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Pochi minuti fa il Tar ha reso noto il rigetto del ricorso elettorale presentato da Andrea Pubusa, primo firmatario Marco Ligas. I ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sul premio di maggioranza e sullo sbarramento. Non si conosce ancora la motivazione, ma evidentemente il Giudice amministrativo ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale del sistema che prevede contemporaneamente un alto premio di maggioranza e un’altrettanto alta soglia di sbarramento. Una decisione in controtendenza rispetto al Tar Lombardia che in un caso molto simile ha rinviato gli atti alla Corte, che è l’otgano preposto al stabilre se una legge è o non conforme alla Costituzione.
Questa, però, non è la parola definitiva sulla legge. I ricorrenti, dopo aver preso conoscenza della motivazione, quasi certamente chiederanno un riesame della questione al Consiglio di Stato.
1 commento
1 admin
24 Novembre 2014 - 04:58
Giampaolo
Il TAR della Sardegna boccia il ricorso contro la legge elettorale regionale.
Le motivazioni dei promotori mi parevano ottime, ma il TAR le ha respinte, basta analizzarne una per capire quanto l’errore sia madornale :
“Ad ogni buon conto, il principio della personalità ed eguaglianza del voto,sancito dall’art. 48, comma 2, Cost., non è finalizzato ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma è diretto ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, senza riguardare fasi successive a tale momento, quali la distribuzione dei seggi sulla base dei risultati elettorali (Corte Cost. 13/1/2014 n. 1 e 4/5/2005 n.173).”
Il TAR cioè afferma che l’uguaglianza del voto non dipenderebbe dalla successiva assegnazione dei seggi, bensì sarebbe attribuita dall’atto del voto stesso, in cabina elettorale, libero ed uguale tra tutti i cittadini.
Inoltre il TAR si fa forza di questa affermazione citando sentenze della corte costituzionale.
Un momento, se così fosse, la corte costituzionale non avrebbe mai e poi mai dichiarato incostituzionale il porcellum, non avrebbe mai e poi mai chiesto l’inserimento di una soglia minima, perchè qualsiasi legge sarebbe stata costituzionale, qualsiasi ripartizione dei seggi non avrebbe urtato contro il principio dell’uguaglianza del voto, a patto che nell’urna tutti i cittadini avessero avuto pari dignità,avessero avuto tutti la stessa scheda, e l’avessero messa nell’urna senza rivelare la propria preferenza.
Ma così non è, perchè la stessa richiesta di una soglia minima per l’attribuzione del premio di maggioranza chiesto dalla corte sconfessa la visione del TAR secondo cui l’uguaglianza del voto è separata ed indipendente dalla successiva ripartizione dei seggi.
E lo stesso articolo 48 della costituzione citato dal TAR, viene si citato anche dalla corte costituzionale nella sua sentenza, ma per dire l’opposto,cioè per dire che l’uguaglianza del voto descritto nella costituzione può essere messo a repentaglio da una certa ripartizione dei seggi, nella fattispecie il ragionamento era sul’assenza della soglia minima,ma quel ricorso non riguardava le soglie di sbarramento, dunque la corte non si è potuta pronunciare a riguardo.
Non bastasse, il TAR nel respingere il ricorso, cita proprio la soglia minima che essendo presente nella legge elettorale della regione sarda non ne genera l’incostituzionalità.
Insomma il TAR non trova fondatezza in neppure una delle questioni sollevate, non crede che la corte costituzionale debba esprimersi sul ricorso, ma utilizza nel senso opposto le argomentazioni della corte per evitare possano essere giudicate incostituzionali le varie soglie di sbarramento(assenti o presenti a seconda delle coalizioni),l’assenza delle preferenze di genere, l’assenza di eletti in alcune circoscrizioni della Sardegna.
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