Pensioni, la Corte vale per tutti

17 Maggio 2015
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Silvia Nicolai, costituzionalista nell’Univ. di Cagliari
da Il Manifesto del 15.5.2015 

Secondo alcuni la Corte costi­tu­zio­nale, con la sen­tenza sulle pen­sioni, ha inter­fe­rito nelle valu­ta­zioni politico-finanziarie riser­vate al legi­sla­tore e al governo; e, in nome di ormai ingiu­sti­fi­ca­bili pri­vi­legi dei pen­sio­nati, ha sacri­fi­cato i diritti delle gene­ra­zioni future, che il prov­ve­di­mento annul­lato avrebbe inteso garan­tire. Mi pare invece che la Corte, in que­sto caso, si sia man­te­nuta nel suo, adot­tando l’approccio pro­prio di un giu­dice. Si è inter­ro­gata sul se vi siano stati o meno, da parte del legi­sla­tore, una cor­retta messa a fuoco e quindi un equo con­tem­pe­ra­mento della plu­ra­lità di beni e inte­ressi che sono in gioco. Rile­vato che ciò non è stato, ha rimesso agli organi poli­tici il com­pito di ricom­porre la pro­pria valu­ta­zione tenendo pre­sente la gamma più ampia di inte­ressi, beni e prin­cipi, che essi hanno sottovalutato.Vediamo la que­stione, per come la Corte la rico­strui­sce. Il governo nel 2011 adotta un decreto che, appel­lan­dosi alla «con­tin­gente situa­zione finan­zia­ria», inter­viene sulla pere­qua­zione delle pen­sioni di anzia­nità, disco­stan­dosi dai cri­teri fino ad allora seguiti, e dopo di allora di nuovo adot­tati, dalla legi­sla­zione in mate­ria (anzi­ché ope­rare una rimo­du­la­zione della pere­qua­zione per fasce di red­dito, il decreto sospen­deva inte­gral­mente, per due anni, la pere­qua­zione dei trat­ta­menti pen­sio­ni­stici supe­riori a tre volte il minimo, col­pen­doli nel loro com­plesso). Anche nella vita di tutti i giorni, se qual­cuno che ci ha sem­pre riser­vato un certo trat­ta­mento, improv­vi­sa­mente cam­bia atteg­gia­mento e ne adotta uno molto più duro nei nostri con­fronti, ci aspet­tiamo che ci offra valide ragioni, altri­menti lo giu­di­chiamo arbi­tra­rio o ci chie­diamo se dav­vero sa quello che fa. Ed è pro­prio dello stile della Corte ragio­nare simil­mente. Deviare da una tra­di­zione legi­sla­tiva già rite­nuta costi­tu­zio­nal­mente com­pa­ti­bile è sem­pre pos­si­bile, per­ché è ovvio che la legi­sla­zione fron­teggi il muta­mento, e anzi lo costrui­sca, ma richiede lo sforzo di sal­va­guar­dare la coe­renza della nuova scelta con un qua­dro di prin­cipi che altri­menti non potrebbe rima­nere valido, e condiviso. Si può inter­ve­nire sulla pere­qua­zione delle pen­sioni, dice la Corte, ma — e aveva già avver­tito il governo in tal senso — non fino al punto di sacri­fi­care la loro natura di retri­bu­zione dif­fe­rita, che come tale deve essere in grado di garan­tire un’esistenza libera e digni­tosa. Altri­menti, anche que­sto diritto diventa vul­ne­ra­bile da ogni cosa nebu­losa che si chiami, per esem­pio, «con­tin­gente situa­zione finan­zia­ria». E il legi­sla­tore incorre in quella irra­gio­ne­vo­lezza che con­si­ste nel pri­vi­le­giare troppo un fine, o un inte­resse, o un bene, oltre­tutto in que­sto caso non costi­tu­zio­nal­mente qua­li­fi­cato, a disca­pito di altri, che costi­tu­zio­nal­mente qua­li­fi­cati invece sono.
Emer­gono mi pare da que­sta impo­sta­zione le risorse di una forma di razio­na­lità, con­tro­ver­siale, abi­tuata a con­si­de­rare le que­stioni in con­trad­dit­to­rio, e cioè a ragio­nare in pre­senza di inte­ressi e di punti di vista diversi e tenen­done conto. Que­sto modo di ragio­nare con­corre a una con­si­de­ra­zione dei pro­blemi della con­vi­venza più ampia e più dut­tile di quella spesso solo cal­co­lante cui altri ambiti di espe­rienza, come la poli­tica o l’economia, spesso si ridu­cono, finendo così, se lasciati soli, più facil­mente per cadere in quel tipo di abusi che sca­tu­ri­scono da una visione uni­la­te­rale, ossia da una con­si­de­ra­zione troppo ristretta della com­ples­sità dei temi e della plu­ra­lità delle loro pos­si­bili let­ture. Si sente poi il bene­fi­cio che in ogni discus­sione sem­pre viene dall’esercizio di quel certo rigore di ragio­na­mento (che è in sé una istanza etica), che impone di distin­guere un pro­blema da un altro. Alcuni hanno rim­pro­ve­rato la Corte di non avere adot­tato qui il pre­ce­dente della sen­tenza sulla Robin Tax, in cui essa, con note­vole inno­va­zione, ha limi­tato gli effetti della pro­pria deci­sione solo al futuro. Ma là, per men­zio­nare solo una dif­fe­renza, si trat­tava di mate­ria tri­bu­ta­ria e di libertà di ini­zia­tiva eco­no­mica, dove ricor­rono prin­cipi, pre­ce­denti e tra­di­zioni nor­ma­tive ben diversi da quelli che vigono nel campo del diritto alla retri­bu­zione, su cui invece incide il decreto sulle pen­sioni. Se facesse di ogni erba un fascio, un giu­dice non sarebbe un giudice.
Forse è pro­prio per­ché ci ricorda che si può non fare di ogni erba un fascio, che esi­stono forme di razio­na­lità, punti di vista e modi di cono­scere diversi, che la sen­tenza suscita lo scan­dalo che suscita. Per lo stesso motivo essa rap­pre­senta, mi pare, un apporto impor­tante affin­ché restino vigo­rosi il valore dell’indipendenza, del plu­ra­li­smo e di una col­la­bo­ra­zione leale, per­ciò pari­te­tica e non ser­vente, tra isti­tu­zioni, prassi, e saperi che hanno ruoli e fun­zioni sociali differenti.
Cosa sarebbe suc­cesso, infatti, se la Corte si fosse messa d’impegno per cavare essa stessa, dallo stri­min­zito rife­ri­mento del decreto alla «con­tin­gente situa­zione finan­zia­ria», argo­menti per dimo­strare che il governo aveva invece voluto tute­lare le gene­ra­zioni future, man­te­nere l’equilibrio di bilan­cio, i rap­porti con la Ue, o anche revo­care ingiu­sti pri­vi­legi e che per­ciò il decreto era con­forme a Costi­tu­zione o la que­stione infon­data? Il suo sarebbe stato un lavoro di fan­ta­sia, per­ché nes­suna di que­ste cose il decreto men­zio­nava e offriva al giu­di­zio. Peg­gio, si sarebbe trat­tato di un annu­sare lo «spi­rito dei tempi» per farne norma gene­rale: l’austerità pre­vale sui diritti, sem­pre e comun­que. Né la Corte poteva fare un inter­vento «mani­po­la­tivo», cioè det­tare essa il modo cor­retto di bilan­ciare gli inte­ressi in gioco, posto che il legi­sla­tore, rifu­gian­dosi nel rin­vio alla «con­tin­gente situa­zione finan­zia­ria» non aveva indi­cato quali beni costi­tu­zio­nali inten­desse garan­tire, o quali fina­lità per­se­guire, onde non vi era la pos­si­bi­lità di indi­vi­duare i para­me­tri intorno cui cor­reg­gere e rica­li­brare il suo inter­vento, a meno di eser­ci­tare, di nuovo, una sup­plenza idea­tiva in cui il ruolo di un giu­dice costi­tu­zio­nale si con­fonde con quello di un mag­gior­domo che cuce, a poste­riori, pezze giu­sti­fi­ca­tive al legi­sla­tore inven­tan­dosi, all’occorrenza, valori di nuovo conio.
Non che non vi sia chi, anche in modi molto raf­fi­nati, pensa che pro­prio que­sto — poli­tico dun­que più che giu­ri­sdi­zio­nale — dovrebbe essere il ruolo della Corte e il suo modo di usare la ragione. Ma que­sta è l’occasione per osser­vare che se la Corte ope­rasse in tal modo saremmo un paese senza diritto, qual è quello in cui il diritto coin­cide con le valu­ta­zioni di oppor­tu­nità di chi governa, offrendo nulla più che la tec­nica di scri­vere e riscri­vere. Dispo­sti a cam­biare oggi quello che era valido ieri, senz’altra ragione che ora come ora, asser­ti­va­mente, con­viene o è neces­sa­rio far così. Richia­mando il dovere di ragio­ne­vo­lezza che grava sul legi­sla­tore la Corte ha fatto appello all’essenza del suo ruolo, e del ruolo di ogni giu­dice, quello di garan­tire l’eguaglianza tra gover­nanti e gover­nati: non solo i secondi, ma anche i primi sono astratti da vincoli.
Si spera dun­que che gli organi poli­tici, cui, come ha pre­ci­sato il pre­si­dente della Corte, quest’ultima ha resti­tuito intatta la respon­sa­bi­lità deci­sio­nale, siano all’altezza dell’invito che la sen­tenza sulle pen­sioni ha loro rivolto. Lo met­terò, que­sto invito, in parole mie, che non mi sem­bra si disco­stino troppo dal mes­sag­gio che pro­mana dalla sen­tenza: una demo­cra­zia costi­tu­zio­nale si governa sfor­zan­dosi di ricer­care e far valere ragioni capaci di soste­nere un con­fronto e di anno­dare, nel muta­mento, le esi­genze di oggi con gli impe­gni di ieri. Nulla in effetti minac­cia i diritti, delle gene­ra­zioni pre­senti e di quelle future, più degli abusi del potere.

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