Lo scudo fiscale, una vera franchigia anche penale

20 Ottobre 2009
Nessun commento


Raffaele Pilloni

Si è parlato tantissimo nelle ultime settimane dello “scudo fiscale” ma, a causa principalmente di un’informazione quantomeno lacunosa, si è creata nell’opinione pubblica una certa confusione nell’approccio a tale provvedimento. Sono nate, per così dire, due fazioni che semplificano in maniera estrema la reale portata del provvedimento: da un lato c’è chi sostiene che lo scudo fiscale sia una misura positiva, in quanto andrà a rimpinguare le esangui casse dello Stato con circa 3 – 5 miliardi di euro, secondo le stime del Ministero dell’Economia; d’altro canto si è contestato che il provvedimento consentirà alla criminalità organizzata di far rientrare molti dei capitali detenuti all’estero e frutto di attività criminose (prostituzione, traffico di stupefacenti etc.). Questo è stato il perimetro del dibattito sullo scudo fiscale in queste settimane. Indubbiamente si tratta di opinioni che hanno il loro fondamento, ma l’estrema sintesi con cui sono state propugnate dai media all’opinione pubblica non rende giustizia al contenuto del d.l. 103/2009.
Messe da parte le vicende relative all’iter parlamentare del provvedimento (la maggioranza difatti è riuscita a far approvare la norma con 20 voti di scarto, al cospetto di 56 parlamentari del centrodestra e 30 dell’opposizione assente, provocando le diatribe sull’assenteismo in aula), è necessario ora esplicitare la definizione tecnica di “scudo fiscale”, ripresa anche da tanti organi di informazione (tra cui “Il Sole 24 ore”), ossia: “imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato a condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extra Ue, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, purché in essere in paese dell’Unione europea”. Una definizione impeccabile dal punto di vista tecnico, ma che difficilmente confessa la reale portata del provvedimento: in sostanza ciò di cui si parla non è altro che un condono fiscale o tributario, che andrà a sanare condotte illecite o irregolari poste in essere dal contribuente consentendo, dietro il pagamento di una tassa minima una tantum (il 5% sull’ammontare del capitale) la reintroduzione in Italia di capitali illecitamente detenuti all’estero. Lo scudo fiscale permetterà quindi non solo il rientro di capitali frutto dell’evasione fiscale, ma comporterà anche l’estinzione dei risvolti penali collegati all’evasione come, ad esempio, le fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000 (“omessa e infedele dichiarazione dei redditi”, “false comunicazioni sociali (falso in bilancio)”, “dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” etc.) punite talvolta con sanzioni fino a 6 anni di reclusione. E’ prevista ovviamente la non punibilità dei reati strumentali a quelli suddetti, come “falsità materiali”, “falsità nelle scritture private”, “soppressione e occultamento di atti”, etc. Si tratta di misure comprensibili e funzionali allo scudo fiscale stesso: altrimenti chi sarebbe incentivato a riportare i propri capitali in Italia rischiando l’illibatezza del proprio casellario giudiziale? Sul punto peraltro lo scudo fiscale presenta delle affinità con l’istituto dell’amnistia: la questione infatti è stata sollevata in sede parlamentare ma una nota del Quirinale ha escluso che “la previsione di ipotesi di non punibilità subordinata a condotte dirette ad ottenere la sanatoria di precedenti comportamenti, non è ritenuta qualificabile come amnistia in base a ripetute pronunce della Corte costituzionale, da ultimo con ordinanza 9 aprile 2009, n. 109”.
Da un lato è giusto sottolineare il pericolo che la criminalità organizzata utilizzi tale provvedimento per riciclare i capitali frutto delle attività criminose: ma perché pochissimi media hanno messo in risalto che tale rischio è ricollegabile ad alcune disposizioni contenute nel provvedimento, tra cui l’anonimato garantito a coloro che provvederanno a presentare la dichiarazione di emersione con la quale inizia il procedimento finalizzato al rientro dei capitali? In sostanza le dichiarazioni saranno coperte da un “elevato grado di segretezza assicurato dalla legge”, come si legge nella circolare informativa dell’Agenzia delle entrate. Va detto che l’intero sistema, basato su una sorta di “immunità” per il dichiarante, è ancora più coerente nel prevedere l’esenzione (a carico principalmente degli operatori bancari o comunque di chi riceve la dichiarazione di emersione) dall’obbligo di segnalazione all’autorità o alla polizia giudiziaria di operazioni sospette di riciclaggio di denaro.
D’altro canto è ugualmente vero che lo scudo fiscale permetterà allo Stato di accumulare nuove risorse: però perché non informare i cittadini sul fatto che simili provvedimenti sono sì stati presi anche in altri paesi, ma in quei casi sono stati accompagnati dalla richiesta di pagamento di tutte le imposte dovute?
Se i contribuenti italiani sono poco incentivati a pagare le tasse, da oggi purtroppo lo saranno ancora meno.

0 commenti

  • Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.

Lascia un commento