Paola Piciacchia
Professore aggregato di Diritto pubblico comparato e Diritto parlamentare comparato, Università di Roma, la Sapienza
Il presidente francese chiede la modifica costituzionale in modo che i regimi speciali da utilizzare nella lotta al terrorismo non siano cassati dalla Corte costituzionale in caso di compressione delle libertà fondamentali tutelate dalla stessa Carta costituzionale. Sull’iniziativa del presidente Hollande ecco un intervento, apparso su R.it il 18 novembre 2015, di Paola Piciacchia, giuspubblicista dell’Università di Roma - La Sapienza.
“Inserire nella Costituzione lo stato di urgenza. E’ ciò che ha chiesto il presidente della Repubblica, François Hollande, nel suo discorso davanti al Parlamento riunito in Congresso, all’indomani degli attentati di Parigi. Hollande vorrebbe dunque costituzionalizzare quello stato di urgenza che oggi, in Francia, è previsto e regolato dalla legge n° 55-385 del 3 aprile 1955 e che è stato dichiarato venerdì scorso dall’Esecutivo francese su tutto il territorio nazionale e in Corsica dopo gli attacchi terroristici nella capitale.
Per la seconda volta, dopo la riforma costituzionale del 2008 (prima la Costituzione non lo consentiva), un Capo dello Stato si è recato a Versailles (sede del Congresso del Parlamento) per rivolgersi direttamente alle Camere in seduta comune. In quella sede Hollande ha non solamente annunciato un piano politico di reazione contro gli atti di terrorismo, ma anche invocato un preciso adeguamento della Costituzione, atto a far fronte alle nuove, emergenti minacce alla sicurezza nazionale.
La legge francese del 1955 prevede che il decreto con il quale il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di urgenza possa autorizzare le autorità amministrative all’utilizzo di eccezionali poteri di polizia riguardanti la circolazione di persone e di veicoli, il soggiorno di persone, la chiusura di luoghi pubblici, le perquisizioni a domicilio di giorno e di notte, il divieto di riunioni di natura tali da comportare disordini, nonché il sequestro di armi. L’articolo 11 della legge del 1955 prevede altresì la possibilità di adottare tutte le misure volte ad assicurare il controllo della stampa e delle pubblicazioni di ogni natura (la legge è del 1955, pre-era internet, ora i provvedimenti riguardano anche i siti web, ndr) come quelle delle emittenti radiofoniche, delle proiezioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali. Lo stato di urgenza ha la durata di dodici giorni e ogni suo prolungamento deve essere autorizzato per legge dal Parlamento.
Ieri dunque è cominciato l’esame parlamentare del progetto di legge per la proroga di tre mesi dello stato di urgenza, così come avvenne nel novembre del 2005 con la legge n. 2005-1425 in occasione della rivolta delle banlieues. Ma Hollande è stato chiaro: intende andare oltre, costituzionalizzando lo stato d’urgenza. E introducendolo direttamente nel testo costituzionale del 1958, mira anche rafforzarne il dispositivo.
A dire il vero, la Costituzione della V Repubblica contempla già altri due regimi speciali. Uno è quello dell’articolo 16 della Costituzione relativo ai poteri eccezionali che il Capo dello Stato può assumere (dopo aver sentito Primo Ministro, i presidenti delle Camere e il Consiglio Costituzionale) quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della Nazione, l’integrità del suo territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e quando è interrotto il regolare funzionamento delle istituzioni. Tale articolo, soggetto ad alcune previsioni volte a garantire la continuità democratica (il parlamento siede di diritto, l’Assemblea Nazionale non può essere sciolta e il Consiglio costituzionale è tenuto ad emanare pareri obbligatori e non vincolanti) è stato modificato dalla riforma costituzionale del 2008 che ha introdotto una forma di controllo (ad attivazione) parlamentare in caso di applicazione prolungata dell’articolo 16 della Costituzione.
L’altro dispositivo costituzionale speciale è quello dell’articolo 36 Cost. che regola lo stato d’assedio decretato in Consiglio dei Ministri, della durata anch’esso di dodici giorni prorogabili su autorizzazione del Parlamento, che si applica in caso di pericolo imminente derivante da una guerra straniera o da un’insurrezione armata e che prevede l’attribuzione di poteri eccezionali di polizia alle autorità militari.
Il Presidente Hollande ha sottolineato l’impossibilità di fare ricorso a questi regimi speciali non adatti alla situazione attuale invocando invece un “regime costituzionale” che permetta la gestione degli stati di crisi così come già suggerito nel 2007 dal Rapporto del Comitato Balladur (Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions) che aveva auspicato la modifica dell’art. 36 Cost. con l’introduzione dello stato di urgenza.
Per Hollande il dispositivo deve poter essere efficace e adatto alle esigenze di contrasto della minaccia terroristica. E l’unica vera garanzia è percorrere la via della della revisione costituzionale: solo così lo strumento giuridico più preciso e dettagliato potrà essere messo al riparo dal rischio, che ogni legge ordinaria corre, di essere ridimensionato dalle pronunce del Consiglio Costituzionale (organo corrispondente alla Consulta italiana, ndr) laddove vengano messe in discussione le libertà fondamentali che essa stessa protegge.
Una via non facile da percorrere, comunque, quella della revisione costituzionale. Sebbene infatti il Presidente Hollande abbia manifestato l’intenzione di incaricare il premier Valls di predisporre un testo da approvare nel pù breve tempo possibile (certo non prima del 2016), non è detto che dopo la prima deliberazione da parte di entrambe le Camere, in fase di approvazione definitiva da parte del Congresso del Parlamento si trovi facilmente la maggioranza necessaria (tre quinti dei suffragi espressi); a meno che il Presidente lasci che sia il popolo, tramite referendum, ai sensi dell’art. 89 Cost., ad approvare definitivamente il testo.
Il tema delle libertà fondamentali e il rischio di una loro compressione è un tema che agita gli animi e già dottrina e commentatori politici si interrogano sulla percorribilità, la necessità e l’utilità della riforma. Tutto dipenderà da come si deciderà di procedere. Certo è che in Paesi come la Spagna, il Portogallo e la Germania, dove specifiche disposizioni costituzionali regolano lo stato di urgenza, si è fatta molta attenzione ad introdurre meccanismi che prevedonoo più spazio al controllo parlamentare o più garanzie a tutela dei diritti fondamentali.
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