Andrea Pubusa
Il Tar nella sua collegialità ha confermato il decreto del suo Presidente che aveva sospeso l’0rdinanza Solinas dell’11 setemmbre scorso. Le motivazioni sono note “ le disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza nazionale sovranazionale) da Covid-19 e per l’emanazione dei necessari interventi di tutela della salute - afferma il Tar - attribuiscono al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) la competenza primaria all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto. Nello stesso decreto legge n. 19 del 2020, le Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso”, “possono introdurre misure ulteriormente restrittive” ma solo “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino a tale momento”, nei limiti delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Tale distribuzione di funzioni, tenuto conto del carattere nazionale (e sovranazionale) della emergenza da Covid 19, secondo il TAR risulta coerente con le disposizioni di rango costituzionale che regolano la distribuzione delle competenze fra gli organi dello Stato e le Regioni ed è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché del principio pure costituzionale di leale ollaborazione.
Le regioni possono quindi adottare eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, giustificate da «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» per il territorio regionale, da esercitare per ragioni di urgenza e nelle more dell’adozione di un nuovo D.P.C.M. Sulla questione tuttavia incide la discipolina specifica sugli spostamenti fra regioni, disciplinata espressamente dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, il quale stabilisce che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti del governo. Analoga disciplina vale per gli spostamenti da e per l’estero. E’ solo il D.P.C.M., lo strumento per eventuali interventi limitativi della circolazione delle persone sia tra le varie regioni italiane che da e verso l’estero.
L’ordinanza Solinas dell’11 settembre 2020, nella parte in cui detta regole riguardanti coloro che intendono fare ingresso nel territorio regionale, non rientra nella competenza regionale. Comunque - soggiunge il Tar - non risuta la presenza di situazioni sopravvenute (dopo l’emanazione dell’ultimo D.P.C.M, in data 7 settembre 2020) di tale urgenza da dover giustificare un intervento che risulta limitativo della circolazione delle persone fra le regioni nonché da e verso l’estero. Di qui - conclude il Tar - la sospensione dell’ordinanza Solinas in quanto effettivamente limitativa della circolazione delle persone, tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale, la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi “l’isolamento domiciliare”, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente.
Il Tar ha così ritenuto non condivisibile la tesi, sostenuta negli scritti difensivi della Regione, secondo cui le misure in contestazione non inciderebbero sulla libera circolazione delle persone prevedendo solo un sistema di verifica e controllo degli ingressi volto ad accertare la presenza del virus per evitarne la diffusione.
Fin qui la parte giuridica, poi il Tar entra in un campo molto più scivoloso quando afferma che l’aggravamento del rischio sanitario, determinato dall’incremento dei contagi accertati nella regione non sembra di tale rilevanza da giustificare l’adozione di una misura, che incide sulla libera circolazione delle persone. E ancora più problematico l’avventurarsi del Giudice in una previsione: “l’indicato rilevante incremento dei contagi nella Sardegna si è verificato in relazione al forte afflusso turistico del mese di agosto in condizioni che non sono peraltro destinate a ripetersi con l’imminente termine della stagione estiva”.
Previsione palesemente errata e smentita dai fatti, ma il quesito è un altro: può il Giudice amministtrativo sindacare il merito, ossia l’opportunità di un provvedimento dell’amministrazione, salvo che non ci sia un manifesto errore di fatto o un indiscutibile travisamento dei fatti? La risposta è negativa. Questo giudizio spetta all’amministrazione non al giudice. Spetta al presidente della Regione non a quello del Tar o al Tar stesso.
Ci si chiede che effetto ha la decisione di oggi sulla nuova ordinanza Solinas del 7 scorso. Nessuna. Per una pronuncia del Giudice che investa la nuova ordinanza occorre una impugnazione aggiuntiva di questa, che per ora non è stata promossa dal Ministero. Quindi la nuova ordinanza Solinas è vigente ed efficace… fino ad eventuale impugnazione ministeriale e (sicuri?) sospensione o annullamento del Tar.
1 commento
1 Aladinpensiero
9 Ottobre 2020 - 08:05
Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=113708
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