Legge Salvini: no ai motivi umanitari. Una previsione infame, ma inutile alla luce della Costituzione

9 Dicembre 2018
1 Commento


Red

Domani, su iniziativa del CoStat e dell’ANPI, alle 17 nella Sala della Fondazione di Sardegna in via S. Salvatore d’Haosta n. 10 si terrà un importante incontro, con relazioni di esperti, per l’illustrazione e la discussione della legge Salvini. Per favorire la riflessione ecco la sintesi di un parere del CSM sulla legge appena entrata in vigore.

Risultati immagini per consiglio superiore magistratura foto

Com’è noto, una delle “novità” che suscita maggiore allarme fra i democratici è l’eliminazione della clausola aperta di protezione per motivi umanitari. Su questo punto si incentrano le manifestazioni contro il decreto, ormai legge Salvini. Secondo il CSM però questa modifica non dovrebbe elimire l’accoglienza per motivi umanitari. Anzitutto perché prevista in regolamenti comunitari, e poi perché è desumibile dall’art. 10 Cost. sul diritto d’asilo. Come si vede, la Carta è sempre l’argine a tutti i tentativi di passi indietro nella legislazione del nostro Paese.
Ecco cosa dice sul punto il CSM in un parere sulla legge Salvini.

Nelle intenzioni del legislatore, l’eliminazione della clausola aperta di protezione per motivi umanitari è ricollegata all’assenza di una normativa europea che obblighi gli Stati membri  a  introdurre  nei  propri  ordinamenti  nazionali questa forma  di  protezione  umanitaria (cfr. Relazione al decreto-legge). La Relazione illustrativa sottolinea, infatti, che la direttiva 115/2008/UE non impone la tutela per generiche ragioni umanitarie, ma prevede la possibilità che gli Stati amplino l’ambito delle forme di protezione tipiche, per casi particolari, sino  ad  estenderlo  ai  motivi  “umanitari”,  “caritatevoli”  o  “di  altra  natura”,  rilasciando  un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca a un cittadino di un Paese terzo irregolare sul territorio dello Stato il diritto di soggiornarvi.
In realta’, la protezione per motivi umanitari è riconosciuta anche da altre norme europee,  quali l’art. 25 Regolamento CE/810/2009 che prevede, infatti, un codice comunitario dei “visti con validità territoriale limitata rilasciati eccezionalmente” per “motivi umanitari o di interesse nazionale” e validi solo “per il  territorio dello Stato membro di  rilascio”. Il c.d.  codice   frontiere Schengen consente,  inoltre,  agli  Stati  membri  di  autorizzare  l’entrata  di  uno  straniero  nel proprio  territorio  “per  motivi  umanitari  o  di  interesse  nazionale  o  in virtù  di  obblighi internazionali”.
Il diritto eurounitario, pertanto, considera la protezione umanitaria come forma di tutela non episodica, ma riservata alla legislazione nazionale.
La  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea  ha,  peraltro,  chiarito  che  gli  Stati  membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole, diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché non modifichino i presupposti e l’ambito di applicazione della disciplina derivata dell’Unione.
La prima ricaduta connessa all’abrogazione della protezione per motivi umanitari nella legge Salvini comporta o rende verosimile la riespansione dell’ambito di operatività dell’art. 10 Cost.. In effetti, prima  degli  interventi  eurounitari  sulla  protezione internazionale  e  sulla   revisione  di  forme  di  “tutela  umanitaria”,  veniva  data attuazione all’asilo  costituzionale  mediante  l’applicazione  diretta  dell’art.  10,  comma  3  Cost.,  avendo ritenuto  la  giurisprudenza,  che  detta  norma  configuri  un  “vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di un a legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento” (Cass. S.U. n. 4674/1997). La successiva adozione, da parte del legislatore europeo e italiano ha quindi fornito  una  nuova  e  diretta  “copertura”  al  diritto di  asilo, che ha svolto efficacemente, fino ad ora,  un  ruolo  di  reale  “contenimento”  delle  ipotesi di  tutela  dello  straniero  vulnerabile, contribuendo   all’attuazione  degli  indicati  diritti costituzionali  e  facendo  venir  meno  la necessità del ricorso diretto all’applicazione della norma “aperta” rappresentata dall’art. 10 Cost..
Orbene,  la  tipizzazione  legislativa  delle  ipotesi  di  protezione  realizzata  con  il  decreto-legge Salvini,  in  astratto  pienamente  legittima,  e,  per  alcuni  versi  anche  auspicabile  in un’ottica di certezza del diritto, è però certamente non esaustiva, essendo ipotizzabili mutevoli e varie situazioni di vulnerabilità, potenzialmente idonee a fondare la richiesta di protezione dello   straniero   per   motivi   umanitari.  L’abrogazione  dell’istituto  della  protezione  per  motivi umanitari  potrebbe  condurre  ad  una  riespansione  dell’ambito  di  operatività  dell’art.  10, comma 3 Cost. (”Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”) immediatamente azionabile innanzi al giudice ordinario. Parimenti analoga riespansione   potrebbe   verificarsi   con   riferimento  a diverse   posizioni   soggettive costituzionalmente  garantite,  quali,  ad  esempio,  quelle  afferenti  il  diritto  alla  salute  (art. 32 Cost.), ciò anche in considerazione della tassatività dei casi previsti per il rilascio dei permessi c.d. speciali. Quindi anche la tutela della salute dei migranti potrebbe essere motivo per il rilascio del permesso di soggiorno.
La conseguenza grave della legge Salvini è che comporta il verificarsi  di un’incertezza sullo status dello straniero  al quale  è  riconosciuta  la  tutela  dei  diritti  costituzionali,  senza  la  mediazione  della legge. Infatti il vuoto legislativo rimette all’autorità giudiziaria il compito di definire il perimetro della  condizione  del  titolare  del  diritto,  con  riferimento,  ad  esempio,  al  divieto  di respingimento, al diritto a soggiornare nel territorio dello Stato, all’accesso al lavoro, alle cure mediche,  ai  servizi,  all’iscrizione  anagrafica,  laddove,  invece,  il  permesso  per  motivi umanitari  determinava  (e  determina  nel  caso  dei  “neo”  permessi  per  casi  speciali)  una condizione  ben  definita.  La  conseguenza di  tale condizione  di  incertezza,  generata  dalla legge Salvini, è  un incremento  del  contenzioso  ed  un  ritardo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri vulnerabili. Insomma, la nuova disciplina costringerà i migranti con le loro associazioni di protezione a molti ricorsi alla magistratura prima che si formi una giurisprudenza che neutralizzi la cancellazione dei motivi umanitari in legge. Salvini alla fine prenderà un pugno di mosche, ma quante sofferenze infliggerà prima che la Corte costituzionale e i giudici pongano rimedio ai suoi sfasci?

1 commento

Lascia un commento