Narbolia: focus sulla sentenza del Tar

18 Luglio 2014
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Paolo Pubusa a domanda risponde

Il Tar, con la sentenza n. 599/2014, ha accolto il ricorso presentato da Adiconsum Sardegna, da alcuni cittadini di Narbolia e dal Comitato Spontaneo S’Arrieddu contro l’impianto fotovoltaico realizzato dalla soc. EnervitaBio nel territorio di Narbolia. Nel corso del procedimento è intervenuta Italia Nostra per sostenere e rafforzare le tesi dei ricorrenti.
Parliamo della importante decisione con l’Avv. Paolo Pubusa, uno dei difensori, insieme a Riccardo Caboni, dei ricorrenti.

- Caro Paolo, spiegaci il contenuto e quali sono gli effetti della sentenza…
- La decisione ha travolto i provvedimenti adottati dal Comune e dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura a seguito di procedure illegittime con le quali è stato autorizzato nel territorio di Narbolia  un impianto di grande impatto ambientale.

- Con quali effetti?
- La sentenza è immediatamente esecutiva e dunque determina l’obbligo di smantellamento dell’impianto.

- Abbattimento immediato?
- La soc. EnervitaBio può ricorrere al Consiglio di Stato e chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza in attesa della sentenza d’appello, al momento tuttavia la pronuncia è pienamente esecutiva.

- Dunque, la battaglia si sposta a Roma?
- Sì, è probabile, dati gli interessi in gioco. La sentenza del Tar Sardegna però è molto ben motivata per cui non sarà facile per i cinesi titolari della soc.  EnervitaBio ottenerne l’annullamento. E’ quindi probabile che, alla fine, i cinesi debbano sgomberare quell’area da un impianto di grave impatto ambientale ed economico.

- Questo è indubbiamente un gran bel risultato, ma da quanto ho capito la decisione enuclea alcuni principi giurisprudenziali generali…
- E’ proprio così, questa pronuncia del Tar Sardegna è di grande importanza non solo perché importa  lo smantellamento dell’impianto abnorme di Narbolia, ma perché ha posto alcuni importanti principi di carattere generale.

- Cioè?
- Anzitutto ha applicato la Convenzione di Aarhus, ossia ha affermato che in materia ambientale il termine per ricorrere al Tar decorre dal momento in cui i soggetti potenzialmente interessati abbiano «avuto effettiva contezza di tutte le fasi in cui la procedura si è articolata». Solo a partire da quel momento decorrono quindi i termini di 60 giorni per impugnare i provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione. Per i non addetti ai lavori questa può sembrare una norma di procedura poco significativa. Ma, nella pratica, le procedure di questo tipo vengono spesso oscurate e le associazioni ambientalistiche vengono a conoscenza degli atti a cose fatte e dopo 60 giorni dall’emanazione delle autorizzazioni. La sentenza dice che questo termine decorre da quando le associazioni sono state messe in grado di conoscere gli atti e gli effetti negativi sull’ambiente.

- Indubbiamente un principio importante. E poi?
- Nello specifico la sentenza, accogliendo le tesi dei ricorrenti, ha riconosciuto che i provvedimenti dovevano essere adottati dalla Regione Sardegna, non dal Comune.

- Ma questo il Tar lo aveva già detto…
- Sì in un ricorso che aveva seguito il mio studio. Ciò alla luce della L.R. 3 del 2009, entrata in vigore alcuni mesi prima delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Narbolia. Questa affermazione è importante perché spesso i sindaci, spinti anche dai disoccupati o per motivi propagandistici, accedono facilmente a queste richieste. La Regione ha più forza di resistenza…

- Ma in questo caso, ha resistito ben poco…
- Beh sì…anzi nulla! L’Assessore regionale all’Agricoltura ha prontamente consentito la convalida dei provvedimenti autorizzativi di impianti fotovoltaici adottati dai comuni, sia il provvedimento di convalida adottato in favore di EnervitaBio.

- Per di più le convalide non erano in alcun modo motivate…
- Si, la sentenza ha accolto in pieno la nostra censura, rilevando che l’Assessore ha fatto riferimento ad un generico interesse pubblico senza indicarne puntualmente gli elementi…

- Troppo poco in provvedimenti così impattanti…
- Certamente. Il TAR ha precisato che la motivazione era necessaria non per motivi puramente formalistici, ma per dare conto delle «effettive esigenze a valenza pubblicistica» che rendevano necessaria la convalida dei provvedimenti con i quali è stato autorizzato l’impianto fotovoltaico di Narbolia.

- La sentenza è particolarmente importante anche perché ha fissato alcuni punti fermi riguardo alla legittimazione ai promuovere ricorsi finalizzati alla tutela dell’ambiente da parte di privati e di associazioni.
- Sì, molto importante perché ha chiarito che l’Adiconsum Sardegna ha questa legittimazione, in quanto nel proprio statuto è prevista espressamente la tutela della salute e dell’ambiente. Ma ha detto di più: ha dichiarato del tutto ammissibile il ricorso anche da parte dei singoli cittadini di Narbolia, in quanto gli stessi hanno dimostrato in modo attendibile le possibili ricadute negative dell’impianto fotovoltaico sulla propria sfera giuridica. La posizione di alcuni di essi, in particolare, è stata considerata assolutamente qualificata alla luce della prossimità dei loro terreni rispetto all’impianto.

- Ma cosa s’intende per vicinanza. E’ un concetto generico…
- Il Tar ha chiarito che il concetto di vicinanza deve essere inteso in senso ampio;  pertanto la legittimazione ad agire in materia ambientale deve essere estesa a tutti coloro che da un’opera come quella realizzata a Narbolia possano subire delle ricadute negative sulla qualità della vita.

- Per Italia nostra poi nessuna problema…
- Sì tutto liscio. Il Collegio ha ritenuto del tutto ammissibile l’intervento ad adiuvandum di Italia Nostra nella causa. Del resto, noi stessi due anni fà abbiamo presentato il ricorso per Italia nostra che ha bloccato l’installazione dei radar sulle coste sarde. Altra grande sentenza del Tar Sardegna.

- E’ sull’intervento di Italia nostra che il Tar ha fatto chiarezza sulla questione delicata dei termini per impugnare…
- Si è a questo proposito che il giudice ha richiamato la Convenzione di Aarhus: Italia nostra - ha detto il Tar - era ancora in termini per presentare un ricorso autonomo perché ha avuto conoscenza degli atti della procedura con molto ritardo, anche a causa del ritardo con cui il Comune ha dato seguito all’istanza di accesso ai doumenti.

- Una bella vittoria su tanti fronti, il Tar ha enucleato o confermato alcuni importanti principi di civiltà giuridica. Ma i cinesi sono sul piede di guerra,  hanno preannunciato appello…
- Rispettiamo le controparti e i loro difensori, ma non li temiamo. Se faranno ricorso, saremo pronti a replicare. Ma ora godiamoci questo bel risultato, che è un monito a quanti pensano alla nostra isola come luogo di conquista e insieme uno stimolo ai cittadini sardi a difendere il territorio.

- A si biri cun saludi!
- Deusu bollara!

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