emanato in sede di reclamo acquista efficacia al momento della sottoscrizione del medesimo da parte del Giudice e del cancelliere”. E’ dunque pacifico ch’esso sia esecutivo.
D. Dunque, se è esecutivo, la Regione Lombardia è tenuta ad attuarlo…
R. Certo, ma la Regione Lombardia ha rifiutato “la collaborazione per l’attuazione del decreto”.
D. Un atto sovversivo?
R. L’atto della Regione Lombardia, oltre a configurarsi come un diniego dell’Amministrazione specificamente competente, è valso, in obiettiva sinergia con altre iniziative anche di stampo parlamentare e schiettamente politico, a creare un clima favorevole alla ribellione, di fatto, alla decisione, pur esecutiva, della Corte d’Appello di Milano sull’interruzione delle cure di Eluana Englaro. Per vie di fatto, ed in dispregio di una pronuncia giurisdizionale esecutiva, la Regione Lombardia ha inteso ridurre il Sig. Beppino Englaro all’impotenza.
D. Si è creato un fronte integralista contro la decisione della Corte d’appello di Milano e ancor prima della Cassazione…
R. Sì. Il clima favorevole a rovesciare di fatto l’esecuzione, doverosa giuridicamente, della decisione della Corte d’Appello di Milano il 9 luglio 2008, è stato creato ad arte e con il concorso di Pubbliche Autorità. E’ maturato progressivamente, grazie all’azione della Regione Lombardia e di altri soggetti del servizio sanitario regionale che ad essa fa capo.
D. E nessuno ha rotto il fronte?
R. Nessuno. Il sig. Englaro si è visto opporre tanto dall’Ospedale di Lecco tanto dalla struttura privata accreditata che ha attualmente in cura Eluana Englaro, rifiuti espliciti. In particolare, la Casa di cura “Beato Luigi Talamoni”, che ha oggi in cura Eluana Englaro, ha opposto un diniego assoluto, con lettera del 25 luglio 2008 a firma del Direttore sanitario dott. Ernesto Ferrante.
D. E poi?
R. Dopo di che, e come a chiusura del cerchio, anche la Regione Lombardia, che è l’autorità costituzionalmente e doverosamente competente ad assicurare le cure, da impartirsi ovviamente in conformità al diritto ed ai pronunciamenti di Giustizia, ritualmente intimata per diffida ad indicare la struttura del servizio sanitario regionale disponibile per l’attuazione della decisione della Corte di Appello delluglio 2008, ha opposto a sua volta l’ennesimo e più generale diniego, il 3 settembre 2008.
D. E come ha motivato questo assurdo provvedimento?
R. L’assunto è che nelle strutture sanitarie, “hospice compresi, deve essere garantita l’assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone”.
D. Beh, ma c’è la decisione della Corte d’Appello?
R. Secondo la regione Lombardia la decisione della Corte di Appello di Milano del 9 luglio 2008 non conterrebbe “un obbligo formale di adempiere a carico di soggetti o enti individuati”.
D. Ma è assurdo!
R. C’è di peggio. Tale provvedimento regionale di diniego è corredato inopinatamente dalla “minaccia” disciplinare nei confronti dei medici del servizio sanitario che volessero dare esecuzione alla decisione del Giudice. A detta della Regione, eseguendo quanto disposto dalla Corte d’Appello violerebbero nientemeno gli “obblighi professionali e di servizio.
D. Il classico rovesciamento di obblighi e violazioni…
R. Esattamente. Il provvedimento della Regione Lombardia è patentemente illegittimo…
D. Quali profili d’illegittimità avete sollevato davanti al Tar?
R. L’atto della Regione Lombardia ha sostanza di autentico atto di ribellione al diritto, come sancito da un pronunciamento giurisdizionale, quale quello della Corte di Appello di Milano, sin dal 9 luglio del 2008 esecutivo ed ormai divenuto anche inoppugnabile, anche perché è stata respinta ogni impugnativa contro di esso proposta tanto innanzi alla Corte Costituzionale che alla Corte di Cassazione.
D. Certo è un atto eversivo. Ma quali vizi avete specificamente denunciato?
R. Innanzitutto “l’organo di autorità o di amministrazione, cui spetta di “fare” quanto occorre per l’adempimento della sentenza, non può ricusare l’attività sua, se legalmente pretesa”; nel caso nostro, non c’è dubbio, che la Regione sia l’ente di “autorità” preposto al servizio sanitario pubblico, che deve assicurare ai cittadini lombardi, e dunque anche ad Eluana Englaro, cure e trattamenti conformi al diritto e, perciò, anche ai pronunciamenti giurisdizionali esecutivi.
D. Certo, c’è l’obbligo di esecuzione della decisione dei giudici, ma sono coinvolti anche diritti costituzionali…
R. Sicuramente, Ed è abnorme - e manifestamente lesivo della libertà dell’esercizio della professione intellettuale anche agli effetti dell’art. 33, comma 1 Cost. oltre che del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. - che un organo amministrativo della Regione si arroghi di dire al medico quali siano i suoi “obblighi professionali”, in riferimento a cure e trattamenti su di un singolo paziente, quale Eluana Englaro.
D. E’ un attentanto ai diritti della persona..
R. Di questo passo, ciascuno di noi potrebbe vedersi elargiti o negati dal “suo” medico trattamenti sanitari o cure arbitrariamente, a seconda di ciò che decide l’Amministrazione ed a prescindere da ciò che il medico stesso valuta sia professionalmente corretto.
D. Rimane poi la violazione del giudicato…
R. Il rifiuto assoluto della Regione Lombardia, e delle strutture sanitarie da essa coordinate e programmate nell’ambito del servizio pubblico, a collaborare all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo va valutato come gravemente illegittimo, anche dal punto di vista dell’art. 388, comma 2 c.p. ovvero di altre norme penali che puniscono l’elusione o la violazione delle decisioni giudiziarie.
D. Ma può venir fuori il solito obiettore di coscienza…
R. Anche su questo sembra regnare confusione. Davanti alle esigenze della collaborazione tesa a portare ad effetto quel che disposto dal decreto della Corte di Appello di Milano, nessun medico, inserito nell’ambito del servizio sanitario in qualunque modo, può sollevare “obiezione di coscienza”, in relazione a propri convincimenti anche di carattere etico o religioso.
D. Su questo se non ricordo male si è pronunciata anche la Corte costituzionale…
R. Certo. La Corte costituzionale si è ripetutamente occupata di questo problema (in relazione tra l’altro alla partecipazione del Giudice tutelare alla procedura abortiva della minorenne) ed ha avuto occasione di stabilire che, per chi sia investito di un pubblico servizio o di una pubblica funzione, in mancanza di una legge che autorizzi alcunché di diverso, “i suoi convincimenti interni virtutis et vitiorum” debbono cedere “rispetto alla esistente doverosità di satisfacere officio” , ossia di assolvere al dovere del proprio ufficio.
D. Ma non può essere anch’essa ritenuta una limitazione della libertà di coscienza?
R. No, Non è così: il diritto di “obiezione di coscienza”, come diritto di astenersi da obblighi o doveri imposti come cogenti dall’ordinamento in ragione di propri intimi convincimenti soggettivi, di natura etica, religiosa o filosofica, non può che essere ammesso, in via di eccezione, nei soli casi dalla legge previsti; perché, ritenendo diversamente, si avrebbe che ogni obbligo o dovere dell’ordinamento potrebbe essere disatteso in nome della “coscienza individuale”, come tale insondabile, di chi debba osservarlo.
D. Ma la Regione cosa obietta?
R. Siamo addirittura al paradosso: anziché discutere degli intralci illegittimamente opposti dalle strutture del servizio sanitario regionale all’esecuzione di una decisione giurisdizionale esecutiva, la Regione Lombardia, con il diniego di cui all’atto impugnato, ha in pratica messo in discussione che la decisione eseguibile possa davvero essere eseguita. Con buona pace del principio di legalità e dei diritti costituzionali.
Queste le argomentazioni giuridiche dei Professori Angiolini e Cuniberti. Il seguito è noto e ne abbiamo già parlato in questo blog. Il Tar ha accolto in pieno queste censure ed ha annullato il diniego della Regione Lombardia. In conseguenza, Eluana ha lasciato Lecco per Udine, accolta dalla clinica La Quiete e dalle parole civili e responsabili del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Tondo. In questo momento drammatico siamo tutti umanamente vicini alla famiglia Englaro. Il silenzio e il rispetto devono prendere il posto delle parole. E ancor più delle urla scomposte e incivili, cui fà da amplifcatore il Cardinale Barragan, “ministro della salute” della Santa Sede, nelle cui parole, pur confessando di non essere fra gli intenditori, non ci pare di sentire l’eco del messaggio di Cristo. Anche il Papa molto inopportunamente aveva domenica puntigliosamente replicato al Presidente della Corte d’Appello di Milano, che, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, aveva ricordato che, in uno stato di diritto, le sentenze si rispettano e si eseguono. Un allarme fondato. Siamo davvero alla ribellione di pezzi importanti delle istituzioni, la Regione Lombardia, il Ministro e le autorità ecclesiastiche. E su questo certo non staremo a guardare. Da una vicenda tragica, è nata una bella pagina di lotta per la persona, per il diritto e per la libertà, questa sì frutto di compartecipazione fraterna al dramma di Eluana e della sua famiglia.
3 commenti
1 Gianluca Scroccu
4 Febbraio 2009 - 09:04
Grazie davvero, Andrea, per la testimonianza dell’avvocato Angiolini. Il caso Englaro rappresenta l’esempio più lampante della deriva di questo Paese.
2 antonella
6 Febbraio 2009 - 10:08
Questo è un momento in cui ci si deve vergognare di essere cittadini italiani.
Questa totale mancanza di rispetto per il dolore di questo padre coraggioso e dignitoso da parte di chi dice di rappresentare la dignità dell’uomo ed il rispetto dell’uomo. Mi chiedo cosa ci sia di diverso tra un fondalismo islamico che nega, soprattutto alle donne il diritto di decidere da sè e questo terribile fondamentalismo catto-fascista che vorrebbe negare il dirittto costituzionale di poter decidere della nostra vita.
Onore a questo padre, al suo dolore ma anche alla sua fermezza di voler fino in fondo difendere i diritti della propria figlia, tra l’altro già riaffermati dalle sentenze emesse in merito.
Il messaggio governativo invece è quello che le sentenze sono degli optional che un ministro od un consiglio dei ministri può, di volta in volta, modificare.
Vergogna.
3 ornella
9 Febbraio 2009 - 23:28
Mi sento profondamente delusa di essere cittadina italiana e di non poter decidere per la propria vita in piena liberta’.La donazione di organi come l’eutanasia sono argomenti che devono essere per ogni persona qualcosa di personale ed intimo e non da buttare in piazza con cartelloni.Ho molto rispetto per il dolore della famiglia Englaro e vorrei proprio che in memoria di Eluana si potesse in futuro in piena liberta’ decidere della nostra vita in situazioni cosi drammatiche per noi e per tutti quelli che ci amano e che ci stanno vicino.
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