Il Tribunale sospende l’espulsione di un consigliere regionale M5S. Quid juris?

7 Marzo 2021
1 Commento


Andrea Pubusa

La decisione cautelare del Tribunale di Cagliari sulla espulsione dal M5S della Cuccu, presenta, al di la del merito della vicenda, alcuni profili giuridici di indubbio rilievo.
Leggo dai giornali, non ho le carte di causa e quindi le mie considerazioni possono soffrire di questo deficit conoscitivo. Per di più i giornalisti giudiziari talora hanno una scarsa conoscenza delle procedure e scambiano la sospensione di un atto per il suo annullamento, una ordinanza per una sentenza. Nel caso nostro, al di là dei titoli dei giornali o degli annunci del TG, è bene precisare subito che questa vicenda non è stata definita con sentenza, c’è solo un ordinanza, assunta dopo un esame sommario, che sospende l’espulsione fino alla sentenza, che verrà dopo la trattazione completa della causa. La sentenza potrà rimanere in linea con l’ordinanza e annullare l’espulsione oppure potrà discostarsene, repingendo il ricorso. Certo, l’istanza cautelare per essere accolta necessita del c.d. fumus boni juris, ossia della ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso, ma la decisione viene assunta senza un pieno sviluppo del contraddittorio e, spesso, in assenza di prove rilevanti, ancora da acquisire. Insomma, l’esito non è scontato, ancehe se la sospensione è incoraggiante per il ricorrente.
Ma perchè il Tribunale ha sospeso l’espulsione? Non per una questione di merito, ossia perché ha ritenuto indimostrate o insussitenti le colpe della Cuccu o comunque non di tale gravità da giustificare un provvedimento estremo, quale è indubbiamente l’espulsione. No, il Giudice ha sospeso per una ragione pregiudiziale di natura procedurale. Non risulta che siano state formalmente e per iscritto contestati  dai dirigenti pentastellati alla Cuccu gli addebiti, le mancanze. Si noti che la contestazzione dell’addebito non può essere generica, dev’essere specifica e puntuale perché è funzionale alla difesa, deve consentire all’incolpato di difendersi pienamente. Si tratta di uno dei principi fondamentali che caratterizza il c.d. giusto procedimento, e ormai viene considerato un principio generale negli ordinamenti democratici-
Ma in questo caso è correttamente invocato e recepito? Il giudice dice sostanzialmente che l’art. 49 cost. impone il recepimento dei principi del giusto procedimento nei rapporti fra dirigenza dei partiti e iscritti. Tuttavia, fin dai primi commenti della Costituzione è stata rilevata una differenza fra la formulazione dell’art. 49 sui partiti e l’art. 39 sui sindacati.  Quest’ultimo, per la registrazione dei sindacati, richiede che i loro statuti “sanciscano un ordinamento interno a base democratica”, e ciò per la semplice ragione che i sindacati registrati “possono,  rappresentati  unitariamente  in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. In sintesi, siccome il contratto vincola tutti i lavoratori, occorre che la decisione di stipularli sia assunta da organizzazioni che abbiano procedure interne democratiche.
Per i partiti è così? Non proprio. L’art. 49 dice che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. I commentatori hanno messo in luce che il metodo democratico allude alle modalità di concorso alla politica nazionale. Dev’essere democratica, e cioé  svolgersi secondo le procedure di partecipazione democratica: elezioni confronto politico anche aspro, ma mai violenta. L’ordinamento interno può essere anche fortemente gerarchiizzato, ma purché non abbia carattere militare o fascista; questo deficit interno di democrazia non rileva ai fini della liceità del partito o legittimità dei suoi deliberati. Morale della favola. Stando a questa interpretazione tradizionale, il giudice non può sindacare l’ordinamento interno di un partito politico, quindi neanche le procedure disciplinari.
Tuttavia, in un ordinamento democratico i principi del giusto procedimento vanno applicati estensivamente, sono principi di civiltà, e, dunque, ben vengano queste interpretazioni estensive della magistratura, ma con una precisazione però, che esse non si spingano fino a comprirmere l’azione di un partito o addirittura a metterlo fuori legge con sentenza, salvo per quelli con organizzazione di tipo militare o quelli fascisti, espressamente vietati dalla Costituzione.
Il secondo aspetto problematico è la nomina di un curatore al M5S per la difesa in giudizio. Il motivo? Non esisterebbe, secondo il Tribunale, l’organo collegiale previsto dal nuovo statuto in luogo del capo unico (fino a ieri Crimi). Non è stato ancora eletto. Ma qui vien da ricordare che gli organi in carica, fino alla formazione dei nuovi, per il principio della proroga dei poteri, mantengono l’ordinaria amministrazione, e la difesa in giudizio, per l’urgenza, pare rientrare fra queste. Dunque, in base a questo principio giuridico, la difesa del M5S spetterebbe a Crimi e non ad un curatore giudiziario.  Del resto, che difesa può essere quella di un curatore nominato dal giudice in un caso come questo? E’ probabile che il Tribunale abbia inteso rimuovere un problema che tante volte ha ostacolato la chiamata in giudizio dei partiti: l’incertezza degli organi cui notidicare le citazioni o i ricorsi. Tuttavia, non c’è dubbio che la decisione, salvo meglio conoscere le motivazioni, suscita qualche perplessità. Forse sarebbe stato più opportuno, per una difesa sostanziale, che il Tribunale avesse nominato come curatore lo stesso Crimi quale capo dei pentastellati, applicando il principio della prorogatio fino alla nomina dell’organo collegiale previsto dal nuovo statuto. E’ pur vero che, essendo l’ordinanza cautelare, per sua natura, provvisoria, la sentenza potrà esse adottata una volta che, formato l’organo collegiale previsto dal nuovo statuto, il ricorso sia ad esso notifcicato per un vero e pieno contraddittorio. Vedremo.

1 commento

Lascia un commento