Lucia Pagella
Anche oggi la TV ci dice che l’ennesima condanna del Cavaliere sarà vanificata dalla prescrizione, com’è accaduto per Pennati nei giorni scorsi. La prescrizione è uno strumento ”salvapotenti”? Ce ne parla l’Avv. Lucia Pagella in questo articolo.
La prescrizione del reato, un istituto che negli ultimi venti anni è stato scandagliato e modificato,é un ulteriore discrimine fra chi può permettersi una difesa agguerrita e chi deve combattere la sua battaglia con le armi spuntate di un reddito insufficiente. Prima di essere un problema giuridico è, quindi, un problema sociale.
La prescrizione è determinata dal trascorrere del tempo: un fatto giuridico che produce il venir meno di un diritto di natura pubblicistica o privatistica.
Indagheremo soprattutto la prescrizione del reato sul versante delle conseguenze sociali in ordine alla parità dei cittadini di fronte alla legge.
Nel diritto penale il trascorrere del tempo stabilito senza che lo Stato commini la sanzione prevista dalla legge fa venir meno il diritto di perseguire il reo e si dice che il reato è prescritto.
Nel diritto privato il trascorrere del tempo senza che il titolare di un diritto soggettivo lo eserciti comporta che questo non si possa più far valere e si dice che il diritto è prescritto.
In Dottrina si danno differenti ragioni della prescrizione : nel primo caso si ritiene che il principio di economia, che presiede all’esercizio del potere giudiziario, renda l’impegno della macchina della giustizia non più giustificabile quando il tempo trascorso dal momento della commissione del reato é eccessivo. Nel secondo si ritiene che la certezza del diritto in generale debba avere la prevalenza sull’esistenza delle facoltà costituenti il contenuto del diritto soggettivo in questione.
Parlare di eccessivo impegno dello stato nel perseguimento di un reato in Italia – paese troppe volte condannato per la durata dei suoi processi e noto per il gran numero di prescrizioni che pongono in discussione la stessa obbligatorietà dell’azione penale – sembra francamente una presa in giro e, comunque, dovrebbe, come logica conseguenza, portare ad uno snellimento della macchina giudiziaria, ad un più attento esame delle cause del passaggio del tempo ed ad una più pregnante indagine sulla attività dei magistrati. Ricordiamo che in alcuni casi è stata proprio l’inazione dei giudici a consentire il maturare della prescrizione!
In effetti le ragioni della prescrizione, se si arriva alle radici del problema, appaiono le stesse sia per la prescrizione nel diritto penale che nel diritto privato : in entrambi i casi é il trascorrere del tempo che fa venir meno l’esigenza di tutelare il diritto. In entrambi i casi l’impegno della macchina giudiziaria ed il relativo costo appare sproporzionata al perseguimento di un fine che,evidentemente non è più attuale. In entrambi i casi la certezza del diritto viene considerata più importante di un diritto non esercitato.
Ciò che veramente distingue la prescrizione del reato dalla prescrizione del diritto soggettivo è la diversa rilevanza pubblicistica delle due ipotesi.
Da ciò derivano due conseguenze importanti : a) se le ragioni sono simili, simile deve essere anche la disciplina che regola i due casi; b) la maggior valenza pubblicistica del diritto dello Stato ad esercitare il potere riconosciutogli dalla legge di sanzionare il colpevole deve comportare una disciplina più severa nello stabilire quando questo debba venir meno.
La regolamentazione della prescrizione è, invece, differente nei due casi
La legge prevede che la prescrizione del reato decorra dal momento della commissione del medesimo e si verifichi in ogni caso anche nel corso del procedimento penale a meno che l’imputato non chieda che il processo prosegua perche interessato ad una sentenza di merito ( assoluzione ).
La prescrizione di un diritto soggettivo, invece, decorre dal momento in cui lo si acquista e, qualora venga eccepita la sua prescrizione ( se questa non è già maturata), il procedimento civile pendente ne sospende il corso fino alla pronuncia definitiva.
Si verifica qui un evidente paradosso: nei casi in cui è in gioco l’interesse ad una definizione di una vicenda penale ( interesse pubblicistico ) e tale interesse è manifestato dalle parti ( procura e parti civili ) in ogni caso la prescrizione non potrà mai superare il termine previsto per i singoli casi di reato aumentato di un quarto. L’interesse pubblico ad una corretta e compiuta definizione della vicenda penale gode, quindi, nel nostro ordinamento di minore tutela.
Domini della situazione divengono gli imputati ed i loro avvocati che, nelle pieghe del diritto processuale penale, trovano ampia materia per ritardare la sentenza sino alla auspicata e perseguita prescrizione del reato tutelando quello che è un interesse di assoluta rilevanza personale e, cioè lo sfuggire alle conseguenze del proprio operato. La forma fa aggio sulla sostanza e l’incentivo a procrastinare l’esito del processo ne determina il corso.
Trasformare il processo penale in una causa di sospensione della prescrizione fino alla definizione dello stesso appare come l’unica soluzione possibile per evitare disparità di trattamento a causa delle differenti condizioni economiche. Solo avvocati di grido e di parcella, infatti, possono garantire che le norme verranno scandagliate alla ricerca del codicillo che permetta di procrastinare il corso del processo .
Ritengo, inoltre, che tale soluzione sottrarrebbe al gioco delle parti la durata e l’esito del processo limitando il numero delle eccezioni con l’ ulteriore conseguenza che la durata media dei processi penali diminuirebbe per tutti e con esso anche il costo della giustizia.
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