Red
Domani, su iniziativa del CoStat e dell’ANPI, alle 17 nella Sala della Fondazione di Sardegna in via S. Salvatore d’Haosta n. 10 si terrà un importante incontro, con relazioni di esperti, per l’illustrazione e la discussione della legge Salvini. Per favorire la riflessione ecco la sintesi di un parere del CSM sulla legge appena entrata in vigore.
Com’è noto, una delle “novità” che suscita maggiore allarme fra i democratici è l’eliminazione della clausola aperta di protezione per motivi umanitari. Su questo punto si incentrano le manifestazioni contro il decreto, ormai legge Salvini. Secondo il CSM però questa modifica non dovrebbe elimire l’accoglienza per motivi umanitari. Anzitutto perché prevista in regolamenti comunitari, e poi perché è desumibile dall’art. 10 Cost. sul diritto d’asilo. Come si vede, la Carta è sempre l’argine a tutti i tentativi di passi indietro nella legislazione del nostro Paese.
Ecco cosa dice sul punto il CSM in un parere sulla legge Salvini.
Nelle intenzioni del legislatore, l’eliminazione della clausola aperta di protezione per motivi umanitari è ricollegata all’assenza di una normativa europea che obblighi gli Stati membri a introdurre nei propri ordinamenti nazionali questa forma di protezione umanitaria (cfr. Relazione al decreto-legge). La Relazione illustrativa sottolinea, infatti, che la direttiva 115/2008/UE non impone la tutela per generiche ragioni umanitarie, ma prevede la possibilità che gli Stati amplino l’ambito delle forme di protezione tipiche, per casi particolari, sino ad estenderlo ai motivi “umanitari”, “caritatevoli” o “di altra natura”, rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca a un cittadino di un Paese terzo irregolare sul territorio dello Stato il diritto di soggiornarvi.
In realta’, la protezione per motivi umanitari è riconosciuta anche da altre norme europee, quali l’art. 25 Regolamento CE/810/2009 che prevede, infatti, un codice comunitario dei “visti con validità territoriale limitata rilasciati eccezionalmente” per “motivi umanitari o di interesse nazionale” e validi solo “per il territorio dello Stato membro di rilascio”. Il c.d. codice frontiere Schengen consente, inoltre, agli Stati membri di autorizzare l’entrata di uno straniero nel proprio territorio “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”.
Il diritto eurounitario, pertanto, considera la protezione umanitaria come forma di tutela non episodica, ma riservata alla legislazione nazionale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, peraltro, chiarito che gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole, diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché non modifichino i presupposti e l’ambito di applicazione della disciplina derivata dell’Unione.
La prima ricaduta connessa all’abrogazione della protezione per motivi umanitari nella legge Salvini comporta o rende verosimile la riespansione dell’ambito di operatività dell’art. 10 Cost.. In effetti, prima degli interventi eurounitari sulla protezione internazionale e sulla revisione di forme di “tutela umanitaria”, veniva data attuazione all’asilo costituzionale mediante l’applicazione diretta dell’art. 10, comma 3 Cost., avendo ritenuto la giurisprudenza, che detta norma configuri un “vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di un a legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento” (Cass. S.U. n. 4674/1997). La successiva adozione, da parte del legislatore europeo e italiano ha quindi fornito una nuova e diretta “copertura” al diritto di asilo, che ha svolto efficacemente, fino ad ora, un ruolo di reale “contenimento” delle ipotesi di tutela dello straniero vulnerabile, contribuendo all’attuazione degli indicati diritti costituzionali e facendo venir meno la necessità del ricorso diretto all’applicazione della norma “aperta” rappresentata dall’art. 10 Cost..
Orbene, la tipizzazione legislativa delle ipotesi di protezione realizzata con il decreto-legge Salvini, in astratto pienamente legittima, e, per alcuni versi anche auspicabile in un’ottica di certezza del diritto, è però certamente non esaustiva, essendo ipotizzabili mutevoli e varie situazioni di vulnerabilità, potenzialmente idonee a fondare la richiesta di protezione dello straniero per motivi umanitari. L’abrogazione dell’istituto della protezione per motivi umanitari potrebbe condurre ad una riespansione dell’ambito di operatività dell’art. 10, comma 3 Cost. (”Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”) immediatamente azionabile innanzi al giudice ordinario. Parimenti analoga riespansione potrebbe verificarsi con riferimento a diverse posizioni soggettive costituzionalmente garantite, quali, ad esempio, quelle afferenti il diritto alla salute (art. 32 Cost.), ciò anche in considerazione della tassatività dei casi previsti per il rilascio dei permessi c.d. speciali. Quindi anche la tutela della salute dei migranti potrebbe essere motivo per il rilascio del permesso di soggiorno.
La conseguenza grave della legge Salvini è che comporta il verificarsi di un’incertezza sullo status dello straniero al quale è riconosciuta la tutela dei diritti costituzionali, senza la mediazione della legge. Infatti il vuoto legislativo rimette all’autorità giudiziaria il compito di definire il perimetro della condizione del titolare del diritto, con riferimento, ad esempio, al divieto di respingimento, al diritto a soggiornare nel territorio dello Stato, all’accesso al lavoro, alle cure mediche, ai servizi, all’iscrizione anagrafica, laddove, invece, il permesso per motivi umanitari determinava (e determina nel caso dei “neo” permessi per casi speciali) una condizione ben definita. La conseguenza di tale condizione di incertezza, generata dalla legge Salvini, è un incremento del contenzioso ed un ritardo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri vulnerabili. Insomma, la nuova disciplina costringerà i migranti con le loro associazioni di protezione a molti ricorsi alla magistratura prima che si formi una giurisprudenza che neutralizzi la cancellazione dei motivi umanitari in legge. Salvini alla fine prenderà un pugno di mosche, ma quante sofferenze infliggerà prima che la Corte costituzionale e i giudici pongano rimedio ai suoi sfasci?
1 commento
1 Aladin
9 Dicembre 2018 - 10:50
Anche su Aladinews: http://www.aladinpensiero.it/?p=90902
Lascia un commento