Andrea Pubusa
Di bocca in bocca fra i governanti genovesi e non solo del PD corre la favola che i ricorsi al Tar e gli appelli al Consiglio di Stato avrebbero impedito i lavori di messa in sicurezza del torrente Bisagno. Loro, gli amministratori, volevano ma i malvagi giudici amministrativi si sono messi di traverso. E allora? Allora bisogna bloccarli. E come? Con una bella legge, un’altra indispensabile “riforma”!, questa volta “blocca sospensive” dei giudici amministrativi. Anche questa volta, manco a dirlo, si tratterebbe di una “riforma” pluri-anticostituzionale: violerebbe gli artt. 24. 103 e 113 Cost. e altri ancora. Sarebbe un vulnus al principio della effettività della tutela giursdizionale, un colpo allo Stato di diritto, che nella tutela nei confronti del potere dell’amministrazione e, dunque, nella giurisdizione amministrativa ha un suo ineliminabile pilastro.
Che peccato però che nell’appalto dei lavori sul Bisagno né il Tar né il Consiglio di Stato abbiano sospeso un bel nulla. Lo hanno dichiarato gli stessi giudici amministrativi, smentendo i politici genovesi. Ci sono stati i ricorsi, è vero, ma le istanze di sospensione dell’aggiudicazione dei lavori sono state respinte. A beneficio dei profani, i provvedimenti amministrativi sono sempre immediatamente esecutivi. Il ricorso al Tar - si badi - non ne sospende l’esecutività, che può essere sospesa solo dal giudice (in gergo c.d. sospensiva) su istanza di parte solo se il ricorso appare attendibile sul piano giuridico e se dall’esecuzione immediata dei provvedimenti derivi un pregiudizio grave e irreparabile al ricorrente. La sospensiva ormai nella materia degli appalti è rara, perché il ricorso ha una corsia preferenziale ex lege e si conclude in brevissimo tempo. In ragione di ciò al Tar Sardegna, il Presidente ha invitato addirittura gli avvocati a non presentare istanze di sospensione nei ricorsi in materia di appalti, assicurando una pronta definizione delle controversie!
Dunque l’aggiudicazione dei lavori sul Bisagno esecutiva era ed esecutiva è rimasta dopo il ricorso al Tar. Se i provvedimenti sono rimasti paralizzati, sapete di chi è la responsabilità? Esattamente degli amministratori del PD, che sono rimasti inerti. Dicono: ci siamo fermati per paura di risarcimenti milionari in casi di accoglimento dei ricorsi. Ora, questa è un’evenienza possibile, ma solo se gli errori sono stati marchiani (alla Teatro lirico di Cagliari, per intenderci). Ma risponde l’amministrazione, non gli amministratori. Questi rispondono dinnanzi alla Corte dei Conti solo per dolo o colpa grave, ossia se il danno all’erario è voluto o conseguenza di una grave negligenza o violazione di leggi. Ma vi pare che far subito i lavori sul Bisagno, salvi pasticci gravi nella procedura (alla Teatro lirico di Cagliari, si ripete), in presenza di un’ordinanza del Tar che rigetta l’istanza di sospensione, possa mettere capo ad una responsabilità per danno erariale degli amministratori? Siamo seri!
Paradossalamene, ora, dopo la seconda alluvione, il Procuratore della Corte dei Conti di Genova potrebbe chiamare a rispondere gli amministratori per l’inerzia grave serbata in questi due anni. Proprio per non aver dato esecuzione agli atti di aggiudicazione dei lavori è stato pèrocato un danno all’erario. Certo, è possibile che il nuovo diluvio avesse causato ugualmente gravi danni, ma certamente, se i lavori fossero stati immediatamente eseguiti, le conseguenze sarebbero state meno gravi. Non vi pare?
0 commenti
Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.
Lascia un commento