Statutaria: concorso a premi

4 Luglio 2008
9 Commenti


T. D.

Da fonti giornalistiche si è appreso che la Regione ha incaricato alcuni illustri esperti di predisporre un parere “pro veritate”, prima che la legge statutaria sia promulgata. Molti di noi, per comprensibili ragioni di natura tecnica e scientifica attendono con viva curiosità di conoscere questo parere (alcuni, ma ormai non io, nutrono in proposito anche una curiosità per così dire “etica”). Intanto anche noi, e tra noi soprattutto i non specialisti o gli specialisti in rami del sapere giuridico o non giuridico, ma comunque diversi dal diritto costituzionale, potremmo ingannare l’attesa cimentandoci in un un gioco logico-formale tanto innocente quanto istruttivo (potenzialmente utile persino per i fautori della promulgazione).
Leggiamo prima l’articolo 15 dello Statuto, che stabilisce, al quarto comma, ultimo periodo: “La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”.
Leggiamo poi il testo della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 21, “Disciplina del referendum sulle leggi statutarie”. L’articolo 12 recita testualmente:
“Art.12 (Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum)
1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato;
Il referendum indetto in data …… ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.”.
Il gioco consiste in questo: tenuto conto che una sentenza della Corte costituzionale ha limitato la funzione della Corte d’appello all’applicazione di una legge regionale che le impone di dichiarare non valido un referendum al quale non abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e che la Corte d’appello ha ottemperato dichiarando per tale ragione non valido il referendum sulla legge statutaria, proviamo a motivare in forma logica il fatto che a) il referendum dichiarato invalido ha prodotto una “maggioranza di voti validi”; b) che questa maggioranza di voti validi ha fatto sì che il referendum abbia dato “risultato favorevole” alla legge statutaria. Democraziaoggi potrebbe premiare il risultato più originale in qualche forma e comunque impegnarsi a trasmetterlo immediatamente e con calda raccomandazione al comitato di illustri esperti.

La Redazione accoglie volentieri la proposta di T.D. e, in onore della (almeno finora) più grande legislatrice sarda, istituisce il “Premio Eleonora d’Arborea“, da attribuire, ad insindacabile  giudizio della stessa Redazione, al lettore che formulerà la soluzione più logica e convincente al quesito sulla promulgazione della Legge Statutaria.

9 commenti

  • 1 Rinaldo Meloni
    2 Luglio 2008 - 21:28

    Ecco la mia formula:

    Premesso che gli astenuti hanno tacitamente, ma validamente espresso voto favorevole alla legge, e che, pertanto, il referendum, benché invalido a causa delle astensioni, è valido quanto al voto degli astenuti,
    “Il Consiglio regionale ha approvato;
    Il referendum indetto in data …… ha dato risultato favorevole;
    Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge)

  • 2 Giorgio M.
    2 Luglio 2008 - 21:38

    Premesso che è favorevole tutto ciò che è conforme alla volontà del Presidente e che questi ha inequivocabilmente invitato all’astensione, lil referendum ha dato esito favorevole,

    “Il Consiglio regionale ha approvato;
    Il referendum indetto in data …… ha dato risultato favorevole;
    Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge)

  • 3 Carlo Dore jr.
    3 Luglio 2008 - 12:38

    L’art. 15 dello Statuto (legge costituzionale) impone che il Presidente promulghi la legge statutaria se il referendum ha dato risultato favorevole. Lo stesso art. 15 dello Statuto richiama, per disciplinare il referendum sulla legge statutaria, la legge regionale n. 20 del 1957, la quale appunto qualifica come invalido il referendum al quale non partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Secondo me, questa disposizione deve considerarsi illegittima in quanto contrasta con quanto prevede lo Statuto, che, come già accennato, è fonte di livello costituzionale e quindi sovraordinata rispetto alla legge ordinaria. Una volta rilevata dalla Consulta l’incostituzionalità di tale norma, e una volta preso atto dell’invalidità della consultazione svoltasi lo scorso ottobre, la Legge Statutaria dovrebbe secondo me essere resa oggetto di un nuovo referendum non caratterizzato da quorum costitutivi. Dall’esito di questa nuova consultazione, il Governatore dovrebbe trarre ogni conclusione in ordine alla successiva promulgazione.

  • 4 Raffaele Pilloni
    3 Luglio 2008 - 14:57

    Proporre una nuova consultazione a mio parere è davvero impensabile giuridicamente, poichè l’invalidità del referendum è stata dichiarata dalla Corte d’Appello semplicemente nel momento in cui ha dato esecuzione al disposto dell’art. 14 comma secondo l. reg. 20/1957, in cui si prevede che la Corte d’Appello “dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori”, una norma richiamata dall’art. 15 l. reg. 21/2002, richiamo da sempre contestato ma che la Corte Costituzionale, pur pronunciandosi in maniera sostanzialemte parziale, o meglio “minima” sulla questione (visto il difetto di legittimazione dell’autorità rimettente, aspetto che occupa praticamente l’intera pronuncia della Consulta ) ha ritenuto la questione inamissibile: rimane certamente il dubbio su che cosa la Consulta avrebbe detto se si fosse pronunciata effettivamente sulla questione. Detto ciò, è la Corte Costituzionale a passare la palla al Presidente, a cui compete “assumere le conseguenti determinazioni”, pur ammonendolo sul fatto che i provvedimenti da lui adottati “potranno anche essere oggetto di giudizio sia da parte di giudici ordinari che di questa stessa Corte”. In poche parole il Presidente può legittimamente promulgare la legge statutaria, anche se io ritengo che, come ho già detto in un intervento precedente, rinunciando a questo proposito di suo pugno e aprendo una discussione più ampia, dimostrerebbe un apprezzabile senso civile e democratico (visto il conflitto che la statutaria ha creato su tutti i piani), ed eviterebbe un nuovo giudizo di legittimità costituzionale, questa volta incentrato veramente sull’oggetto del contendere, che come si è visto la Consulta ha sottilmente “minacciato” e che inoltre potrebbe essere promosso anche dal Governo della Repubblica a norma dell’art. 15 del nostro Statuto speciale.

  • 5 PJ ON STAGE
    5 Luglio 2008 - 17:43

    Premetto che stiamo parlando di un impasse giuridico intricatissimo e con grande umiltà provo a dare il mio parere, di studente.
    A mio avviso la Legge Statutaria, rebus sic stantibus, è da promulgare. Sarà poi la Corte Costituzionale a doversi pronunciare, nel merito stavlta, sulle norme che hanno determinato la sua entrata in vigore.Ma la Consulta potrà pronunciarsi sulla costituzionalità di queste, evidentemente, solo se la legge entra in vigore.
    O eventualmente, il Consiglio Regionale, potrà riprendere in mano la legge per correggere quelle parti che fin da subito sono apparse lacunose, se non addirittura di infelicissima formulazione. Ma questa soluzione mi pare la meno praticabile, viste le attuali divisioni politiche delle forze in Assemblea.
    L’art 15 dello Statuto, rinviando a una normativa regionale la disciplina del referendum, recita che la Statutaria “… non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza
    dei voti validi”. A questa norma va coordinata e aggiunta quella del 2 comma dell’art 14, l.r. 20/57 (disposizione a cui fa esplicito rinvio la l.r. 21/2002): la Corte d’Appello “Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori”.
    Ciò implica, non avendo partecipato alla consultazione del 21 ottobre il 33% elettori sardi, che il referendum confermativo (essendo quindi della stessa natura di quello previsto dall’art 138 Cost) debba cadere con effetto retroattivo: tamquam non esset.Ma la caducazione degli effetti referendari, stando così le cose, devono limitarsi al quesito referendario. La legge si dovrebbe promulgare come se un referendum non fosse mai stato chiesto.
    In caso contrario, sempre in riferimento alle disposizioni di legge che ci ritroviamo, otterremo l’effetto che 19 consiglieri abbiano avuto il potere di bocciare una legge approvata con una maggioranza qualificata dall’assemblea, senza poter tenere in considerazione la consultazione popolare, appunto dichiarata dalla Corte d’Appello invalida. In questo punto risiede la contraddizione del non promulgare la legge.
    Il vero problema sta nella legge del 2002 che si preoccupa di esplicitare tutte le forumule con cui il Presidente deve procedere a promulgazione, la procedura di raccolta delle firme, le dimensioni e i colori delle schede di voto, ma si dimentica, paradossalmente, di disciplinare in maniera conforme a Costituzione l’istituto referendario in esame.
    Siamo tutti d’accordo sul fatto che un referendum consiltivo che preveda un quorum partecipativo non sia compatibile con la Costituzione, difatti nessuna regione italiana lo prevede. Però non ritengo attuabile la strada di chi propone di accertare de facto questa incostituzionalità e far decadere così la legge. Questa fase deve essere instaurata successivamente con un regolare contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, evidentemente dopo l’entrata in vigore della Statutaria.

  • 6 Raffaele Pilloni
    5 Luglio 2008 - 19:47

    Pj on stage, condivido il fatto che ci si trovi davanti ad una questione giuridicamente intricata, ma devo dire che mi pare ovvio che la Consulta potrà essere eventualmente adita solo quando la legge statutaria verrà promulgata dal Presidente, pubblicata sul BURAS etc., insomma, quando al legge entrerà in vigore e andrà ad occupare un ruolo di “primazia logica” (per usare le pare di Carlo Fusaro)
    che riveste nel sistema delle fonti regionali: ma questo lo si può evincere anche direttamente dal testo della pronuncia della Consulta. Per quanto rigurda il referendum (che per essere precisi è stato “confermativo” e non “consultivo”) posso anche essere d’accordo con te rigurdo il quorum, ma secondo me va rivisto proprio il referendum come istituto e strumento di democrazia diretta e sovranità popolare, che viene vanificato o dall’astensionismo o da una prepotente azione legislativa (vedi il caso del probabile ritorno al nucleare a livello nazionale nonstante il referendum del 1987).

  • 7 T.D.
    6 Luglio 2008 - 17:49

    Abbiamo proposto un gioco di logica, che, per quanto gioco, dovrebbe essere svolto con rigore. Sappiamo che il criterio logico è uno dei criteri che concorrono all’interpretazione delle norme giuridiche. Nel processo di interpretazione, prima di ricorrere a parametri diversi da quelli logici, bisogna escludere che quelli dati siano sufficienti. La mancata previsione, nella legge che regola i referendum statutari, della formula relativa alle conseguenze dell’invalidità del referendum per difetto di quorum, per esempio, prima di essere considerata come una dimenticanza, dovrebbe essere verificata come una esplicita chiave di lettura della volontà espressa dalla legge, cioè dal sistema normativo quale si è determinato dopo l’inserimento in esso di una specifica norma, indipendentemente dalla stessa volontà a suo tempo manifestata dal legislatore (il quale fra l’altro, come risulta dagli atti preparatori, era convinto che al referendum statutario non si dovesse applicare il quorum: ma, come sappiamo, questo fatto meramente storico, estraneo alla norma dopo che essa è entrata nell’ordinamento, di per sè non vincola alcun interprete). E proprio la mancata previsione della formula di promulgazione in caso di referendum statutario invalido costringe a restare sul tema, che abbiamo proposto, della connessione tra articolo 15 dello Statuto, legge sul referendum statutario del 2002 e legge generale sui referendum regionali del 1957 (e successive modifiche). Deve essere rispettato lo Statuto (legge costituzionale), deve essere rispettata la legge regionale del 2002 e deve essere contemporaneamente rispettata la legge regionale del 1957, art. 14 (non travolta dalla sentenza costituzionale sulla legittimazione della Corte d’appello). Perciò, per promulgare in base a queste leggi nella loro obbligatoria connessione, occorre dimostrare l’avvenuta formazione di una maggioranza referendaria di voti validi. Ad essi non possono essere equiparati gli astenuti, perchè ciò non è scritto in nessuna delle norme specificamente applicabili (peraltro, in un referendum confermativo, non è del tutto congruo sostenere che chi non si è recato a difendere il testo sottoposto a referendum abbia manifestato una convinta condivisione dello stesso, potendosi sostenere a pari titolo anche il contario).
    La tesi che sostiene l’equivalenza dell’invalidità del referendum a una sua radicale nullità ratroattiva, proposta da alcuni interventi (e almeno finora dominante tra i sostenitori della promulgazione della legge statutaria), comporterebbe il ricorso alla formula ordinaria, tradizionale, di promulgazione di una legge (”Il Consiglio regionale ha approvato…. Il Presidente della Regione promulga”), come se, appunto, nessun referendum si fosse svolto. Questa soluzione comporta in effetti ulteriori e maggiori rischi: anzitutto quello di eliminare dalla verità formalmente attestata una verità di fatto (lo svolgimento effettivo del referendum); in secondo luogo essa comporta contemporaneamente la disapplicazione non solo della legge regionale del 2002 sui referendum statutari, ma anche di quella generale del 1957 (e successive modifiche) sui referendum regionali, che invece la Corte d’appello e il Presidente della Regione sono stati chiamati ad applicare dalla Corte costituzionale.
    Forse il ritardo nella promulgazione, annunziata come immediata a poche ore dal provvedimento della Corte d’appello, potrebbe ascriversi proprio all’intervenuta consapevolezza di queste contraddizioni. Il (nostro) gioco può continuare.

  • 8 PJ ON STAGE
    6 Luglio 2008 - 18:43

    Si Raffaele, hai ragione il referendum è stato confermativo, mea culpa. Ho scritto il post a memoria senza andarmi a rivedere tutte le disposizioni. Il referendum consultivo è in realtà quello previsto dalla Statutaria, nella parte della disciplina degli istituti referendari.
    Tra l’altro, annotazione obiter dictum, mi son reso conto solo ora che la Legge Statutaria si dimentica incomprensibilmente di affrontare proprio la disciplina del referendum confermativo…mentre prevede quello propositivo e consultivo, oltre ovviamente all’abrogativo. Non so se questo sia stato fatto per non sovrapporre una normativa alla disciplina del 2002 o evitare di abrogarla, ma la situazione attuale dimostra che una norma ad esso dedicata era tutt’altro che inutile.
    Certo Raffaele, posso essere d’accordo anche io sul fatto che il referendum va ripensato e modulato secondo nuove esigenze democratiche: però le norme che ci sono adesso e con le quali si è votato queste sono e con loro dobbiamo fare i conti.
    In ultimo, pur rimanendo fermamente contrario al ritorno del Nucleare e convinto che le fonti alternative sono quelle che vanno sviluppate, non posso far a meno di notare che quello dell’87 non fu, in realtà, un referendum contro il nucleare: bensì furono 3 quesiti che chiedevano l’abrogazione di disposizioni di legge volte a rendere più facili gli insediamenti energetici. Venne interpretato come un plebiscito contro il nucleare.

  • 9 Raffaele Pilloni
    6 Luglio 2008 - 20:04

    Pj on stage sono d’accordo sul fatto che le norme vadano applicate, ci mancherebbe, infatti la norma è stata applicata e prevede che la Corte d’Appello “dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori”. Sul fatto che questa norma sia o meno legittima anche dal punto di vista costituzioanale sarà il tempo (anzi la Consulta molto probabilmente) a dirlo. Il referendum sul nucleare come dici giustamente tu venne “interpretaato” come un plebiscito contro il nucleare, ma visti i tre questi referendari (sui vincoli all’Enel per la patecipazione agli accordi nucleari, incentivi etc.) pur non stabilendo direttamente la rinuncia all’energia atomica (la cui ricerca è liberissima nel nostro paese) appare sostanzialmete implicita la rinuncia stessa, visto che L’Enel era l’unico ente statale che gestiva le centrali che poi sono state, infatti, chiuse. Oggi invece si vuole sovvertire il responso del popolo sovrano, partecipando ad accordi internazionali ed incentivando l’Enel per la futura costruzione di centrali in Italia. A presto

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