Red
Oggi, nel 70° della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, alle 17 dibatteremo della legge Salvini. Come abbiamo già detto, il Csm ha bocciato il decreto, ora legge Sicurezza, perché presenta numerose “criticità” e non rispetta “obblighi” e “garanzie” previsti dalla Costituzione.
Il CoStat e l’ANPI organizzano oggi questo dibattito per contribuire, nel piccolo, a ricordare in modo concreto e attuale, l’approvazione della Dichiarazzione universale dei diritti umani avvenuta 70 anni or sono.
Ecco, in estrema sintesi, i principali punti critici e i rilievi mossi alla Legge Salvini dal CSM.
Riassumiamo i punti rilevanti della legge sicurezza sulla questione migranti.
Abolizione della protezione umanitaria. Il primo articolo contiene nuove disposizioni in materia della concessione dell’asilo e prevede di fatto l’abrogazione della protezione per motivi umanitari che era prevista dal Testo unico sull’immigrazione. Questo testo prevedeva che la questura concedesse un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri per “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure alle persone che fuggivano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea.
La protezione umanitaria poteva essere riconosciuta anche a cittadini stranieri che non era possibile espellere perché possibili bersagli di persecuzione nel loro paese (articolo 19 della legge sull’immigrazione) o perché vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso aveva caratteristiche differenti. La durata variava da sei mesi a due anni ed era rinnovabile. Questa tutela è stata introdotta in Italia nel 1998.
Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione. Come sottolinea l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), dal gennaio del 2018 le richieste di asilo in Italia stanno diminuendo.
Con il decreto, ora legge Salvini questo tipo di permesso di soggiorno non potrà più essere concesso dalle questure e dalle commissioni territoriali. Viene introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”, cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”. È previsto infine un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per “atti di particolare valore civile”.
Estensione del trattenimento nei Cpr. Prima d’ora gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati potevano essere trattenuti al massimo per 90 giorni. Con la legge Salvini il limite si sposta fino a un massimo di 180 giorni.
Trattenimento dei richiedenti asilo e degli irregolari ai valichi di frontiera. I richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo al massimo di trenta giorni nei cosiddetti hotspot per accertarne l’identità e la cittadinanza. Il richiedente asilo può essere trattenuto, inoltre, per al massimo 180 giorni all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Infine, gli irregolari possaoo essere trattenuti negli uffici di frontiera, oltre ai Cpr, qualora non ci sia disponibilità di posti nei Cpr e con l’autorizzazione del giudice di pace, su richiesta del questore.
Più fondi per i rimpatri. E’ previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.
Revoca o diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato. La legge estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria: vengono inclusi la violenza sessuale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento, minaccia o violenza a pubblico ufficiale. La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo. Inoltre, se il rifugiato tornerà nel paese d’origine, anche temporaneamente, perderà la protezione internazionale e quella sussidiaria.
Restrizione del sistema di accoglienza. Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar), il sistema di accoglienza ordinario che è gestito dai comuni italiani, sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Sarà quindi ridimensionato e cambierà nome.
Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo. I richiedenti asilo non si possono iscrivere all’anagrafe e non possono quindi accedere alla residenza.
Riforma della cittadinanza. La prevede che sia modificata la legge italiana sulla cittadinanza del 1992. La domanda per l’acquisizione della cittadinanza potrà essere rigettata anche se è stata presentata da chi ha sposato un cittadino o una cittadina italiana. Finora le domande per matrimonio non potevano essere rigettate. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro, inoltre è prolungato fino a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per residenza sia per matrimonio. È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva, per decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell’interno.
Veniamo ora, in sintesi, ai rilievi del Consiglio Superiore della Magistratura.
Abbiamo già parlato ieri dell’abolizione dei motivi umanitari, col passaggio da una fattispecie aperta (motivi umanitari, appunto) a un regime di tipizzazione dei permessi, che diventano umanitari “speciali”. Secondo il CSM l’abrogazione di talune delle ipotesi previgenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell’art. 10 Cost. sul diritto di asilo (comma 3 Cost.: ”Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”). Tuttavia, questa – in quanto previsione “aperta” ossia non tipizzata – potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni legislative.
Un ulteriore nodo interpretativo, direttamente conseguente al precedente, riguarda l’incertezza giuridica derivante dalla possibile sovrapposizione di competenze e riti diversi per le controversie derivanti dall’applicazione diretta della norma costituzionale (che appare esulare dalla competenza delle sezioni specializzate) e per quelle derivanti dalle previsioni tipizzate dalla legge, rispetto alle quali sembrano manifestarsi incertezze in ordine al tipo di procedimento da seguire. In altre parole, nella fase di prima applicazione ci sarà incertezza addirittura sulla procedura da seguire nel ricorso alla magistratura e perfino sull’organo giudiziario competente! E, si sa, le incertezze richiedono tempo per essere risolte dalla giurisprudenza, con conseguenze negative per i migranti che invocano la tutela costituzionale davanti ai tribunali.
Altre questioni problematiche si pongono con riferimento alla disciplina del divieto di respingimento, del diniego e della revoca del permesso di soggiorno e della sospensione del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto l’impianto della legge Salvini risulta in molte parti non del tutto coerente con le previsioni costituzionali e sovranazionali. Questa formulazione costringerà a perder tempo in ricorsi alla magistratura e da lì alla Corte costituzionale, con aggravio di spese, attività giurisdizionale e, ciò che è peggio, con gravi disagi per i migranti richiedenti asilo.
Infine, ma non per importanza, quali sono i “paesi di origine sicuri” e quali quelli insicuri, che giustificano l’asilo? Il CSM rileva come la lista di questi ultimi verrà formata da organi amministrativi e, quindi, si sostanzia in un atto amministrativo, come tale impugnabile davanti al Giudice. Anche qui si crea una iniziale incertezza applicativa, perché resta fermo il potere dell’autorità giudiziaria di annullare o disapplicare l’atto amministrativo e di riconsiderare e ordinare l’inserimento nella lista stessa di un Paese escluso. Ovviamente il giudice dovrà dotare la sentenza di adeguata motivazione, ma l’amministrazione sarà poi tenuta a ottemperare e dunque a dare esecuzione alla sentenza medesima.
In effetti, tutte le nuove leggi creano problemi applicativi che si risolvono nel tempo, man mano che la giurisprudenza sedimenta un orientamento interpretativo. E - come si sa - l’incertezza del diritto è sempre un male. Ma nel caso in cui vengono in considerazione diritti fondamentali, tutelati dalla Costituzione, la formulazione di testi imprecisi e restrittivi conduce all’inaccettabile conseguenza di sospendere o rendere difficile la protezione. Se poi questo è un esito voluto da chi presenta il disegno di legge, la cosa è di assoluta gravità, si risolve in una voluta violazione di diritti fondamentali.
1 commento
1 Aladin
10 Dicembre 2018 - 09:10
Anche su Aladinews. http://www.aladinpensiero.it/?p=90904
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