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ll Tar Lecce ha bocciato, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, il radar che la Guardia di Finanza aveva deciso di installare , nel comune di Gagliano del Capo: Ed anche qui - come in Sardegna - in un luogo di grande pregio paesaggistico, al’interno del Parco Regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca – Bosco Tricase.
Interessante la motivazione della decisione, che si fonda sul bilanciamenro operato dal legislatore di due valori costituzionali fondamentali: il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.. E’ vero - dice il Tar pugliese - che è stata introdotta una disciplina derogatoria per le opere statali rispetto ai normali moduli procedimentali, “ma questa presuppone sempre l’assoggettamento all’obbligo della autorizzazione paesistica”: Insomma, il paesaggio viene prima.
Il Rar Lecce ha poi precisato che “in assenza del DPCM che, ai sensi del comma 3 del citato art. 147 del Codice Urbani, definisca le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su aree sottoposte a tutela paesaggistica, deve ritenersi che, incidendo tale disposizione soltanto sul procedimento e sulle modalità operative con cui garantire l’equilibrio tra i due valori costituzionalmente meritevoli di tutela (paesaggio e sicurezza nazionale) e non anche sulla necessità della tutela del paesaggio, va da sé che l’esigenza di garantire nella sostanza tale contemperamento debba essere sostenuta, caso per caso, mediante il ricorso al modello generale della conferenza di servizi. Diversamente, troverebbe giustificazione sulla base della mera inerzia della PA la disapplicazione sine die di un principio che, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001, deve invece essere integralmente rispettato anche in ossequio al più ampio risalto che, in questa materia, viene ora conferito alle autonomie territoriali e locali (non a caso, il decreto legislativo n. 42 del 2004 ha sancito il passaggio dall’annullamento ministeriale delle autorizzazioni paesaggistiche al parere obbligatorio e preventivo).
In conclusione, in difetto di un’espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica anche per le opere destinate alla difesa nazionale.
Posti questi principi - soggiunge il Tar - è da rilevare che la Soprintendenza deve esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo, in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria.
In sostanza, in sede di autorizzazione paesaggistica sia i provvedimenti negativi che quelli positivi devono essere sostenuti da adeguata motivazione che riporti le ragioni di compatibilità effettiva in riferimento ai valori paesaggistici del luogo.
Nel caso del radar, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole “in via del tutto eccezionale tenuto conto degli interessi della difesa nazionale” e quindi la valutazione della Soprintendenza non ha riguardato, come avrebbe dovuto, l’interesse paesaggistico, ma è stato preso in considerazione solamente l’interesse alla “difesa nazionale”, il cui esame non può essere oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza.
E’ manifesta, dunque, l’illegittimità del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza che invece di occuparsi della tutela del paesaggio - come è suo preciso dovere - ha chiuso gli occhi in favore della Guardia di Finanza. Di qui l’annullamento.
Niente radar dunque nel Parco Regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca – Bosco Tricase.
Ora ci sarà probabilmente l’appello al Consiglio di Stato, ma questa decisione è un bel precedente in vista delle sentenze che il Tar Sardegna dovrà pronunciare nel gennaio prossimo sui radar che la Guardia di Finanza vuole installare a S. Antioco, Fluminimaggiore e Magomadas, in siti di interesse comunitario. Per questi radar il Tar sardo nel giugno e nell’ottobre scorsi ha sospeso i lavori con una motivazione simile a quella ora formulata dal Tar Lecce.
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