Red
Il Tar sardegna, dopo il Tar Lecce, ha sospeso i lavori del Radar a Tresnuraghes. Sta partendo anche il ricorso di S. Antioco e Italia nostra è sul piede di guerra per Fluminimaggiore. Il Movimento NO Radar ha il conforto del Giudice amministrativo in sede cautelare, anche se la battaglia prima della sentennza definitiva è ancora dura e piena di ostacoli.
Rcco l’ordinanza del Tar Sardegna.
N. 00291/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00573/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2011, proposto da:
Comune di Tresnuraghes, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Longheu, con domicilio eletto presso Alessandro Lindiri in Cagliari, via Maddalena n. 40;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Sardegna, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico artistico e Etno. Prov. di Ca,Or, Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, Ministero della Difesa, Comando Militare Regionale per la Sardegna, Prefetto di Oristano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Regione Sardegna, Provincia di Oristano;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
• del provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot.01362 del 15-02-2011, emesso dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari, conosciuto in data 10/06/2011 in seguito a formale istanza di accesso;
• del verbale del 20-12-2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO.PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
• del parere favorevole reso dal Servizio Sostenibilità Ambientale ( SAVI) della RAS, prot. 28390 del 20/12/2010;
• del parere favorevole espresso dal Comando Militare Autonomo della Sardegna prot. 24863 del 24/12/2010, conosciuto il 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• del parere favorevole espresso dal Servizio Protezione Civile ed Antincendio della RAS espresso con nota prot. 3063 del 13/01/2011 conosciuto il 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• del diniego di parere del Servizio Tutela della Natura della RAS, di cui alla nota prot. 1449 del 24/01/2011, conosciuto il 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• del parere favorevole condizionato espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota prot. 7357 del 20/12/2010, conosciuto il 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• del parere favorevole espresso dal Sovrintendente per i BAPSA per la Provincia di Cagliari e Oristano, con nota prot. 1665 dell’8/02/2011, conosciuto il 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• del diniego di parere della Provincia di Oristano di cui alla nota prot. 56400 del 28/12/2010, conosciuto il 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• della modifica del parere già reso in sede di Conferenza di Servizi, effettuata dal Servizio Sostenibilità Ambientale (SAVI) con nota prot. 7727 del 6/04/2011, conosciuta in data 10/06/2011 in seguito ad istanza di accesso;
• del nulla osta paesaggistico n. 470 del 9/02/2011, rilasciato dal Servizio Tutela Paesaggistica della RAS, conosciuto il 10/06/2011 in seguito di istanza di accesso;
• di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Sardegna e di Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Prov.Di Ca,Or e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano e di Ministero della Difesa e di Comando Militare Regionale per la Sardegna e di Prefetto di Oristano;
vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Longheu per il Comune ricorrente e l’avvocato dello Stato Tenaglia per le amministrazioni intimate.
Considerato che:
la postazione radar per la sorveglianza costiera dovrebbe essere realizzata sulla collina denominata “Ischia Ruggia”;
l’area in questione ricade in zona E5 del Piano urbanistico comunale e nell’ambito di paesaggio costiero n. 11 Planargia del PPR;
ritenuto ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare che il ricorso appare provvisto di sufficiente fumus boni iuris soprattutto con riguardo agli aspetti procedimentali contestati dal Comune ricorrente;
considerato inoltre che alla odierna camera di consiglio l’Amministrazione per il tramite del proprio difensore ha depositato documentazione che deve essere attentamente valutata dal Collegio;
che deve altresì essere consentito al difensore del Comune ricorrente l’esame degli atti anche in vista di eventuali impugnazioni per motivi aggiunti;
che occorre, pertanto, fissare ulteriore camera di consiglio per il prosieguo della fase cautelare, stante anche l’ importanza e la delicatezza della questione;
che nelle more occorre confermare la sospensione degli atti disposta con decreto presidenziale n. 262/2011 per i motivi ivi contenuti, per quelli indicati nella presente ordinanza ed anche in virtù della necessaria applicazione del principio di precauzione, vista l’importanza naturalistica del sito ove l’Amministrazione intende installare il radar per cui è causa, e l’indubbia necessità di una compiuta ed attenta valutazione in ordine al bilanciamento di interessi tra le esigenze di localizzazione di tale opera e quelle sottese alla tutela della salute umana;
non sfugge al Collegio l’assetto delle competenze in materia di tutela della salute pubblica né il dato normativo (art. 14 comma 1 L. 36 del 2001) correttamente segnalato dalla difesa erariale, ma il Collegio specifica che il Comune, quale ente esponenziale della comunità territoriale, è legittimato a far valere in giudizio il diritto alla salute e all’incolumità fisica dei propri abitanti, nonché il diritto, proprio della collettività locale, alla salubrità dell’ambiente;
considerato, infine, che sussiste con evidenza il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile atto a consentire l’intervento cautelare di questo Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ai sensi di quanto disposto in motivazione accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati fino alla data della prossima camera di consiglio fissata per il 5 ottobre 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
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