Renzi-De Luca: ecco come ti eludiamo la lex Severino

5 Giugno 2015
1 Commento


Red

Come mai De Luca pensa di sfangarla e superare le forche caudine della sospensione, prima di nomnare il vice e gli assessori? Perché dice che le chiavi della vicenda le tiene Renzi?
Vediamo il dettato legislativo.
De Luca sul piano strettamente giuridico (su quelòloo politico il giudizio e di segno assolutamente contrario) era candidabile. Dunque non poteva essere escluso dalla lista, la sua cadidatura era ammissibile.
Dopo la vittoria, la proclamazione passa all’Ufficio centrale circoscrizionale che, accertata la candidabilità, lo proclama presidente della Regione Campania insieme ai consiglieri risultati eletti.  De Luca tuttavia rientra nel novero degli amministrazione soggetti a sospensione in quanto condannato in primo grado per abuso d’ufficio.
A questo punto, secondo l’art. 8 della L. n. 235/2012, comma 4, “A cura della cancelleria del tribunale o  della  segreteria  del pubblico ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano  la sospensione ai sensi del comma 1  sono  comunicati  al  prefetto  del
capoluogo  della  Regione  che  ne  dà  immediata  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti  il  Ministro
per gli affari  regionali  e  il  Ministro  dell’interno,  adotta  il
provvedimento che  accerta  la  sospensione.  Tale  provvedimento  è
notificato, a cura del  prefetto  del  capoluogo  della  Regione,  al
competente  consiglio  regionale  per  l’adozione   dei   conseguenti
adempimenti di legge
…”.
Dunque si apre per De Luca una lotta contro il tempo. Procedere subito alla formazione della Giunta, prima che il Presidente del Consiglio, il suo amico di merende Matteo, lo sospenda. Da quanto si è compreso, De Luca è intenzionato ad agire con destrezza, velocemente, senza indugio. E Renzi che farà? La pronuncia della Cassazione è chiarissima su un punto il provvedimento di sospensione è puramente dichiarativo e senza discrezionalità. In altri termini Renzi è vincolato ad adottarlo e non decide la sospensione che è disposta automaticamante dalla legge.
Dunque, se Renzi parte leggermente in ritardo e se è pronto quanto De Luca ad adottare il doveroso atto di sospensione potrebbe precederlo ove il condannato campano abbia qualche inciampo nella sua corsa alla formazione dell’esecutivo. Realisticamente, è possibile però che arrivi prima lui. Renzi quasi certamente farà come il portiere della squadra vincente, che rilancia la palla svogliatamente e con ostentato ritardo. Qui, fra l’altro, non teme che l’arbitro lo ammonisca. Mattarella è solo un predicatore della legalità e della correttezza costituzionale…
L’ipotesi dei due malfattori del PD, è dunque, di applicare la legge, eludendone lo spirito. Del resto se Renzi e De Luca lo avessero voluto rispettare, in Campania sarebbe stato candidato un uomo senza macchia, di cui certamente l’area democratica campana è ricca.
Rimane un ultimo quesito. La legge Severino, nel disciplinare la sospensione, si riferisce ad un condannato già insediato nella carica. E se non lo è? De Luca sfrontatamente sostiene che addirittura la legge non satebbe applicabile al suo caso perché il presupposto (la condanna) è precedente all’elezione. Lui, dunque non sarebbe da sospendere.
Più ragionevolmente potrebbe  però ritenersi che, poiché la sospensione produce effetti ope legis, cioè per forza diretta della legge, e il provvedimento del capo del governo ha natura solo dichiarativa, l’efficacia della sospensione in questo caso decorra fin dalla proclamazione, con la conseguenza che la Campania rimane senza Presidente e senza giunta. Un bel puzzle giuridico, su cui saranno chiamati presto a pronunciarsi i giudixi di merito e la Cassazione.
Ma detto questo, non può dimenticarsi che la correttezza politica e istituzionale è più rigorosa della semplice legalità e impone candidature esenti da ombre. L’art. 54 Cost. richiede che chi ricompe cariche punnliche lo faccia “con onore e disciplina” e la prassi costituzionale induceva alle dimissioni chi veniva coinvolto in vicende giudiziarie, che ne minavano la onorabilità, fino alla sentenza assolutoria definitiva. Qui la gravità sta nel fatto che De Luca è stato candidato da condannato, seppure non in via definitiva, e che era soggetto a sospensione obbligatoria, come già avvenuto per la carica di sindaco. Un affronto al mondo democratico e alla gente per bene. Quanto è lontano il rigore morale della sinistra, di Enrico Berlinguer!

1 commento

  • 1 Andrea Murru
    5 Giugno 2015 - 09:09

    @Red

    Ma se la sospensione è automatica in quanto opera di diritto e se “il provvedimento di sospensione è puramente dichiarativo e senza discrezionalità” , De Luca non dovrebbe avere nessuna chance di nomina di giunta ne vicepresidente. Se la sanzione scatta un secondo dopo la proclamazione degli eletti qualsiasi atto posto in essere successivamente non dovrebbe considerarsi nullo?
    L’unica possibilità che ha Renzi per favorire il Ras locale è se scegliere di eludere la legge (violandola) o operare una modifica ex-post ad personam.
    In entrambi i casi presumo che il buon Berlinguer si rivolterebbe nella tomba!

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