Statutaria: la Corte d’appello dichiara invalido il referendum. E’ probabile un riesame della Corte costituzionale

30 Giugno 2008
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Red

La Corte d’appello di Cagliari poco prima delle 13 ha proclamato l’esito del referendum sulla Legge Statutaria, dichiarandolo invalido a causa del mancato raggiungimento del quorum. Come si ricorderà il 21 ottobre aveva votato poco più del 15% degli elettori, anche se circa il 70% aveva espresso voto sfavorevole alla legge. La Corte d’appello si è attenuta alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha limitato, in questo, caso il ruolo della Corte d’Appello ad una funzione strettamente amministrativa. Anche se questa funzione non esclude decisioni e giudizi e forse la Corte d’appello si è autolimitata oltremisura.
Ora la palla passa al Presidente della Regione.
Tuttavia, Il provvedimento della Corte d’Appello di Cagliari non consente la promulgazione e anzitutto non lo ha consentito il corpo elettorale sardo che, con la larga maggioranza dei votanti, nel referendum del 21 0ttobre scorso non ha avallato, come vuole la Costituzione ai fini della promulgazione, il voto del Consiglio Regionale.
L’art. 15 dello Statuto Speciale prevede infatti che “la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. E certo non sono validi i voti espressi in un referendum invalido. Non solo, in armonia con tale norma, di valore costituzionale, la legge regionale del 2002, che regola tale referendum, prescrive che la promulgazione può avvenire solo se il referendum ha dato un “risultato favorevole”. E sicuramente non può essere “favorevole” il risultato di un referendum invalido, che, per sua natura, non contiene voti validamente espressi.
E’, pertanto, auspicabile che il Presidente, prendendo atto di ciò, rinunci alla promulgazione che, se effettuata, potrebbe essere impugnata dal Governo, o dai giudici comuni in via incidentale (la prima occasione è offerta dalla causa elettorale Uras, che ha invocato in Corte d’appello il famigerato art. 38 per baipassare l’incompatibilità alla carica dichiarata dal Tribunale), davanti alla Corte Costituzionale che, magari tra un anno, ne dichiarerà l’illegittimità costituzionale.
Costituirebbe, invece, il rilancio di una reale opera riformatrice, e sarebbe nel contempo un gesto importante di apertura a tutte le altre forze del centro sinistra, ed a quelle del centro che hanno chiesto il referendum, se il Presidente, senza fare alcuna forzatura con la promulgazione, deciderà di riportare, come iniziativa della Giunta Regionale, il testo della legge statutaria in Consiglio regionale per apportarvi quelle modifiche che potranno poi consentire una votazione pressoché unanime e la promulgazione tre mesi dopo. Sarebbe, infatti, sufficiente, a tal fine, introdurre norme più equilibrate sulla forma di governo (alcune di quelle dello Statuto Toscano, ad esempio), sulle diverse forme di referendum, modificare la normativa, oggi del tutto inadeguata, sul conflitto di interessi, ed introdurre norme di garanzia per l’autonomia comunale. Queste modifiche consentirebbero di avere un testo largamente condiviso ed in vigore, definitivamente, sin dal 2008.

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