La maglietta del tifoso e le vesti del giurista

18 Settembre 2008
1 Commento


A.P.

Come ampiamente segnalato dalla stampa, il Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ha riportato la legge statutaria al giudizio della Consulta. L’Assessore Dadea e molti sostenitori del Presidente Soru hanno visto in questa impugnazione niente più che un contentino propagandistico per l’on. Pili. Così l’Avv. Carlo Dore senior si esprime nella “Nuova” del 16 scorso in polemica con Benedetto Ballero, che in quello stesso giornale, il giorno prima, aveva tentato di spiegare ai lettori la ragione giuridica dell’impugnazione. Analoghi toni liquidatori si leggono nei siti Sorudipendenti. Ma è proprio così? E’ un ricorso privo di senso, come dice Carlo Dore senior? In realtà, se si ci si toglie la maglietta del tifoso e si assumono le vesti del giurista, la questione merita una diversa considerazione, anche perché l’impugnazione è frutto non della mente di Pili, palesemente inidonea allo scopo, ma di uno studio dell’Avvocatura erariale, ufficio d’indiscussa autorevolezza giuridica, cui spesso ricorre anche la Regione sarda.
   Come si ricorderà, il Presidente della Regione, Renato Soru, il 10 luglio scorso, per poter promulgare la Statutaria ha modificato la formula della promulgazione prevista dalla legge regionale sui referendum. Ed ecco la censura dell’Avvocatura dello Stato, trasfusa nell’atto d’impugnazione: modificando indebitamente la formula legislativa della promulgazione il Presidente ha violato non solo la legge regionale che la indica, ma anche l’art. 15 dello Statuto speciale, in forza del quale la legge statutaria “sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. Promulgando la legge non approvata dal referendum dell’ottobre 2007, il Presidente della Regione ha invaso non solo la sfera riservata all’Assemblea legislativa regionale (modificando la formula di legge), ma ha violato anche la disciplina dello Statuto speciale, che è legge costituzionale. Ora almeno da Montesquieu in poi, nei regimi costituzionali, il capo dell’esecutivo non può modificare le leggi e tanto meno invadere la sfera delle attribuzioni definita dalla disciplina costituzionale, che, in questo caso (art. 15 Statuto speciale), assegna allo Stato, tramite legge costituzionale, di stabilire i presupposti della promulgazione. Ecco perché il governo ha sollevato un conflitto d’attribuzione: ha visto nella promulgazione.della Statutaria con una formula extra ordinem un’invasione della sfera d’attribuzione dello Stato.
La questione sul piano giuridico è molto delicata e innegabilmente presenta un ampio margine d’incertezza. Ma non è pellegrina. La Costituzione prevede il conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato, non fra quelli regionali. Ecco perché il Governo ha configurato il contrasto come conflitto con la disciplina dello Statuto speciale, che rientra nell’esclusiva attribuzione dello Stato. Si tratta di un’ipotesi nuova, che tuttavia non può essere bollata con toni liquidatori. In verità, neppure il Costituente aveva ipotizzato che un Presidente di Giunta regionale potesse modificare una legge regionale e, quindi, anche quella costituzionale contenuta nello Statuto speciale. Soru è riuscito ad essere innovativo anche in questo! Si deve, tuttavia, ammettere che un rimedio a tutela del legislativo regionale e delle prerogative statali dev’essere individuato, specie in una stagione di Presidenti-sceriffi. E’ nell’interesse non di questa o quella parte, ma dell’ordinamento. E all’impugnazione del governo và obiettivamente riconosciuta questa finalità, anche se, viste le sue ben note propensioni non proprio garantiste, è probabile che della intelligente elaborazione dell’Avvocatura dello Stato il Consiglio dei Ministri abbia colto l’effetto pratico immediato (ossia l’impugnazione di un atto di un Presidente di centrosinistra) più che quello istituzionale. Comunque, ora la questione è all’esame della Consulta. Vedremo cosa dirà il Giudice delle leggi. Vedremo se la Statutaria uscirà indenne o meno da questo ricorso. Anziché intonare gli slogans da stadio degli ultras soriani, noi esprimiamo una vigile fiducia nel giudizio della nostra Corte Suprema.

1 commento

  • 1 Benedetto Ballero
    18 Settembre 2008 - 22:20

    allego il mio intervento perchè possa essere rilevata la marginalità delle critiche mossemi, come rileva qui sopra Pubusa, dall’on. Dore che paraltro ha dimenticato che l’impugnazione della legge poteva essere effettuata solo in occasione della sua prima pubblicazione nel marzo del 2007. Ed è noto che in quella occasione il Presidente Soru aveva concordato la mancata impugnazione con il Presidente Prodi, così come avvenuto con i bilanci taroccati poi annullati dalla Corte Costituzionale, su imput della Corte dei Conti.

    L’intervento era il seguente :

    La legge statutaria della Sardegna era stata già definitivamente bocciata dal corpo elettorale che, con larga maggioranza non ha avallato il voto del Consiglio Regionale, come sarebbe stato invece necessario, per Costituzione e Statuto Speciale, ai fini della promulgazione.
    Quella promulgata lo scorso luglio dal Presidente della Regione, quindi, non può neppure definirsi correttamente un atto legislativo, e l’assessore Dadea commette un errore nel definire un accanimento contro il Consiglio Regionale l’avvenuta proposizione di un ricorso per conflitto di attribuzioni da parte del Governo.
    Atto di accanimento contro il Consiglio Regionale era stata, semmai, la promulgazione effettuata dal Presidente prima ancora di riferire in aula, come legittimamente richiesto dalla assemblea, sulle ragioni di un atto che parte rilevante dello stesso Consiglio, con il conforto della maggioranza dei costituzionalisti, non riteneva ammissibile.
    Certo i termini per l’impugnazione nel merito della legge statutaria erano pacificamente scaduti, come ha affermato lo stesso Assessore. Ma tempestiva è stata la proposizione di un conflitto di attribuzioni. Nessuna impugnazione nel merito, peraltro, occorreva nel caso in esame perché nel merito la legge era stata già bocciata dal corpo elettorale.
    L’art. 15 dello Statuto Speciale prevede, infatti, che “la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”, e la legge regionale del 2002, prescrive che la promulgazione può avvenire solo se il referendum ha dato un “risultato favorevole”.
    Tali due affermazioni, necessarie per la promulgazione, non sono state riportate, né potevano esserlo, nell’atto di promulgazione da parte del Presidente, perché tutti coloro che condividevano la legge statutaria, ritenendo, evidentemente in modo erroneo, di rappresentare la maggioranza del popolo sardo, in realtà erano stati in grado di indurre al voto solo 72.606 elettori.
    Tanti sono stati i Sardi, e solo essi, che votando SI hanno deciso di esprimere il loro consenso, comunque necessario, per la definitiva approvazione di un atto che non era ancora legge.
    Più del doppio, ossia 153.000, sono stati invece gli elettori che hanno bocciato la legge statutaria, votando NO al referendum.
    In ogni caso non è vero che vi sia stato già un vaglio positivo, sulla legge statutaria, da parte della Corte Costituzionale, come afferma Dadea, in quanto la Consulta, invece, ha dovuto arrestare il suo giudizio su aspetti procedurali, senza neppure sfiorare il merito.
    Così come appare in contrasto con la realtà dei fatti sostenere che l’impugnazione del Governo sia avvenuta solo su fatti formali. Affermare che è in vigore una legge che non può esserlo, per Costituzione e Statuto, non è certo un fatto formale.
    Vi è da augurarsi, pertanto, che questa volta la Corte Costituzionale possa esaminare il ricorso nel merito, perché in tal caso non potrà che affermare la illegittimità dell’atto di promulgazione, come da sempre ha affermato, in Sardegna, il comitato per il NO.
    Ciò va detto perché il solo profilo delicato ed in qualche misura problematico dell’impugnazione, riguarda proprio la sua ammissibilità, pur se deve ritenersi che essa derivi da univoche, anche se non esplicite, previsioni costituzionali.
    Il fatto è che - come chi scrive aveva osservato proponendo che il testo di legge statutaria non venisse illegittimamente promulgato ma portato per un nuovo esame al Consiglio Regionale – il processo riformatore non può portarsi avanti con atti costituzionalmente illegittimi.
    Prima o poi i nodi vengono al pettine, come è già avvenuto con le c.d. tasse sul lusso, con il bilancio fatto senza che vi fossero le risorse, con l’apposizione di vincoli su Tuvixeddu e con tanti altri casi che possono essere ricordati a dimostrazione della grave illegalità che caratterizza molti atti riferibili alla Giunta Regionale ed al suo Presidente.
    Benedetto Ballero.

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