Andrea Pubusa
Oggi alle 17,30, in via Marche 9 - Cagliari, presso la sala della CSS, dibattito sul decreto anti- rave. Ecco alcune notazioni di ordine costituzionale sul testo approvato dal governo.
Le Costituzioni moderne hanno una superba pretesa: quella di vincolare il legislatore e l’interprete, quella, con la loro rigidità, di vincolare le generazioni future. Sono tuelate da Corti che le proteggono dai legislatori disinvolti. Eppure, paradossalmente, le Costituzioni possono essere violate anche senza modificarne la lettera. Basta contrastarne e tradirne lo spirito nell’appliacazione. E’ quanto avviene per il decreto SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”? Sembra proprio di si”.
Così l’art. 5 del detto decreto-legge, rubricato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”, ha interpolato nel Codice penale l’art. 434-bis, che ‘tipizza’ il delitto di “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. La norma dispone che: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, comma 2, c.p., delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”.
Gia’, a caldo, abbiamo manifestato forte preoccupazione sulle misure del ministro degli interni sul rave di Modena. Abbiamo colto nelle parole del Viminale e del governo pulsioni ed umori anticostituzionali, precisamente contro la libertà di riunione e abbiamo tratto spunto per richiamare il dettato della Carta su questa libertà da annoverare fra quelle fondamentali e inviolabili di cui all’art. 2.
Cos’e’ il rave party, ci siamo chiesti? E’ un raduno, una riunione di molte persone. Il riferimento costituzionale è all’art 17 Cost. Cosa prevede? Anzitutto le riunioni in Italia non necessitano di alcuna autorizzazione. Mai. Non esistono liberta’ autorizzate. Il concetto di autorizzazione contraddice quello di liberta’. La Carta prevede solo un preavviso per le riunioni in luogo pubblico e lo richiede perche’ le forze dell’ordine garantiscano lo svolgimento della riunione o manifestazione in luoghi di pubblico transito, vie, piazze dove si esercitano altri diritti costituzionali, come quello di circolazione. Nei locali aperti al pubblico (cinema, capannoni ecc.) non ci vuole neanche il preavviso perche’ sono luoghi chiusi al transito. Il rave di Modena, dunque, poteva svolgersi liberamente senza alcun preavviso. Non c’è limite numerico ai partecipanti, devono svolgersi pacificamente e senza armi, quindi è illegittimo costituzionalmente l’apposizione del limite di 50 partecipanti. Dalle cose sequestrate si evince poi che si tratta di strumenti per diffondere e amplificare la musica, e questi non sono certo armi, anzi sono mezzi che favoriscono la socializzazione. Ragionevolmente si possono prevedere misure volte a tutelare i cittadini dal rumore dopo certi orari o sotto il profilo del volume. E’ un problema che si pone anche per certi esercizi pubblici o per le discoteche. Al mare da me frequentato chiudono alle 6 del mattino, senza abbassare il volume. A me sembra un eccesso, a cui si può porre rimedio regolando o orario o volume. Non sarebbe irragionevole neanche imporre ai titolari degli esercizi obblighi di pulizia di bottiglie o lattine o cartacce di cui vengono riempiti gli aspazi pubblici circostanti. Queste misure valgono anche per i quartieri della movida, come Marina a Cagliari.
Altra cosa e’ la sicurezza. Si e’ detto che lo stabile di Modena e’ pericolante. Se e’ cosi’, certo esiste in capo alle autorita’ competenti un dovere di proteggere la sicurezza e l’incolumita’, ma si versa in una situazione differente, in cui la liberta’ di riunione non c’entra, e non puo’ dirsi che l’incontro e’ illegittimo o illecito. Anzi dev’essere subito e preliminarmente chiarito che la libertà di riunione è salva e sacrosanta.
Invece da parte di esponenti del governo si fa volutamente confusione con le questioni della sicurezza connesse alla fatiscenza del locale e alla tutela dei tirolari dei luoghi contro l’abusiva invasione e occupazione di estraneì. Peraltro l’ordinamento già annovera disposizioni a tutela di questi interessi. Non c’è bisogno di altri interventi, come invece fa il governo col suo decreto d’urgenza, esponenndosi ad una critica quasi ananime del mondo giuridico, compreso il vertice del Foro. La questione è così chiara per chi conosca e voglia applicare la Costituzione da non meritare discussione. Se, a causa della fatiscenza del locale, c’è reale pericolo alla sicurezza e incolumita’ dei partecipanti, l’invito a lasciare la struttura non ha nulla a che vedere con la legittimita’ costituzionale della riunione. Analogamente, se l’occupazione del locale o del luogo in cui si svolge la riunione avviene senza il consenso del proprietario. Anche in questo caso si pongono questioni che esulamo dalla liberta’ di riunione. Bisogna tener conto anche delle consuetudini e dei luoghi. Ad esempio, le occupazioni studentesche degli istituti sono espressione di democrazia, e quando i presidi e le forze dell’ordine sono state ragionevoli e dialoganti nello spirito mite della Costituzione, si sono svolte senza critcità, costituendo anzi per i ragazzi una bella, e talora la prima, esperienza di partecipazione a eventi in cui si discute della cosa pubblica: la scuola, il diritto allo studio, la Costituzione. Sono molto formative, certo di piu’ delle lezioni che si perdono e che si possono comunque recuperare nel resto dell’anno scolastico. Analogamente, l’uso o lo spaccio di droghe ha norme repressive specifiche. Si applicano anche nei rave, ma non investono l’intera riunione, perché sono una minimissima parte gli spacciatori o gli assuntori di droghe. Anche nelle manifestazioni politiche, se qualcuno porta armi, lo si disarma o lo si allontana, ma chi sfila pacificamente continua a farlo senza i facinorosi. Abbiamo sperato si trattasse di questo. Il decreto del governo non solo non ha chiarito, ma ha confermato che si parla d’altro per comprimere la libertà di riunione, alimentando tensioni e discussioni e svelando che questo governo sta avviando una sperimentazione. Non si azzarda per ora a proporre modifiche della Costituzione e di leggi importanti, ma - a quadro normativo invariato, a bocce apparentemente ferme - ne limita e travisa l’applicazione.
L’invasione della proprietà o del possesso altrui è tutelato già dal codice penale e civile e così anche esiste una disciplina penale repressiva dello spaccio e dell’assunzione mdi droghe. Non c’è bisogno di altre norme. Basta applicare quelle esistenti nello spirito della Carta, che assume le riunioni e le manifestazioni come una delle espressioni centrali e ineliminabili del carattere democratico della Repubblica. Da questo punto di vista il governo mostra un volto feroce e reppressivo a fronte di una costituzione mite e accogliente. S’inventa limiti non ben definiti, ordine pubblico ad esempio mai utilizzato dalla Costituzione. Chi stabilisce se viene messo in pericolo l’ordine pubblico? Il questore, il prefetto, il Ministro dell’interno? La’art, 17 parla di “comprovati” motivi di incolumità e sicurezza pubblica, dove “comprovati” si riferisce a fatti accaduti, non a interpretazioni soggettive delle autorità, togliendo a queste discrezionalità e possibile arbitrio.
Lo scioglimento può essere giustificato dal fatto che la riunione sia armata o violenta. Ma nei rave si canta e si balla. Tutto il contrario della violenza!
Insomma, comunque lo si guardi il rave non pone problemi di repressione o di divieti, se non nei limiti imposti dall’art. 17, che è norma di tutela di una libertà fondamentale e inviolabile. Il resto è frutto di pulsioni antidemocratiche, rabbiose, incompatibili con la nostra Legge fondamentale.
1 commento
1 Aladinpensiero
23 Novembre 2022 - 08:37
Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=138842
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