Amsicora
La decisione del Tar sui Radar va oltre ogni più rosea aspettativa di Italia nostra, dei difensori e del Comitato No Radar. Il giudice amministrativo impartisce al Ministero e alla Regione una vera lezione di diritto costituzionale e di civiltà giuridica, tanto più apprezzabile in quanto espressa in un ordinanza e non in una sentenza.
Udite! Udite! Il Tar muove da un preciso inquadramento dei siti e dell’entità delle opere da costruire. L’area interessata dalla installazione del radar è “un sito di interesse comunitario di particolare pregio naturalistico e paesaggistico…”.
Detto questo il Giudice passa all’esame dell’intervento da realizzare che ”consiste:
nel trasporto e installazione di una torre d’acciaio (alta 10 metri) con porta antenna;
nel trasporto e posizionamento di un contenitore (shelter) di dimensione 6,00 metri x 2,5 metri x 2,7 metri previa realizzazione del basamento (getto di calcestruzzo cementizio armato con una doppia rete elettrosaldata di acciaio, al 95% interrato e sporgente dal terreno 10 – 15 cm) che isoli lo shelter dal terreno;
nella realizzazione della recinzione e del cancello a sicurezza degli impianti e del contatore Enel, per un totale di 300 mq di superficie e rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 2 metri”.
Segue una lezione di alta cultura giuridica costituzionale a Governo e Giunta regionale sul diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente, sulla base del ricorso dei legali di Italia nostra, articolata in punti:
“1) l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera pubblica qui all’esame cede di fronte al superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute;
2) la tutela della salute nell’ordinamento italiano è pacificamente intesa come diritto soggettivo della persona e come interesse della collettività ad un ambiente salubre;
3) è del tutto evidente che la salute può subire nocumento dalla degradazione dell’ambiente;
4) i due beni, ambiente e salute sono pertanto caratterizzati da una forte interazione reciproca tanto che, lo stesso legislatore da tempo ha sottolineato il nesso tra salute e condizioni ambientali (si vedano a tal proposito, tra gli altri, gli artt. 2 e 4 della L. 833 del 1978 in cui si fa espresso riferimento ai fatti aggressivi provenienti dall’ambiente naturale tra le possibili cause di lesione della salute umana);
5) il legame del diritto all’ambiente salubre con la tutela della salute attribuisce a tale tutela il valore della assolutezza; ciò significa che esso va protetto, come afferma attenta dottrina, contro ogni iniziativa ostile da chiunque essa provenga e con la conseguenza che esso ha anche una valenza incondizionata;
6) la tutela deve ritenersi ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di nocività a lungo termine per cui occorre applicare il principio di minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione di derivazione comunitaria;
7) non si può inoltre non ricordare che la salubrità dell’ambiente va intesa non solo come assenza di danno ma anche e soprattutto come assenza di alterazione irreversibile o comunque permanente di fattori ambientali la cui cura è affidata alla pubblica amministrazione in modo prioritario rispetto ad altri interessi”.
Poi la critica severa all’Arpas. Sentite. “Il parere dell’ARPAS non sembra reso (stante anche la complessità della questione dal punto di vista scientifico) sulla base di una approfondita istruttoria;
risulta dagli atti di causa che l’ARPAS, in un primo momento, ha espresso parere negativo relativamente al radar di Tresnuraghes di caratteristiche analoghe se non identiche rispetto a quello di Fluminimaggiore in un sito, le cui condizioni ambientali non sembrano essere più sfavorevoli per la installazione, rispetto a quelle interessanti il sito qui all’esame, in cui è evidente e nota la presenza di cittadini e di turisti (circostanza sulla quale non sembra vi sia stata una attenta considerazione da parte dell’ARPAS), onde tornare repentinamente sulla decisione in sede di conferenza di servizi (relativamente al radar da installare a Tresnuraghes);
appare, in definitiva, ad un primo esame fondato il quinto motivo di ricorso”.
Ma non basta. Il Tar bastona anche il SAVI regionale.
“L’area di intervento ricade in una Zona SIC perimetrata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Appare erronea o comunque approssimativa la valutazione negativa effettuata dal Servizio Savi in ordine alla necessità della valutazione di incidenza; tale giudizio del Servizio Savi appare reso in difetto di appropriata considerazione delle caratteristiche del sito ove l’impianto dovrebbe sorgere.
Secondo tale parere l’intervento non avrebbe effetti sulle specie animali o vegetali presenti nella Zona SIC.
Risulta dall’esame degli atti di causa che:
1) l’area sarebbe interessata da lavori che prevedono l’estirpazione di macchia mediterranea, la realizzazione di un basamento di cemento armato, la realizzazione di un manufatto, la installazione di un traliccio di notevole altezza, la realizzazione di une rete metallica, il tutto in un sito di rilevantissimo pregio naturalistico;
2) non viene in alcun modo fatto riferimento all’impatto che le onde elettromagnetiche potrebbero spiegare sulle specie animali oggetto di protezione”.
Poi una botta anche alla Regione che agisce, su delega del Presidente Cappellacci, tramite l’avvocatura reginale: “Il Collegio ritiene di non condividere il riferimento (pagina 6 della memoria depositata dalla difesa regionale) al generale principio di economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa, posto che gli interventi in siti quali quello oggetto della presente controversia devono, invece, essere caratterizzati da estrema cautela e da adeguata ed approfondita istruttoria”. Insomma, un severo monito all’Amministrazione regionale a tutelare il proprio patrimonio paesaggistico e amibientale!
Quindi il dispositivo: blocco dei lavori e udienza al 21 gennaio per la sentenza. Dopo questa ordinanza, salvo miracoli, i radar sono spacciati. Il governo può rispedirli al mittente o rottamarli. Ma la battaglia non è vinta finché non c’è una sentenza favorevole passata in giudicato. Ed allora? Mobilitazione continua.
0 commenti
Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.
Lascia un commento