Aldo Lobina
Se la riforma delle Giustizia corrisponde ad un continuo aggiustamento di leggi piegate nella volontà del Parlamento agli interessi particolari di una persona, sia pure il primo ministro, allora è comprensibile lo sconcerto del cittadino comune, quale io sono.
Come non considerare iniqui i tentativi di modificare con la lunghezza dei processi il risultato degli stessi.
Un processo breve di nuovo conio ottiene prescrizioni facili e uno lungo in alternativa finisce per non rendere giustizia, legato come è solo alle tasche di potrebbe permetterselo.
E’ interesse di tutti che gli standard italiani delle procedure stabiliscano tempi certi per la fine dei processi penali, ma questo fatto non deve tradursi in un colpo di spugna per i processi già iniziati, che devono viaggiare, a mio modesto avviso, con i termini di prescrizione in vigore alla data del loro inizio.
In questi casi le riforme del Parlamento non dovrebbero avere valore retroattivo, ma valere per il dopo.
Altro è decidere di rimediare con istituti diversi come l’indulto o l’amnistia , già previsti nel nostro ordinamento.
Ho letto su “ La Repubblica” del 15 Ottobre di quest’anno che sarebbe in arrivo una norma secondo la quale la Corte Costituzionale avrebbe l’obbligo di deliberare con una maggioranza dei 2/3 in tutti i casi in cui sia chiamata a giudicare l’incostituzionalità di una legge.
Come non pensare al tentativo di messa in sicurezza di eventuali lodi immunitari?
Mi sia permesso chiedere - lo faccio da incompetente di diritto, costituzionale e non - se stabilire una maggioranza qualificata dei giudici della Consulta per giudicare sulla costituzionalità di una legge, modificando l’attuale sistema, non debba essere considerata una decisione di rango costituzionale e, in quanto tale, suscettibile di approvazione diversa dal processo legislativo ordinario.
Ancora: se per dire che una legge non è costituzionale servono 2/3 dei giudici, come mai non dovranno servire gli stessi 2/3 per dire che è costituzionale?
Il giudizio della Consulta è una valutazione che non può pretendere percentuali diverse di consenso a seconda della risposta. Si arriverebbe all’assurdo di poter modificare la Costituzione con la complicità di una minoranza di giudici.
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