Red
Il Tar ha depositato oggi la sentenza con la quale ha annullato la nomina di Marcella Crivellenti alla sovrintendenza del Teatro lirico. Eccola in anteprima, scusandoci per la forma.
Il Tar ha anche annullato la revoca dal Consiglio di amministrazione del Teatro di Baggiani, anch’essa disposta da Massimo Zedda, che aveva poi nominato nel Cda, un suo amico, certo dr. Cabras.
La lettura della sentenza conferma la sconsideratezza di Massimo Zedda e la violazione da parte sua di elementari principi di civiltà giuridica e di buona amministrazione. Certo che per un sindaco di SEL, che si era presentato (e abbiano votato) sperando in un svolta anche morale nel Comune, queste sentenze sono la attestazione di un disastro.
Ci sono poi all’orizzonte possibili riflessi in sede penale e contabile. E’ ben noto che la Procura della Repubblica ha assunto un atteggiamento prudente nei confronti di Massimo Zedda. E’ il sindaco di Cagliari. L’attesa del giudizio del Tar era d’obbligo e la cautela del PM Pilia va apprezzata. Ma adesso? Non è improbabile che gli inquirenti diano un’accelerazione alla procedura, confortati dalla secca decisione del Giudice amministrativo. La Corte dei conti poi non mancherà di presentare il conto in relazione al lauto compenso della Crivellenti: circa 10.000 euro al mese. L’annullamento della nomina ha infatti effetto retroattivo, ossia - per intenderci - la nomina della Crivellenti sul piano giuridico non è mai esistita. Un compenso dunque senza titolo e la violazione di elementari regole di diritto e di buona amministrazione. E’ difficile che il giudice contabile non voglia scavare su una vicenda da mesi agli anori della cronaca. Naturalmente auguriamo a Massimo Zedda buona fortuna, ma si è messo, non si capisce perché, in una posizione scomoda.
N. 00694/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2013, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
SPOCCI dott.ssa Angela, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Andrea
Pubusa e dall’avv. Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il loro studio,
in Cagliari, via Cimarosa n. 123;
contro
- Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, rappresentata e difesa dall’avv. prof.
Filippo Lubrano e dall’avv. Umberto Cossu, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Satta n. 33;
- Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge
in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
Crivellenti Marcella, non costituita n giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
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ing. Gualtiero Cualbu, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Rossi, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;
con il ricorso principale:
- della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 14
del 1° ottobre 2012;
- della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 15
del 15 ottobre 2012;
- della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 17
del 20.12.2012;
- se ed in quanto necessario, della nota prot. n. 16522 del 17.12.2012 a
firma del Dirigente - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Ministero;
- del contratto stipulato tra la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e la
Sig.ra Crivellenti (sconosciuto alla ricorrente);
con i motivi aggiunti depositati in data 10.04.2013:
- della nota prot. n. 4500/S.37.04.01.11.2 dell’8.3.2013, prot. Teatro Lirico
n. 1579 dell’11.3.2013, a firma del Direttore Generale - Direzione Generale
per lo Spettacolo dal Vivo - Ministero per i Beni e le attività culturali,
avente ad oggetto “Nomina del Sovrintendente - sedute del C.d.A. del 1.10
2012 e del 2012.2012, nonché dell’allegato parere dell’Ufficio Legislativo del
medesimo Ministero.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro lirico di
Cagliari e del Ministero per i Beni e le attività culturali.
Visto l’intervento ad adiuvandum dell’ing. Gualtiero Cualbu.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Antonio
Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerata la complessità della vicenda sottoposta all’attenzione del
Collegio si rendono opportune alcune premesse generali in ordine al regime
giuridico della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, subentrata nei compiti e
nelle situazioni soggettive prima appartenenti all’ormai soppressa
Istituzione dei concerti e del teatro lirico di Cagliari.
La Fondazione, costituita con il concorso dello Stato, della Regione
Sardegna e del Comune di Cagliari ai sensi del d.lgs. 11 luglio 1996, n. 367,
è un ente di diritto privato (cui possono partecipare anche soci privati,
attualmente non presenti), che persegue senza scopo di lucro la diffusione
dell’arte musicale, l’educazione musicale, la formazione dei quadri artistici e
tecnici, etc. (cfr. art. 2 dello Statuto della Fondazione); è sottoposta alla
vigilanza del Ministero in relazione al rispetto degli “impegni cui è
subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla
legge agli enti originari” (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 367/1996).
Il Sindaco di Cagliari presiede la Fondazione (art. 8 dello Statuto) ed il
Consiglio di amministrazione della stessa, organo direttivo composto da
nove componenti (che durano in carica quattro anni, salvo riconferma), dei
quali due nominati dal Ministero per i Beni e le attività culturali, uno dalla
Regione autonoma della Sardegna, uno dal Sindaco di Cagliari ed i restanti
quattro dai soci privati, in assenza dei quali, tuttavia, le relative nomine
spettano alla Regione (per 1 componente), al Sindaco di Cagliari (per 1
componente) ed al Consiglio di Amministrazione (per 2 componenti),
secondo quanto previsto dall’art. 6 dello statuto.
Al Consiglio di amministrazione compete la nomina (a maggioranza
assoluta dei propri componenti) del Sovrintendente, organo cui è affidata la
concreta gestione della Fondazione, scelto “tra persone dotate di specifica e
comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della
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gestione di enti consimili” (art. 9 dello statuto).
Nel mese di aprile 2012 la carica di Sovrintendente è rimasta vacante, per
cui il 10 maggio 2012 è stata indetta, con procedura d’urgenza, una
“Manifestazione di interesse” per l’individuazione del nuovo
Sovrintendente (cfr. il verbale della riunione, doc. 2 di parte ricorrente).
Tale decisione è stata poi ribadita nella successiva seduta del 21 maggio
2012, ove il Presidente ha dichiarato a verbale che “la nomina del
Sovrintendente dovrà far seguito ad una manifestazione d’interesse che sarà
bandita a breve e che consentirà, entro un periodo di 20 giorni, di
individuare, sentito il parere del Direttore generale del Ministero, la persona
che dovrà guidare il Teatro lirico di Cagliari” (cfr. il verbale della seduta del
Consiglio di amministrazione, doc. 3 di parte ricorrente). Pertanto in data 4
giugno 2012 è stata pubblicata sui siti della Fondazione e del Comune di
Cagliari un avviso per la “Manifestazione di interesse per l’individuazione
del Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari” e in pari data la Fondazione
ha emanato un comunicato stampa per la diffusione della notizia (cfr. docc.
4 e 5 di parte ricorrente); all’esito della selezione sono pervenute alla
Fondazione quarantaquattro manifestazioni (fra le quali anche quella della
dott.ssa Angela Spocci, odierna ricorrente) e di ciò il Presidente ha dato
notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2012,
all’esito della quale è stato disposto un rinvio per l’esame delle candidature
(cfr. il verbale della seduta, doc. 7 prodotto dalla ricorrente).
Vi è stata poi una seduta del Consiglio di Amministrazione in data 1
ottobre 2012 e dal giorno dopo è apparsa sulla stampa la notizia
dell’avvenuta nomina della sig.ra Marcella Crivellenti a Sovrintendente del
Teatro lirico di Cagliari (cfr. docc. 9, 10, 14 e 15 di parte ricorrente).
In data 15 ottobre 2012 si è tenuta una nuova riunione del Consiglio di
amministrazione e nei giorni successivi sono apparsi sulla stampa altri
articoli, dai quali emergeva che quattro componenti del Consiglio avevano
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in quest’ultima occasione abbandonato l’aula, facendo mancare il numero
legale, e che tre di loro (Oscar Serci, Felicetto Contu e Gualtiero Cualbu)
sostenevano che nella riunione dell’1 ottobre 2012 la nomina della
Crivellenti a Sovrintendente non fosse in realtà avvenuta a maggioranza
assoluta (come richiesto dall’art. 9.1. dello statuto della Fondazione: cfr.
docc. 16 e 17 di parte ricorrente), mentre il Presidente della Fondazione
confermava la regolarità della nomina (docc. 18 e 19 prodotti dalla
ricorrente).
In data 16 ottobre 2010 la Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo del
Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto al Presidente della
Fondazione l’invio urgente degli atti relativi alla procedura di nomina,
evidenziando che diversi interessati già avevano chiesto di poter accedere
agli stessi atti (doc. 22 di parte ricorrente).
A riscontro il Presidente della Fondazione ha trasmesso al Ministero una
nota datata 31 ottobre 2012 (doc. 24 prodotto dalla ricorrente), con la
quale comunicava, in sintesi, che: - all’esito della “Manifestazione di
interesse” datata 4 giugno 2012 erano stati depositati presso il Servizio
Affari generali del Teatro tutti i curricula pervenuti, compresi quelli
acquisiti autonomamente dal Presidente e dai consiglieri al di fuori della
sopra citata procedura di avviso, sul presupposto che anche queste
“manifestazioni di interesse” fossero ammissibili in virtù del principio del
favor partecipationis; - di conseguenza il Consiglio di amministrazione,
nella seduta dell’1 ottobre 2012, aveva valutato e discusso i curricula, infine
accogliendo all’unanimità la proposta del Presidente di nominare la sig.ra
Crivellenti, senza che nessun consigliere avesse proposto altri nominativi; -
alla successiva seduta del 15 ottobre 2012, finalizzata all’approvazione del
verbale della seduta precedente, era venuto meno il numero legale, per cui i
verbali dell’1 e 15 ottobre 2012 non erano stati ancora approvati.
La Fondazione ha poi trasmesso al Ministero un altro documento, a firma
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del Presidente e del Segretario, intitolato “Estratto per riassunto del verbale
della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2012 –
Deliberazione n. 19/12 avente ad oggetto la nomina Sovrintendente”, nel
quale si riporta il contenuto essenziale del verbale della citata seduta e si
sostiene che la nomina della Crivellenti sarebbe avvenuta all’unanimità, su
proposta del Presidente (cfr. doc. 25 di parte ricorrente).
Con nota 8 novembre 2011 l’ing. Gualtiero Cualbu, componente del
Consiglio di amministrazione, “considerata la grave situazione di stallo in
cui si trova il teatro”, ha invitato il Presidente del Collegio dei revisori a
chiedere, ai sensi dell’art. 7.4 dello statuto, la convocazione con urgenza del
Consiglio di amministrazione per “esame e determinazioni relative alle
bozze dei verbali del 1 e del 15 ottobre 2012” (cfr. doc. 26 prodotto dalla
ricorrente).
In data 12 dicembre 2012 il presidente della Fondazione ha nominato a
componente del Consiglio di amministrazione il dott. Corrado Cabras, in
sostituzione del Maestro Giorgio Baggiani (cfr. all. 27 e 27 bis di parte
ricorrente) e nella stessa giornata il dott. Felicetto Contu si è dimesso dal
Consiglio di amministrazione (doc. 30 della ricorrente).
Con nota del 17 dicembre 2012, n. 16522/S, il Ministero per i Beni e le
attività culturali ha preso atto della nomina della sig.ra Crivellenti,
osservando che “il Presidente ha consegnato in corso di seduta il
curriculum dell’incaricata, con domanda presentata seppure al di fuori della
procedura avvenuta dal Teatro…tanto in ragione del favor partecipationis”
e ritenendo “che la procedura sin qui seguita sia conforme a legge,
riservandosi comunque ogni definitiva valutazione allorché avrà potuto
esaminare i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione del 1 e 15
ottobre formalmente approvati” (doc. 29 della ricorrente).
Nella stessa data del 17 dicembre 2012 il dott. Oscar Serci si è dimesso dal
Consiglio di amministrazione della Fondazione (doc. 31 della ricorrente).
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Il giorno 18 dicembre 2012, a seguito di una seduta di mero rinvio in pari
data, il Presidente della Fondazione ha convocato con urgenza il Consiglio
di amministrazione per il 20 dicembre 2012, inserendo all’ordine del giorno
“1. Approvazione verbali sedute precedenti” (cfr. doc. 32 di parete
ricorrente). In tale data il Consiglio, sia pure con la partecipazione di soli
quattro componenti (Zedda, Arru, Cincotti e Cabras) a causa dell’assenza
dei consiglieri Porcelli e Cualbu (mentre i consiglieri Contu e Serci si erano
nel frattempo dimessi), ha approvato i verbali delle sedute dell’1 e 15
ottobre 2012 (cfr. doc. 32 prodotto dalla ricorrente).
Con nota 8 gennaio 2013, prot. n. 403/S, la competente Direzione del
Ministero per i Beni e le attività culturali ha rilevato che i verbali delle
sedute dell’1 e 15 ottobre 2012 le erano stati inviati senza firma del
Presidente e del Segretario della Fondazione; di conseguenza in data 15
gennaio 2013 il Presidente ha trasmesso al Ministero i verbali in versione
sottoscritta (docc. 33 e 34 della ricorrente).
Questo, in sintesi, è lo svolgimento procedimentale della vicenda.
Con il ricorso principale, notificato in data 28 gennaio 2013, la dott.ssa
Spocci, che aveva presentato la propria candidatura a Sovrintendente a
seguito della “manifestazione di interesse” pubblicata dalla Fondazione,
chiede l’annullamento delle deliberazioni relative alla nomina della
controinteressata, nonché del conseguente contratto stipulato tra la
Fondazione e la sig.ra Crivellenti e, ove necessario, del parere espresso dal
Ministero per i Beni e le attività culturali in data 17 dicembre 2012, n.
16522.
Il gravame poggia su quattro distinte censure, aventi ad oggetto “1.
Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e
buon andamento, eccesso di potere per violazione del bando e degli
autolimiti deliberato dal Consiglio di amministrazione”. “2. Violazione
dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e buon
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andamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del
bando e degli autolimiti deliberato dal Consiglio di amministrazione,
contraddittorietà fra provvedimenti”. “3. Violazione degli artt. 3 e 12 della
legge n. 241/1990, mancanza dei requisiti professionali in capo alla sig.ra
Crivellenti, eccesso di potere per difetto di motivazione”. “4. Violazione
delle regole generali sulle deliberazioni degli organi collegiali, mancanza
della maggioranza qualificata prescritta dall’art. 9.1. dello statuto nella
seduta dal Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012, mancanza
nella seduta del 20 dicembre 2012 anche del quorum di validità prescritto
dall’art. 6.1. dello statuto, violazione del principio di imparzialità, dello
statuto e incompatibilità per conflitto di interessi (combinato disposto degli
artt. 7.1., lett. b, 7.4., 9.3, lett. f, dello statuto e dell’art. 97 della
Costituzione)”.
Si è costituita in giudizio la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, eccependo
l’inammissibilità, la tardività e l’infondatezza nel merito del gravame.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Ministero per i Beni e le attività
culturali, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e
comunque sollecitando la reiezione del ricorso.
È intervenuto ad adiuvandum nel giudizio l’ing. Gualtiero Cualbu.
Dopo aver ricevuto i verbali in versione sottoscritta (vedi supra), la
Direzione generale del Ministero per i Beni e le attività culturali, con nota 8
marzo 2013, n. 4500/S.37.04.01.11.2, ha comunicato alla Fondazione di
ritenere regolare la procedura seguita, anche con riferimento
all’approvazione del verbale dell’1 ottobre 2012 (avvenuta nella seduta del
20 dicembre 2012), sia sotto “l’aspetto del raggiungimento del quorum,
strutturale e deliberativo, sia per quanto attiene ai nominativi dei consiglieri
approvanti il verbale della riunione dell’1 ottobre”.
Con motivi aggiunti notificati in data 29/30 marzo 2013, la dott.ssa Spocci
ha esteso l’impugnativa a quest’ultima nota del Ministero, deducendo
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censure di “1. Violazione delle regole generali sulle deliberazioni degli
organi collegiali, mancanza della maggioranza qualificata prescritta dall’art.
9.1. dello statuto nella seduta dal Consiglio di amministrazione dell’1
ottobre 2012, mancanza nella seduta del 20 dicembre 2012 anche del
quorum di validità prescritto dall’art. 6.1. dello statuto, violazione del
principio di imparzialità, dello statuto e incompatibilità per conflitto di
interessi (combinato disposto degli artt. 7.1., lett. b, 7.4., 9.3, lett. f, dello
statuto e dell’art. 97 della Costituzione)” e “2. Violazione ed eccesso di
potere per perplessità della decisione, manifesta illogicità e contraddittorietà
fra atti”.
È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive, con cui ciascuna delle
parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
In primo luogo va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
principale per difetto di legittimazione attiva proposta dalla difesa della
Fondazione, la quale (a pag. 12 della memoria in data 18 febbraio 2013)
osserva che “tenuto conto della natura particolare del potere di scelta della
Fondazione e del carattere meramente esplorativo ai fini di propria
conoscenza della procedura indetta, in relazione alla quale la dott.ssa Spocci
ha solo dato la propria disponibilità, valuterà il tribunale se la situazione
non sia tale da escludere un qualsiasi interesse legittimo della ricorrente,
titolare di un mero interesse di fatto come tale inidoneo a riconoscerle una
legittimazione alla presente impugnazione”.
L’eccezione non merita di essere condivisa, in quanto -come meglio si
illustrerà in relazione ai primi due motivi di ricorso- la procedura utilizzata
non era priva di portata vincolante per la Fondazione, tenuto conto della
disciplina normativa di riferimento (che richiede in capo ai candidati alla
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carica di Sovrintendente precisi requisiti soggettivi) e soprattutto della
forma e del contenuto dello stesso bando di “Manifestazione di
disponibilità”, con il quale la resistente aveva delineato con precisione i
requisiti soggettivi e procedimentali richiesta ai futuri candidati; di
conseguenza la ricorrente, avendo regolarmente partecipato alla procedura
selettiva, vanta una posizione di interesse legittimo che ora le consente di
invocare il rispetto delle norme e dei principi giuridici che ne disciplinano lo
svolgimento.
La difesa della Fondazione eccepisce, altresì, la tardività del gravame
introduttivo, notificato in data 28 gennaio 2013, facendo leva sul fatto che
la ricorrente ha riferito nei propri atti processuali di aver presentato istanza
di accesso ai documenti dopo aver appreso della nomina della sig.ra
Crivellenti da notizie apparse sulla stampa già dal 2 ottobre 2012, per cui il
ricorso sarebbe stato notificato circa quattro mesi dopo la conoscenza
dell’atto lesivo, quindi tardivamente.
Anche questa eccezione è priva di pregio.
In primo luogo perché, in termini generali, un dato materiale può essere
utilizzato come “presunzione di conoscenza” solo laddove connotato da
sufficiente oggettività e certezza (come accade, ad esempio, in relazione
all’avanzato grado di avanzamento delle opere edilizie, che può essere
utilizzato per provare la conoscenza del permesso di costruire), mentre gli
articoli di stampa, per definizione, non possiedono tali requisiti.
In secondo luogo perché, nello specifico caso in esame, gli articoli apparsi
sulla stampa dopo la seduta dell’1 ottobre 2013 sono stati, a ben vedere, di
contenuto ondivago, anche in relazione alla reale esistenza ed efficacia della
nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti: è sufficiente uno sguardo
agli articoli, tra gli altri, del 16 ottobre 2013 (intitolato “Regione contrasti
sul lirico. Crivellenti: Cappellacci e Milia contro la nomina: cfr. doc. 16 di
parte ricorrente) e del 17 ottobre 2013 (intitolato “Quella nomina deve
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essere revocata”, cfr. doc. 17 di parte ricorrente), per rendersi conto che
neppure la stampa aveva dato per scontato che la controinteressata avrebbe
poi effettivamente svolto le funzioni di Sovrintendente, il che esclude che la
ricorrente possa aver acquisito per questa via una conoscenza effettiva e
sicura degli atti lesivi.
In terzo luogo perché è pacifico in causa -avendolo affermato parte
ricorrente, senza ricevere smentita e perché ciò emerge dal contenuto della
documentazione prodotta in giudizio- che i verbali delle sedute del
Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012 e del 15 ottobre 2012
(cioè gli atti che materialmente “contengono” la nomina della sig.ra
Crivellenti) sono rimasti per lungo tempo non pubblicati, tanto che il
ricorrente ne ha ricevuto copia solo in data 28 dicembre 2012 (cfr. pag. 7
del ricorso), per cui le precedenti notizie di stampa si ponevano alla stregua
di mere “indiscrezioni”. Tanto è vero che i verbali di nomina della sig.ra
Crivellenti sono rimasti per diverso tempo (oltre che riservati) persino privi
di sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Fondazione e così
deve presumersi fossero ancora l’8 gennaio 2013, quando il Ministero, con
nota 8 gennaio 2013, prot. n. 403/S, ne ha sollecitato l’invio in versione
sottoscritta (cfr. la parte in narrativa), per cui sarebbe paradossale anteporre
il dies a quo del termine di impugnazione rispetto alla data in cui gli atti
lesivi hanno acquisito materiale esistenza come tali, in virtù della
sottoscrizione dei relativi verbali.
Ancora si osserva che la seduta del 15 ottobre 2012 è stata rinviata per
mancanza del numero legale e quindi il verbale di nomina della
controinteressata è stato approvato solo nella seduta del 20 dicembre 2012
(cfr. la parte in narrativa), per cui è solo da questa data che l’atto lesivo ha
prodotto effetti, per cui il termine per la presentazione del ricorso deve
necessariamente individuarsi in una data successiva..
Le esaminate eccezioni rito devono essere, quindi, respinte.
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Infine si osserva, ancora in via preliminare, che il ricorso principale va
dichiarato inammissibile limitatamente:
- alla nota del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 16522/2012,
trattandosi di un semplice parere (neppure obbligatorio) di carattere
endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva;
- al contratto stipulato dalla Fondazione con la sig.ra Crivellenti a seguito
della sua nomina, poiché tale aspetto della controversia involge diritti
soggettivi e la sua cognizione appartiene al giudice ordinario (cfr.
Cassazione Sezioni unite, 19 dicembre 2011, n. 27277 e Consiglio di Stato,
28 febbraio 2013, n. 1222).
Ciò posto si passa al del merito della domanda di annullamento degli atti di
nomina della controinteressata.
1. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché
strettamente connessi, la ricorrente deduce eccesso di potere per violazione
del principio di imparzialità e degli “autolimiti” che la Fondazione si era
data, nonché disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura.
Tali doglianze colgono nel segno.
Già si è evidenziato che il Consiglio di amministrazione, cui compete la
nomina del Sovrintendente in base all’art. 9.1. dello statuto della
Fondazione, aveva stabilito di procedervi previa pubblica sezione,
denominata “Manifestazione di interesse”, la cui indizione è stata decisa
all’unanimità, su proposta del Presidente, nelle riunioni del 11 e 25 maggio
2012 (cfr. docc. 2 e 3 di parte resistente).
A ciò ha fatto seguito la pubblicazione del bando, avvenuta in data 4
dicembre 2012 sui siti della Fondazione e del Comune di Cagliari, nel quale
si è previsto espressamente che “Le domande dovranno pervenire mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presentate all’Ufficio
protocollo della Fondazione tassativamente entro e non oltre le ore 12 di
venerdì 22 giugno 2012 e dovranno essere indirizzate al Presidente della
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Fondazione Teatro lirico di Cagliari, via S. Alenixedda s.n.c. - 09128
Cagliari. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di
interesse per il ruolo di Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di
Cagliari”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, debitamente
firmato, e copia del documento di identità in corso di validità….La
Fondazione Teatro lirico di Cagliari si riserva motivatamente di revocare o
annullare il presente avviso di manifestazione e di non conferire l’incarico
senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c….I dati si
configurano come obbligatori poiché la loro omissione, anche parziale,
comporta l’esclusione dalla procedura” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Il tenore degli atti dianzi richiamati dimostra che la Fondazione aveva
inteso “autovincolarsi”, ponendo in essere un meccanismo di selezione
“procedimentalizzato” sotto il profilo della forma delle candidature (da
spedire con raccomandata ovvero da consegnare all’Ufficio protocollo), dei
termini per la presentazione delle stesse (entro le ore 12 del giorno 22
giugno 2012) e del contenuto delle domande (che dovevano
necessariamente essere accompagnate dal curriculum sottoscritto dal
candidato, unitamente a copia del documento di identità). Che tali
adempimenti fossero vincolanti lo confermano, in particolare, due
precisazioni contenute nel bando: - quella secondo cui “I dati si
configurano come obbligatori poiché la loro omissione, anche parziale,
comporta l’esclusione dalla procedura” e quella secondo cui “La
Fondazione Teatro lirico di Cagliari si riserva motivatamente di revocare o
annullare il presente avviso di manifestazione e di non conferire l’incarico
senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c”; quest’ultimo
rilievo, in particolare, dimostra che la Fondazione, per poter legittimamente
sottrarsi agli impegni assunti con la pubblicazione del bando, avrebbe
potuto soltanto procedere ad una revoca “motivata” della procedura, in
omaggio a principi consolidati che regolano l’azione amministrativa, non
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certo “disapplicare di fatto” le regole cui si era autovincolata.
Dopo aver assunto degli impegni così precisi la Fondazione li ha però
completamente disattesi, nominando Sovrintendente una candidata che
neppure aveva avanzato la propria “manifestazione di interesse” nelle
forme richieste dal bando.
In particolare, la controinteressata:
- non aveva inviato la domanda ed il proprio curriculum in busta chiusa
firmata e recante la manifestazione di interesse (né li aveva trasmessi con
raccomandata ovvero li aveva depositati all’Ufficio protocollo della
Fondazione), avendoli, piuttosto, consegnati direttamente al Presidente, con
modalità imprecisate (e comunque del tutto informali), in ogni caso privi
della sottoscrizione e della manifestazione di interesse: tali circostanze,
neppure contestate dalla difesa della Fondazione, si ricavano dall’esame del
curriculum della Crivellenti (doc. 8 di parte ricorrente), privo di
sottoscrizione e manifestazione di interesse e recante in prima pagina (in
alto a sinistra) una scritta vergata a mano e sottoscritta dal Segretario della
Fondazione, del seguente tenore: “Consegnato ai consiglieri dal Presidente
nella seduta dell’1 ottobre 2012”; nonché dal verbale della riunione del
Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012 (doc. 3 prodotto
dall’interveniente, pag. 2), ove si dà atto che il Presidente aveva proprio in
quell’occasione mostrato ai consiglieri il curriculum della controinteressata,
precisando che la sua domanda era stata “presentata…al di fuori della
procedura avviata dal Teatro lirico”;
- non aveva rispettato il termine del 22 giugno 2012, fissato dal bando per
la presentazione delle candidature, essendo pacifico in causa -per averlo
affermato, senza incontrare smentita, sia il ricorrente che l’intervenienteche
la domanda ed il curriculum della sig.ra Crivellenti sono stati consegnati
al Presidente della Fondazione ben oltre quella data, presumibilmente l’1
ottobre 2012, cioè lo stesso giorno in cui il Presidente ha portato a
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conoscenza dei consiglieri di amministrazione la candidatura della
controinteressata (vedi supra).
Sono state così disattese tutte le prescrizioni dettate dal bando “a pena di
esclusione” e ciò inevitabilmente vizia la nomina a Sovrintendente della
sig.ra Crivellenti.
La difesa della resistente contrappone a queste macroscopiche cause di
illegittimità le seguenti argomentazioni:
- la nomina del Sovrintendente sarebbe rimessa ad una scelta autonoma del
Consiglio di amministrazione, tanto è vero che nell’avviso di selezione era
stato precisato che: “i potenziali candidati saranno inseriti in una long list
senza alcuna graduatoria, avente mero scopo esplorativo”, per cui la
selezione sarebbe stata indetta nell’esclusivo interesse della Fondazione”,
senza alcuna forma di affidamento per i partecipanti, tranne la garanzia che
i loro curricula (a differenza di quelli pervenuti aliunde) sarebbero stati
presi in considerazione;
- il Consiglio, in altre parole, anche dopo avere pubblicato il bando, avrebbe
mantenuto intatta la propria amplissima discrezionalità, sostanzialmente
svincolata dagli esiti della selezione, e questo si spiegherebbe in relazione
alle funzioni gestionali (simili a quelle di un amministratore delegato) che la
legge e lo statuto attribuiscono al Sovrintendente, che per questo dovrebbe
necessariamente godere di una “fiducia incondizionata” da parte
dell’organo consiliare;
- la scelta del Presidente di proporre la “candidatura esterna” della sig.ra
Crivellenti, oltre a essere giustificata dalla funzione “meramente
esplorativa” della selezione e ad essere conforme al principio del favor
partecipationis, non avrebbe inciso sulla correttezza della scelta, in quanto
gli altri curricula (pervenuti all’esito della selezione) erano stati portati a
conoscenza del Consiglio nella seduta del 21 settembre 2012, mentre la
decisione finale è stata assunta nella seduta dell’1 ottobre 2012, il che
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avrebbe consentito a tutti i consiglieri una valutazione ponderata;
- infine la scelta della sig.ra Crivellenti sarebbe stata adottata all’unanimità
ed in assenza di proposte alternative, come si ricaverebbe dal verbale della
seduta del Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre 2012, nonché
dalla nota 17 dicembre 2012, n. 16522/5.37.04.04.12.1 con cui il Ministero
per i Beni e le attività culturali “ha preso atto che la nomina è stata
deliberata all’unanimità ed alla presenza di due componenti del Collegio dei
revisori”.
Nessuna di queste argomentazioni può essere condivisa.
La rilevata illegittimità della procedura di nomina trova conferma, prima di
tutto, nel particolare ruolo istituzionale attribuito dal legislatore agli “enti
operanti nel settore musicale” (come testualmente li definisce l’art. 2 del
d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), categoria cui appartiene la Fondazione
Teatro lirico di Cagliari, che in base alla citata riforma del 1996 ha ereditato
gran parte delle funzioni pubblicistiche in precedenza attribuite ai soppressi
“enti lirici”, come si evince dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996,
secondo cui “Le fondazioni (subentrate agli enti lirici: n.d.r.) conservano i
diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari
erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i
contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o
comunali, spettanti all’ente prima della trasformazione, fatta salva ogni
successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al
medesimo titolo dell’ente originario, i locali di proprietà comunale, o
comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di
particolare importanza eventualmente riconosciuta all’ente originario”.
Inoltre le fondazioni sono chiamate ad esercitare tali prerogative al fine di
perseguire “la diffusione dell’arte musicale, realizzando in Italia e all’estero
spettacoli lirici, di balletto concerti o comunque spettacoli musicali; la
formazione dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della
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collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e
culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne
conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare
riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda e valorizza il
patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale” (art. 2
dello Statuto).
Quindi la Fondazione resistente cura interessi di rango sostanzialmente
pubblicistico, come già rilevato da questa Sezione con la sentenza 23
maggio 2008, n. 1051 (cui si fa rinvio); i principi espressi nella decisione
sono stati poi autorevolmente confermati da una recente sentenza della
Corte costituzionale (21 aprile 12011, n. 153), ove si legge che “La
dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, nonché il
riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente
protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio
storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le
attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed
impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dall’art. 117,
comma 2, lett. g), cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto
organizzativo, nonché dall’art. 117, comma 2, lett. l), cost., essendo le dette
fondazioni munite di personalità giuridica di diritto privato, pur svolgendo
funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi coinvolta anche
la competenza statale in materia di ordinamento civile (sentt. n.59 del 2000,
307 del 2004, 51, 270, 405 del 2005, 133, 142 del 2008)”.
Da tutto ciò derivano conseguenze rilevanti ai fini della presente
controversia, giacché -se la Fondazione è un ente (formalmente privatistico,
ma) in buona parte assoggettato ad un regime “di stampo pubblicistico”-
gioco forza anche gli atti che incidono sull’organizzazione ed il
funzionamento dei suoi organi devono essere ricondotti ai principi propri
del diritto amministrativo, tra cui i fondamentali canoni di imparzialità e
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trasparenza, con il corollario, fra l’altro, dell’obbligo di motivazione
esaustiva e logica (cfr., anche su questo aspetto, T.A.R., Sardegna, Sez. II,
n. 1051/2008).
Ciò premesso, e tornando così alle peculiarità della vicenda in esame, il
Consiglio di amministrazione della Fondazione, chiamato ad esprimere una
valutazione discrezionale in ordine alla nomina del nuovo Sovrintendente,
ha fatto precedere la relativa scelta dalla pubblicazione di un bando
pubblico per la manifestazione delle disponibilità, con il quale ha
disciplinato la forma, il contenuto ed i termini di presentazione delle
candidature, precisando che le modalità indicate dal bando erano previste a
pena di esclusione: in tal modo la resistente si è espressamente ed
univocamente “autovincolata” al rispetto delle regole del bando.
Sulla rilevanza giuridica dei cd. “autovincoli” -anche nei settori connotati da
notevole discrezionalità amministrativa- non è necessario soffermarsi più di
tanto, trattandosi di un principio ormai assolutamente consolidato (oltre
che condiviso dal Collegio) dalla costante elaborazione giurisprudenziale (si
richiamano, ex multis, le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. II,
20 gennaio 2012, n. 5659, Sez. III, 12 maggio 2011, n. 2841, nonché Sez.
II, 12 ottobre 2010, n. 7429, con cui -occupandosi proprio di una selezione
di personale oggettivamente connotata da ampia discrezionalità- il
Consiglio ha precisato che la stessa non esime l’amministrazione dal dovere
di motivare compiutamente le proprie scelte e, soprattutto, di rispettare
puntualmente tutti i criteri predeterminati a monte, in chiave di auto
vincolo). Un principio, questo, che si fonda sui canoni di buon andamento
e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione
e che affonda le proprie radici in elementari esigenze di “civiltà giuridica”,
in quanto la predisposizione a monte di criteri di selezione ingenera nei
potenziali interessati un concreto affidamento, che l’Amministrazione non
può poi disattendere a proprio piacimento.
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Già questo smentisce l’assunto difensivo di parte resistente, secondo cui la
“Manifestazione di interesse” indetta dalla Fondazione avrebbe
rappresentato solo uno dei possibili “binari selettivi”, cui sarebbe stato
possibile affiancare una “ricerca diretta” di altri candidati mediante
l’iniziativa personale del Presidente.
È questa, infatti, una tesi artificiosa, frontalmente contraddetta -oltre che
dal tenore testuale del bando di selezione, come detto chiarissimo nel
prevedere l’esclusione di coloro che non l’avessero rispettato- dai richiamati
principi in materia di valore dell’autovincolo: se, tale era infatti, il bando di
selezione -e ciò non è contestabile, vista la sua funzione ed il suo tenore
testuale- postulare l’esistenza di un “canale alternativo” di candidatura
significa porre di fatto nel nulla il bando stesso e quindi l’autovincolo.
In sostanza la fondatezza delle esaminate censure discende “in automatico”
dalla natura stessa dell’attività posta in essere: se tale attività era di “natura
amministrativa -come in effetti era, in virtù di quanto si è osservato in
merito alle funzioni ed al regime giuridico della Fondazione- alla stessa si
applicano i principi fondamentali del diritto amministrativo, tra cui quello
di trasparenza ed imparzialità, con l’elementare corollario dell’obbligo di
rispetto degli “autovincoli”.
Non va poi trascurato il fatto che l’aver ammesso alla procedura una
candidata che non aveva rispettato le modalità e le tempistiche imposte dal
bando ha inevitabilmente comportato la violazione di altri due importanti
corollari del canone di trasparenza-imparzialità, cioè i principi di non
contraddittorietà e parità di trattamento.
Emerge, infatti, dalle stesse argomentazioni difensive della Fondazione
(oltre che dal tenore dei verbali depositati in giudizio) che il Presidente,
nella seduta del 21 settembre 2012, dopo aver riferito che i curricula
pervenuti erano stati depositati presso gli uffici dell’Ente, aveva rinviato la
scelta del Sovrintendente alla seduta dell’1 ottobre 2012, in modo che gli
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stessi curricula potessero essere adeguatamente valutati da tutti i consiglieri:
evidentemente il Presidente era conscio che la scelta del Sovrintendente
dovesse avvenire a seguito di un’attenta ponderazione dei titoli
professionali posseduti dai candidati.
Non di meno, nella successiva seduta dell’1 ottobre 2012, lo stesso
Presidente -dopo aver definito “meramente esplorativa” la precedente
selezione pubblica- ha portato per la prima volta all’attenzione degli astanti
il curriculum della sig.ra Crivellenti, presentato in via informale e oltre la
scadenza dei termini previsti dal bando, e il Consiglio ha deliberato nella
stessa seduta la nomina della controinteressata.
In tal modo l’organo amministrativo ha immotivatamente violato -senza
nemmeno revocarla formalmente- la procedura di selezione che aveva esso
stesso approvato, ha smentito il metodo di analisi stabilito nella precedente
seduta del 21 settembre 2012 (quello, cioè, di consentire un’effettiva e
ponderata analisi dei curricula) e ha gravemente alterato la par condicio fra i
candidati, dando ingresso ad una candidatura proposta al di fuori delle
regole del bando.
Pertanto le prime due censure meritano accoglimento.
3. Con il terzo motivo la ricorrente assume che gli atti impugnati sarebbero
sprovvisti di idonea motivazione, tanto in ordine alla decisione di
ammettere la controinteressata alla procedura di selezione, quanto in ordine
alla scelta di nominarla.
La censura coglie nel segno, ma prima di esaminarne i profili giuridici è
opportuno riportare testualmente il contenuto del verbale della seduta del
Consiglio in data 1 ottobre 2013 (doc. 3 prodotto dall’interveniente),
durante la quale è stata adottata la decisione di nominare la sig.ra
Crivellenti.
Si legge nel verbale che il Presidente -dopo aver precisato che la
“manifestazione di interesse era stata indetta a scopo meramente
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esplorativo e quindi non vincolante per il Teatro”- osserva che “valutate le
richieste pervenute, ha ritenuto di poter prendere in considerazione la
domanda presentata dalla sig.ra Marcella Crivellenti…Trattasi di persona in
possesso dei requisiti previsti dallo Statuto in termini di competenza ed
esperienza, che gode della sua fiducia, per la quale garantisce personalmente
l’affidabilità e che risulta in grado di assicurare una specifica coerenza
rispetto agli indirizzi programmatici e gestionali che il Consiglio di
Amministrazione si è dato al fine di migliorare e sviluppare l’attività della
Fondazione e del Teatro. Fa presente, tra l’altro, di aver condiviso anche
con il Ministero le caratteristiche del profilo più adeguato per svolgere il
ruolo di Sovrintendente…Si apre una lunga discussione che coinvolge la
totalità dei consiglieri presenti…L’avv. Arru manifesta il proprio consenso
alla nomina in quanto a suo parere esistono i requisiti previsti dallo statuto
essendovi tutti gli estremi professionali, almeno dal punto di vista formale.
Il dr. Contu, pur esprimendo le proprie riserve e perplessità osserva che per
una scelta così delicata e importante il Consiglio non possa fare a meno
delle proposte formulate dal presidente, poiché ritiene che lo stesso abbia
nelle sue determinazioni la conoscenza e le implicanze della nomina. Il dr.
Porcelli rappresenta che il Consiglio si trova ad affrontare una questione di
vitale importanza, stante la situazione particolarmente delicata in cui si sta
vivendo, derivante dalla totale assenza di regole…Dichiara di votare
favorevolmente sul nome proposto dal Presidente purché vi sia l’unanimità.
Il dr. Cincotti esprime voto favorevole alla proposta del Presidente,
sostenendo che il curriculum su tale materia pesa relativamente, mentre
l’aspetto fiduciario e professionale è più rilevante rispetto ai requisiti
minimi comunque posseduti dalla sig.ra Crivellenti. Aggiunge che sarebbe
indispensabile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia inerente
l’aspetto fiduciario. Il dr. Serci ritiene che la proposta, fatta
responsabilmente dal Presidente, non possa che essere votata dal Consiglio,
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poiché una eventuale bocciatura sarebbe un atto di sfiducia che porterebbe
a logiche conseguenze negative. Condivide quanto espresso dai colleghi
Contu e Porcelli, auspicando che si raggiunga una votazione unanime.
L’ing. Cualbu provvede a consegnare al segretario la propria dichiarazione
di voto che integralmente, di seguito, si riporta: Il Consigliere Gualtiero
Cualbu esprime totale dissenso per il nominativo indicato dal Presidente,
giudicandolo inadeguato al ruolo e privo dei più importanti requisiti
indicati dallo Statuto e prende atto di quanto dichiarato dal Presidente che
“trattasi di persona di sua fiducia, di cui lui garantisce la competenza e la
capacità per ricoprire il ruolo di Sovrintendente e di avere avuto conferma
che la scelta è condivisa dallo stesso Ministero. Il consigliere Cualbu
sottolinea, ancora una volta, il dissenso e chiede perché non si siano prese
in considerazione le candidature della manifestazione di interesse cui la
candidata prescelta non ha neanche partecipato e il cui curriculm è stato
consegnato in C.D.A. solo oggi. L’ing. Cualbu, dopo una lunghissima
insistenza del Sindaco e di alcuni consiglieri che chiedono un voto
all’unanimità, conferma il suo voto favorevole a condizione che emerga il
suo pieno dissenso unitamente a quello di altri consiglieri, voto che vuole
esprimere solo un atto di fiducia al Presidente e vuole evitare un probabile
commissariamento del teatro, ma ribadendo ancora una volta che la
completa responsabilità ricade esclusivamente sul presidente. La dott.
Cabras, a nome del Collegio dei revisori, invita il Collegio ad assumere una
decisione ben motivata, che non lasci dubbi su una eventuale illogicità del
provvedimento. Su tale aspetto il presidente fa presente che il
provvedimento sarà inviato al Ministero per un parere sulla rispondenza ai
requisiti previsti dalla legge. Dopo ulteriore breve discussione il Consiglio
di Amministrazione, ferme restando le perplessità di alcuni consiglieri
emerse in sede di discussione, all’unanimità delibera di esprimere la propria
fiducia al presidente, considerato che lo stesso ha proposto il nominativo
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della sig.ra Marcella Crivellenti alla carica di Sovrintendente, dichiarando
che trattasi di persona di sua fiducia, garantendo che la stessa possiede la
competenza e la capacità di ricoprire il ruolo di Sovrintendente ed
assumendosi la piena responsabilità di tale scelta. Il Presidente ringrazia il
Consiglio per la fiducia accordatagli, confermando la piena responsabilità
della scelta, pur nella consapevolezza delle difficoltà derivanti dalle
perplessità emerse da alcuni membri del Consiglio di amministrazione. Alle
ore 19,00 la seduta è tolta”.
Il tenore della verbalizzazione -peraltro essa stessa contestata (come meglio
si vedrà esaminando il quarto motivo di ricorso), ma costituente l’unica
“fonte motivazionale” dell’impugnata nomina- dimostra che le scelte della
Fondazione sono state adottate del tutto al di fuori del percorso logicogiuridico
previsto dall’art. 9 dello statuto (sostanzialmente conforme all’art.
13, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996), il quale prevede che il Sovrintendente
è “nominato dal Consiglio di Amministrazione…” (art. 9.1. dello statuto)
“…tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore
dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” (art. 9.2.
dello statuto) e, in tal modo, delinea un rapporto tra il Consiglio di
amministrazione nel suo complesso ed il nominato fondato su di una
fiducia -non già di carattere “personale”, bensì- “anche tecnica”,
ricollegabile cioè alla “specifica e comprovata esperienza nel settore
dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”, come del
resto è perfettamente comprensibile ove si tenga conto delle numerose
funzioni, anche di natura tecnico-amministrativa (tenuta delle scritture
contabili, predisposizione del bilancio, etc.), che l’art. 9.3. assegna al
Sovrintendente.
Nel caso di specie non è dato riscontrare nulla di tutto questo.
In primo luogo dal verbale non emerge alcuna concreta valutazione in
ordine alla “specifica e comprovata esperienza nel settore
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dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”, posto che il
Presidente ha fondato la proposta di nomina della Crivellenti sul fatto “che
trattasi di persona di sua fiducia”, limitandosi ad aggiungere che la
candidata “possiede la competenza e la capacità di ricoprire il ruolo di
Sovrintendente” e che la stessa “risulta in grado di assicurare una specifica
coerenza rispetto agli indirizzi programmatici e gestionali che il Consiglio di
Amministrazione si è dato al fine di migliorare e sviluppare l’attività della
Fondazione e del Teatro”.
Allo stesso modo nessuno dei consiglieri ha fatto riferimento a concreti
elementi del curriculum e della vita professionale della candidata in grado
di supportare concretamente le ragioni della scelta; per contro il dott.
Cincotti ha precisato “che il curriculum su tale materia pesa relativamente,
mentre l’aspetto fiduciario e professionale è più rilevante”, l’avv. Arru si è
limitato a ritenere sussistenti “tutti gli estremi professionali, almeno dal
punto di vista formale”, mentre i consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu
hanno dichiarato di approvare la proposta del Presidente per evitare una
situazione di stallo all’interno della Fondazione, con il consigliere Cualbu
che ha addirittura precisato di ritenere “il nominativo….inadeguato al ruolo
e privo dei più importanti requisiti indicati dallo Statuto”.
E non è tutto.
Il tenore delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu
(soprattutto di quest’ultimo) è tale da evidenziare una sostanziale sfiducia
nei confronti della candidata proposta, tanto che il consigliere Cualbu ha
addirittura condizionato il proprio voto favorevole al fatto che “emerga il
suo pieno dissenso unitamente a quello di altri consiglieri, voto che vuole
esprimere solo un atto di fiducia al Presidente e vuole evitare un probabile
commissariamento del teatro, ma ribadendo ancora una volta che la
completa responsabilità ricade esclusivamente sul presidente” e
quest’ultimo, a chiusura della seduta, si è in effetti assunto “la piena
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responsabilità di tale scelta”.
Con ciò non si vuole ovviamente mettere in dubbio l’efficacia formale della
deliberazione, che almeno per quanto si legge nel verbale si è chiusa con la
nomina all’unanimità della Crivellenti (anche se questa stessa conclusione è
contestata: vedi infra), ma solo rimarcarne ulteriormente il deficit
motivazionale: in sostanza il Consiglio ha trasformato quella della
controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di
opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si
è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi
espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui
sette partecipanti al voto.
Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle
disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta
del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente
rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del
Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione
i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova
fondamento.
Quanto sin qui sostenuto trova conferma in un consolidato e condivisibile
orientamento giurisprudenziale, che tende a ricondurre anche gli atti
connotati da ampia discrezionalità alle regole generali dell’attività
amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n.
1783 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 810, ove si legge che il
giudice amministrativo esercita un sindacato sugli atti di alta
amministrazione, tipicamente connotati da notevole discrezionalità, in
ordine alla compatibilità della scelta adottata dall’organo di alta
amministrazione “con il corretto esercizio del potere discrezionale in
riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza che sono
alla base di qualsiasi attività amministrativa, anche se qualificata di alta
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amministrazione”).
A questo riguardo è opportuno fare riferimento al caso richiamato dalla
difesa della Fondazione (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del 18 febbraio
2013, alla nota 2), avente ad oggetto la nomina del Presidente dell’Autorità
portuale di Cagliari.
In quella circostanza la prima Sezione del T.A.R. Sardegna, con sentenza 24
maggio 2012, n. 520, aveva respinto il ricorso proposto da un
controinteressato avverso la nomina del nuovo Presidente, osservando che
“se la nomina è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità e presenta i
caratteri della fiduciarietà, il controllo giurisdizionale non può che limitarsi
alla verifica della sussistenza del requisito richiesto”.
Ma, nonostante questo esito iniziale, proprio la vicenda richiamata
conferma (invece che smentirla) l’esattezza dell’impostazione sin qui
sostenuta, per tre ordini di ragioni:
- perché nel caso esaminato dalla richiamata sentenza n. 520/2012 di
questo Tribunale la nomina aveva ad oggetto un incarico per il quale “non è
richiesto uno specifico titolo di studio, né uno specifico percorso
professionale” (così testualmente si legge nella sentenza), mentre nel caso
ora in esame il Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari
deve -per legge e per statuto- essere in possesso di “specifica e comprovata
esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti
consimili” (vedi supra);
- perché nel caso esaminato dalla stessa sentenza n. 520/2012 di questo
Tribunale risultava essere stato “rispettato il procedimento con il quale si
deve arrivare all’atto di nomina del Presidente, nel verificare che il soggetto
scelto sia dotato del requisito della massima e comprovata qualificazione
professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale” (così
testualmente si legge nella sentenza), mentre nel caso che ora ci occupa il
procedimento previsto per la nomina è stato sotto vari aspetti disatteso e
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non vi è stata alcuna concreta verifica, e correlata motivazione, in ordine al
possesso dei requisiti professionali richiesti per la nomina (vedi supra);
- perché, soprattutto, la sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale è stata
annullata dal Consiglio di Stato con sentenza della IV Sezione, 25 luglio
2013, n. 8214, con la quale il Giudice di appello, pur riconoscendo la natura
fiduciaria e di alta amministrazione dell’incarico di Presidente dell’Autorità
portuale, ha evidenziato che l’atto di nomina è “pur sempre assistito dalle
garanzie generali e dai limiti propri degli atti amministrativi, essendo pur
sempre volto alla cura e al perseguimento degli interessi pubblici”, per cui
la “fiduciarietà della nomina non può…essere ancorata a criteri personali”,
giacché “le conoscenze di carattere tecnico sono…una condizione
assolutamente necessaria”.
Questa stessa impostazione deve a maggior ragione applicarsi nel caso ora a
giudizio, che riguarda un incarico -fiduciario sì, ma- allo stesso tempo
connotato da requisiti tecnico-professionali piuttosto stringenti, nonché
pienamente giustificati dalle funzioni tecnico-amministrative affidate al
Sovrintendente della Fondazione dall’art. 9 dello statuto.
Pertanto anche l’esaminata censura merita accoglimento.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce diverse doglianze, interamente
riconducibili ai meccanismi formali che regolano le riunioni del Consiglio di
amministrazione della Fondazione, nonché alla verbalizzazione delle stesse.
Il Collegio ritiene che tali censure siano da considerare assorbite dalla piena
fondatezza dei primi tre motivi già esaminati, che comporta comunque
l’accoglimento del ricorso. Difatti tali doglianze, come si è visto pienamente
condivise dal Collegio, sono di contenuto spiccatamente sostanziale, a
differenza di quelle ora in esame, che riguardano le regole formali sul
funzionamento e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di
amministrazione e almeno in parte presuppongono un “incidente di falso”
che la ricorrente non ha concretamente proposto (quanto meno nei termini
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prescritti dall’art. 77, comma 1, del codice del processo amministrativo) e
che sarebbe comunque da escludere in virtù del secondo comma dello
stesso art. 77, a mente del quale “qualora la controversia possa essere
decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il
collegio pronuncia sulla controversia”.
Per quanto premesso il ricorso principale merita parziale accoglimento, con
il conseguente annullamento degli impugnati verbali del Consiglio di
amministrazione 1 ottobre 2012, 15 ottobre 2012 e 20 dicembre 2012, nella
parte in cui hanno ad oggetto la nomina a Sovrintendente della sig.ra
Crivellenti.
Viceversa devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti depositati in
data 10 aprile 2013 - aventi ad oggetto la nota del Ministero dei Beni
culturali 8 marzo 2013, n. 4500/S.37.04.01.11.2 e l’allegato parere
dell’Ufficio legale del Ministero- trattandosi di atti privi di portata lesiva,
posto che la nomina del Sovrintendente rientra nell’esclusiva competenza
del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per
l’effetto, annulla i verbali del Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre
2012, 15 ottobre 2012 e 20 dicembre 2012, nei limiti in cui hanno ad
oggetto la nomina della sig.ra Marcella Crivellenti a Sovrintendente della
Fondazione Teatro lirico di Cagliari.
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti, nonché le domande di
annullamento della nota del Ministero per i Beni e le attività culturali n.
16522/2012 e del contratto stipulato dalla Fondazione Teatro lirico con la
controinteressata, contenute nel ricorso principale.
Condanna la Fondazione Teatro lirico di Cagliari al pagamento delle spese
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di giudizio in favore del ricorrente e dell’interveniente, che liquida
rispettivamente in € 4000,00 (quattromila/00) ed € 2.000,00 (duemila/00),
oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013
con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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