Benedetto Ballero a domanda risponde
Proseguiamo la nostra chiaccherata su questo blog col Prof. Benedetto Ballero sulla sentenza della Corte costituzionale n. 308 del dicembre scorso, affrontando un altra delicata, quella dell’esistenza o meno di un potere di coopianificazione Regione/Stato.
Caro Prof., si è accesa una discussione sull’esistenza o meno di un obbligo di copianificazione Regione-Stato, tu cosa ne pensi alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 308 del dicembre scorso?
- Sulla specifica valutazione della legge regionale n. 20/2012, contrariamente a non corrette prime interpretazioni, la Corte Costituzionale, ha espressamente affermato che “si desume, quindi, chiaramente l’inesistenza di un obbligo di pianificazione congiunta, per i beni paesaggistici individuati dall’art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche [del PPR] ed in specie per le cosiddette zone umide”…
- Quindi l’iniziativa del Governo…
- Secondo la Consulta “è priva di fondamento” e “non è fondata” la questione sollevata dal Governo, dato che “ la Regione ben poteva, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria, intervenire sulla regolamentazione paesaggistica dei suddetti beni, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, non essendo vincolata a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali.
- Quindi, la posizione del Governo è battuta su tutta la linea...
- Direi proprio di sì. Senti cosa dice in proposito il giudice delle leggi: “Sono, quindi, prive di fondamento le censure di violazione dell’obbligo di pianificazione congiunta promosse nei confronti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2012, che reca norme di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, in specie riguardo all’individuazione del regime delle cosiddette zone umide. Queste ultime rientrano, infatti, fra i beni paesaggistici «tipizzati e individuati nella cartografia del PPR di cui all’art. 5 e nella tabella di cui all’allegato 2, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157» (art. 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del PPR), per i quali non opera il suddetto obbligo imposto dal legislatore statale”.
- Quindi, mi pare di capire che le zone umide sono escluse…
- Sì, infatti la Corte soggiunge: “con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 è stata “inserita la previsione della pianificazione congiunta obbligatoria” ma «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143». Quest’ultimo, tuttavia, nel testo anch’esso modificato nel 2008, tra i beni paesaggistici soggetti all’obbligo di pianificazione congiunta, non indica zone umide diverse da quelle …della cosiddetta Convenzione Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale”.
- Rimane però un altro quesito: questa disciplina può essere annoverata fra le norme fondamentali di riforma economico-sociale e quindi costituire limite alla potestà legislativa regionale primaria o esclusiva?
- La questione dovrà essere separatamente affrontata. Infatti, sul punto la Corte nella sentenza in esame non si pronuncia.
- E’ una questione delicata…
- Direi proprio di sì. Il problema è stabilire se tale previsione possa essere considerata una norma fondamentale di riforma e se in tal caso essa possa vincolare la potestà legislativa esclusiva della Regione ovvero anche modificare il sistema delle competenze, ad approvare il piano, che sono definite in una altra norma legislativa statale di grado superiore nella gerarchia delle fonti.
- Un bel rompicapo, ma al momento l’obbligo di copianificazione è negato.
- Proprio così, ciò che emerge è che finora ha prevalso un orientamento autonomista e che le posizioni antiautonomistiche, comunque motivate, provenienti da una parte dell’intellettualità sarda sono state sementite.
- C’è un’altra questione importante, affrontata dalla Corte, quella dei limiti alla retroattività delle leggi regionali. Ma ne parliamo un’altra volta…
- Sì, ben volentieri.
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